Nella controversia promossa da un condomino nei confronti del condominio al fine di ottenere la declaratoria dell'inesistenza dell'obbligo di pagare la propria quota di spesa, deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini, sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all'invalidità dell'intero rapporto, il cui complessivo valore è, pertanto, quello rilevante ai fini della determinazione della competenza, atteso che il "thema decidendum" non riguarda l'obbligo del singolo Condomino, bensì l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può formare oggetto di riscontro soltanto in via incidentale.
Giusta la sentenza della Corte di Cassazione: infatti l'interesse, o meglio, il diritto oggetto di tutela è sì del singolo soggetto che fa valere il suo diritto in giudizio, ma anche l'intera deliberazione assembleare che, se riguarda un bilancio condominiale (sicuramente superiore a £ 5.000.000), farà spostare la competenza dal Giudice di Pace al Tribunale territorialmente competente