Sent. 12080, Sez. II, del 13-09-2000.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata, erronea o illegittima valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralemtne le prove non o mal valutate evidenziando, in particolare, in cosa consistessero le circostanze che formavano oggetto della prova e quale ne fosse la rilevanza, nonché di indicare le ragione del carattere decisivo delle stesse.