Sent. n. 12790 Sez. Lavoro del 27.09.2000.

 

L’omessa pronuncia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di Cassazione attraverso la deduzione del relativo errore in procedendo e della violazione dell’art. 112 cod. proc. civile non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.