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Cass. civile, sez. III, 02-07-1998, n. 6458. Condizione sospensiva e sospensione della prescrizione.

Pres. Grossi M - Rel. Segreto A - P.M. Iannelli D (Diff.) - Fall. Perugia Plast. Srl c. Assitalia

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - Danno coperto da assicurazione - Indennizzo - Diritto - Prescrizione e decorso - Pendenza di procedimento penale per i fatti generati dal danno (incendio) - Prescrizione - Decorrenza - Esclusione - Limiti - Condizioni.

In tema di assicurazione contro i danni derivanti da incendio, quando le parti elevino a condizione sospensiva del pagamento dell'indennizzo a carico dell'assicuratore, la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un procedimento penale a carico dell'assicurato per reato riguardante i fatti generatori del danno, l'avveramento di tale condizione è d'ostacolo all'esercizio del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che a norma dell'art. 2935 cod. civ. è impedito il corso della prescrizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2935 c. c., poiche' la sentenza impugnata ha scisso tra diritto all'indennita' e diritto al pagamento ed ha erroneamente ritenuto che la disposizione di cui all'art. 20, che subordina il materiale pagamento solo all'esito dell'indagine condiziona solo quest'ultimo, ma non il diritto all'indennita', il cui termine prescrizionale, invece, decorre dalla data del fatto.

Ritiene il ricorrente che diritto all'indennita' e diritto al pagamento coincidono, per cui il termine di prescrizione di cui all'art. 2935, allorche' detto pagamento sia subordinato all'esito del procedimento penale, decorre solo dalla fine del detto procedimento.

Il motivo e' fondato e va accolto.

La questione se il decorso della prescrizione relativa ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione ed in particolare al diritto dell'indennita' (art. 2952 c.c.) per i danni provocati da furto o incendio, resti sospeso per effetto della pendenza di un procedimento penale a carico dell'assicurato per simulazione di reato in relazione all'art. 2935 c.c. e' stata risolta negativamente da questa Corte (Cass. 4.2.1987 n. 999; Cass. 28.4.1993, n. 4969).

Infatti, attese la tassativita' e l'insuscettibilita' di applicazione analogica dei casi di interruzione e sospensione della prescrizione previsti dal c.c. (artt. 2943, 2944, 2941, 2942), la prescrizione annuale di cui all'art. 2935 c.c. non e' ne' interrotta ne' sospesa dall'instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penale relativo a reato, la cui decisione possa influire sull'esistenza (o no) del diritto azionato, il corso della cui prescrizione, in pendenza di procedimento penale, puo' essere interrotto dall'interessato con reiterate intimazioni di pagamento.

Secondo il citato orientamento, l'art. 2935 c.c. deve essere interpretato nel senso che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si sia perfezionata la fattispecie dalla quale nasca il diritto (nella specie verificazione del danno coperto da assicurazione) e che la prescrizione non puo' decorrere in presenza di impedimenti giuridici (e non di fatto), quali la pendenza di una condizione o del termine iniziale.

Orbene, quantunque tra tali ostacoli di diritto non possa essere compreso il fatto dell'inizio di un'azione penale relativa alla fattispecie ed agli elementi della fattispecie costitutiva del diritto all'indennita', e' tuttavia pienamente legittimo che l'autonomia negoziale delle parti all'atto della stipulazione del contratto di assicurazione contro i danni elevi a condizione sospensiva dell'esercizio del diritto all'indennita' la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un giudizio penale a carico dell'assicurato per simulazione riguardante i fatti generatori del danno coperto da assicurazione (furto, incendio, ecc.).

La pendenza di tale condizione costituisce ostacolo giuridico all'esercizio del diritto suddetto (Cass. 24.12.1994, n. 11140; Cass. 19.3.1993, n. 3294).

In altri termini, in questo caso non si versa in ipotesi di interruzione o sospensione del termine prescrizionale, che ha presupposto logico che una prescrizione possa decorrere, ma che per espresso disposto normativo, e' interrotta o sospesa. Nel caso di elevazione dell'esito del procedimento penale a condizione di esercizio del diritto, e' lo stesso diritto che non puo' essere esercitato, perche' sottoposto a condizione sospensiva, per cui, a norma dell'art. 2935 c.c., neppure la prescrizione puo' decorrere.

Nella fattispecie la sentenza impugnata, interpretando la clausola di cui all'art. 20 delle condizioni generali di contratto, (analoga alle clausole delle polizze assicurative gia' esaminate dalla giurisprudenza citata) ha ritenuto che solo il pagamento dell'indennita' fosse condizionato all'esito degli accertamenti penali in merito all'insussistenza della causa impeditiva (dolo o colpa grave dell'assicurato) in essa indicata e non il diritto all'indennita'.

Premesso che in punto di accertamento della volonta' negoziale il giudice di merito, nell'ambito dei poteri suoi propri, ha accertato che le parti vollero subordinare alla condizione sospensiva dell'esito degli accertamenti penali ("procrastinare") il pagamento dell'indennizzo, e' errato in diritto ritenere che sussista in diritto dell'assicurato all'indennita' che abbia una sua autonomia dal diritto al pagamento dell'indennita', per cui il primo dovrebbe essere esercitato entro l'anno e il secondo sarebbe condizionato all'accertamento negativo in sede penale.

Tale dicotomia per cui esisterebbe un diritto all'indennizzo ed un diritto al pagamento non puo' essere condivisa, attesa la previsione dell'art. 1882 c.c. secondo il quale il contratto di assicurazione fa nascere a carico dell'assicuratore esclusivamente un solo obbligo che e' quello di rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto dal sinistro, e cioe' di pagargli il risarcimento del danno (specificamente per l'assicurazione contro i danni: artt. 1904 e 1905 c.c.).

Detto risarcimento consiste di norma nel pagamento di una somma di denaro equivalente alla perdita subita dall'assicurato. Se fosse vero l'assunto della sentenza impugnata si avrebbe che il diritto all'indennita',, sorto per effetto dell'evento costituente il rischio coperto, esiste immediatamente e come tale e' esigibile, ma il pagamento potrebbe non essere dovuto perche' la condizione sospensiva, di cui sopra non si e' verificata. Cosi' impostata la questione, il diritto all'indennizzo sarebbe privo di un contenuto patrimoniale, con una evidente contraddizione in termini nonche' con violazione del disposto dell'art. 1174 c.c., a parte il rilievo che tale assunto e' completamente privo di base normativa.

In effetti, diritto all'indennizzo e diritto al pagamento dello stesso coincidono, poiche' esso, in tema di assicurazione contro i danni, altro non e' che il diritto dell'assicurato a vedersi risarcito, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto in conseguenza del sinistro (art. 1905 c.c.).

Ne consegue che (e tanto si enuncia quale principio di diritto, a sensi di cui all'art. 384 c. 1 c.p.c.), in tema di assicurazione contro i danni derivante da incendio, quando le parti elevino a condizione sospensiva del pagamento dell'indennizzo a carico dell'assicuratore, la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un procedimento penale a carico dell'assicurato per reato riguardante i fatti generatori del danno, l'avveramento di tale condizione e' di ostacolo all'esercizio del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che a norma dell'art. 2935 c.c. Eù impedito il decorso della prescrizione.

La sentenza impugnata, che non si e' attenuta a detto principio, va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che si uniformera' al suddetto principio e provvedera' anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Cosi' deciso in Roma 4.12.1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 2 LUG. 1998