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SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 1944, Sez. lavoro, del 5 dicembre 2001, dep. 11 febbraio 2002: Infortunio del lavoratore e attività prodormiche alle mansioni lavorative. Infortunio in itinere del lavoratore che si infortunia mentre si reca a timbrare il cartellino.

L'infortunio subito dal lavoratore deve essere indennizzato dall'INAIL non solo quando è intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni assegnategli ma anche se è provocato da un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento di tali mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, come ad esempio quando il lavoratore scivoli e si fratturi un piede nello scendere le scale per andare a timbrare il cartellino

Pres. Prestipino; rel. Balletti; P.M. Fuzio; LM. contro I.N.A.I.L.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello dinanzi al Tribunale di Rimini (in funzione di Giudice del Lavoro di secondo grado) l'I.N.A.I.L. impugnava la sentenza con cui il "Pretore-Giudice del Lavoro di Rimini aveva accolto la domanda di L.M. - dipendente dell'hotel " D.L.V. " in Rimini - di accertamento " a causa di lavoro " dell'infortunio occorso alla stessa che si era fratturata il piede destro mentre si recava a timbrare il " cartellino-orario " scivolando.

Ricostituitosi il contraddittorio con la costituzione nel giudizio in appello dell'appellata, l'adito Tribunale di Rimini cosi provvedeva: " accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che l'infortunio subito il 30 luglio 1995 non è compreso nei casi di cui all'art. 2 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e, di conseguenza, non è indennizzabile; esonera l'appellata L.M. dal pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio

Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: a) " L.M., cameriera d'albergo, riportava frattura al piede destro a seguito di caduta dalle scale del seminterrato mentre si accingeva a timbrare il cartellino: il fatto, accaduto in assenza di testimoni, non risulta ulteriormente circostanziato, nel senso che la ricorrente, anche nell'interrogatorio libero reso innanzi al pretore, non evidenziava la presenza di insidie ovvero di condizioni sfavorevoli, vuoi per l'illuminazione insufficiente del vano vuoi per la pericolosità intrinseca della struttura, tali da avere influenza nella determinazione dell'evento "; b) a norma dell'art. 2 del T.U. n. 1124 del 1965, per occasione di lavoro deve intendersi la dipendenza dell'evento dannoso o dal rischio specifico (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero da un rischio, pur sempre specifico (ma improprio), insito in attività accessorie ma immediatamente e necessariamente connesse, o strumentali, allo svolgimento di quelle mansioni, senza che abbia rilevanza, ove sussista la suddetta obiettiva connessione tra attività lavorativa ed infortunio, l'eventuale comportamento colposo dell'infortunio che in ipotesi avrebbe potuto evitare, o ridurre nelle conseguenza, il sinistro con comportamento improntato a maggior prudenza, diligenza o attenzione ".

Per la cassazione della cennata sentenza L.M. propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo.

L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente -denunziando " violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria " - censura la sentenza impugnata " per non avere il Tribunale di Rimini considerato che l'obbligo di timbrare il cartellino professionalizza il collegamento tra infortunio e lavoro e la relativa operazione inerisce all'attività lavorativa, rientra tra le modalità di organizzazione del lavoro, costituisce un adempimento imposto dal lavoro, ne è accessorio " e si riporta al principio affermato dalla Corte a mente del quale nell'occasione di lavoro rientrano " tutte quelle situazioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio del lavoratore, sia che il danno provenga dallo stesso apparato produttivo sia che dipenda da fatti e situazioni proprie del lavoratore, sia da qualsiasi situazione ricollegabile in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell'attività lavorativa ".

2. Il motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa fondato. Infatti, l'occasione di lavoro - che non subisce restrizioni rispetto alla categoria impiegatizia e che a norma dell'art. 2 del T.U. n. 1124/1965 condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio patito dal lavoratore - non comporta necessariamente che l'infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, ma occorre la sussistenza di un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto, considerando che il rischio assicurato è non solo quello specifico, tipicamente insito nelle mansioni svolte dall'assicurato, ma anche quello non totalmente estraneo all'attività lavorativa.

In particolare, il requisito " occasione di lavoro ", previsto dall'art. 2 cit., è configurabile tutte le volte in cui lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio, mediante l'esposizione del lavoratore al rischio di esso, originando così un nesso eziologico, anche se mediato ed indiretto: per cui l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto.

Nella specie, pertanto, non poteva venire escluso a priori che l'infortunio occorso alla M. - mentre (come dedotto dalla stessa e riferito nella sentenza impugnata) " si accingeva a timbrare il cartellino " -a seguito di caduta dalle scale del seminterrato rientrasse nell'ambito di infortunio indennizzabile ex art. 2 del T.U. n. 1124/1965 e, in ogni caso, il giudice del merito avrebbe dovuto svolgere gli idonei accertamenti per verificare il reale accadimento del fatto costituente " in ipotesi " occasione di lavoro in quanto insito in un'attività prodromica e strumentale all'attività lavorativa della ricorrente e, comunque, ricollegabile (come, appunto, per la timbratura del " cartellino-diario ") al soddisfacimento di esigenze dell'azienda datrice di lavoro.

3. La sentenza impugnata va, in definitiva, cassata e la causa rimessa al giudice di rinvio perché svolga le necessarie indagini attenendosi al seguente principio di diritto: " l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto ".

Il medesimo Giudice provvederà, inoltre, sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna.