Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art. 345, primo comma, cod. proc. civile, integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, č di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimitā, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio.