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Cass. civile, sez. III, 23-11-1994, n. 9913: procedimento esecutivo e assistenza obbligatoria di un difensore.

Pres. Romagnoli E - Rel. Sommella F - P.M. Delli Priscoli M (Conf.) - Greppi c. Consorzio Artigiani Talamellol

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE - Parte in giudizio davanti al pretore - Ministero e assistenza di un difensore - Necessità - Limiti - Parte in giudizio davanti al Tribunale - Ministero o assistenza di un procuratore legalmente esercente - Necessità - Estensione del principio ad ogni tipo di processo compreso il processo esecutivo - Processo esecutivo svolto davanti al Tribunale - Partecipazione della parte a ministero di un procuratore legalmente esercente nel distretto di corte di appello - Attività del procuratore svolta al di fuori del distretto - Nullità assoluta - Atto di precetto sottoscritto da un procuratore "ad negotia" della parte o da un legale munito di mandato "ad litem" - Validità.

L'art. 82 cod. proc. civ. - il quale stabilisce, nel secondo e terzo comma, che davanti al pretore le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o l'assistenza di un difensore, salvo che il pretore non le autorizzi a stare in giudizio personalmente, e che davanti al tribunale ed alla corte d'appello le parti devono stare in giudizio con il ministero o con l'assistenza di un procuratore legalmente esercente - fissa i requisiti di idoneità delle parti a stare in giudizio e, pertanto, regola in via generale le condizioni per l'inserimento delle parti stesse in relazione a qualsiasi tipo di processo, cognitivo, esecutivo o camerale. Ne consegue che, anche nel processo esecutivo, che si svolge innanzi al pretore (espropriazione forzata immobiliare, esecuzione forzata per consegna o rilascio, esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare), i soggetti che vi partecipano devono farlo con il ministero di un difensore (salvo l'autorizzazione a parteciparvi di persona); mentre, se il processo esecutivo si svolge davanti al tribunale (espropriazione forzata immobiliare), i detti soggetti debbono farlo con il ministero di un procuratore legalmente esercente la professione nell'ambito territoriale costituito dal distretto di corte d'appello in cui è compreso il tribunale presso il quale il procuratore stesso è iscritto. In quest'ultima ipotesi, l'attività svolta fuori dal distretto è affetta da nullità assoluta, per difetto di valida rappresentanza in giudizio della parte, restando, però, fermo che l'atto di precetto, non integrando un atto giudiziale, può essere sottoscritto sia da un procuratore "ad negotia" della parte, sia da un legale munito di mandato"ad litem", pur se iscritto in altro distretto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi del ricorso il Greppi deduce:

1) la violazione dell'art. 617 c.p.c., per avere il Pretore ritenuto erroneamente che la nullita' assoluta del precetto debba farsi valere nel termine di cinque giorni dal compimento dell'atto;

2) la violazione degli artt. 82 ed 83 c.p.c., 5 e 6 r.d.l. n. 1578/33, nonche' il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver il Pretore omesso di rilevare la carenza assoluta di ius postulandi da parte del difensore del creditore istante, essendo abilitato allo esercizio della professione forense in un distretto diverso da quello dell'esecuzione;

3) la violazione delle medesime norme di legge nonche' dell'art. 166 c.p.c., per avere il Pretore ritenuto validamente costituito nel giudizio di opposizione il convenuto mediante il Ministero del predetto difensore.

Cio' posto, ritiene il Collegio di dover esaminare con priorita' il secondo motivo, che si rivela infondato.

Al riguardo va tenuto presente che l'art. 82 c.p.c. stabilisce, nei comma 2 e 3, che davanti al Pretore le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o l'assistenza di un difensore, salvo che il Pretore non le autorizzi a stare in giudizio personalmente, e che davanti al Tribunale (nonche' davanti alla Corte d'Appello) le parti debbano stare in giudizio con il ministero o con l'assistenza di un procuratore "legalmente esercente". Le dette norme fissano dunque i requisiti di idoneita' delle parti a stare in giudizio, e pertanto regolano in via generale le condizioni soggettive per l'inserimento delle parti stesse in relazione a qualsiasi tipo di processo, cognitivo od esecutivo o camerale.

Quindi, anche nel processo esecutivo, se si svolge innanzi al Pretore (espropriazione forzata mobiliare, esecuzione forzata per consegna o rilascio, esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare), i soggetti che vi partecipano debbono farlo con il ministero di un difensore (salvo l'autorizzazione a parteciparvi di persona), mentre invece se si svolge davanti al Tribunale (espropriazione forzata immobiliare), i detti soggetti debbono farlo con il ministero di procuratore legalmente esercente la professione nello ambito territoriale costituito dal distretto della Corte d'Appello in cui e' compreso il Tribunale presso il quale il procuratore stesso e' iscritto.

Ed e' soltanto in questa seconda ipotesi che l'attivita' svolta fuori dal distretto e' affetta da nullita' assoluta, per difetto di valida rappresentanza in giudizio della parte, con la precisazione pero' che l'atto di precetto, non integrando un atto giudiziale, puo' essere sottoscritto sia da un procuratore ad negotia della parte sia da un legale munito di mandato ad litem, pur se iscritto in altro distretto (Cass. n. 805/88).

Conseguentemente, nella specie, trattandosi di esecuzione forzata per consegna e rilascio (quindi non di espropriazione immobiliare), il precetto ed i successivi atti compiuti in rappresentanza del Consorzio non potevano considerarsi come posti in essere da un difensore carente di ius postulandi, dato che egli - alla stregua di quanto accertato dal Pretore - ripeteva i propri poteri da una procura validamente conferitagli dal dominus, sicche' era irrilevante che non fosse iscritto nel distretto.

Pertanto tale accertamento di fatto, del quale il Giudice dell'esecuzione ha tenuto conto, avendo dedotto che "comunque" (e per cio' anche a prescindere dalle ragioni di inammissibilita') "l'opposizione non poteva ritenersi fondata", viene a privare di pregio il motivo in esame ed al tempo stesso travolge tutte le altre censure mosse dal ricorrente all'impugnata sentenza, la cui portata va valutata ponendo il dispositivo in relazione all'intera motivazione.

Infatti, una volta ritenuta la esistenza di una valida procura alle liti e, per l'effetto, l'infondatezza dell'opposizione, nessun utile risultato potrebbe derivare al ricorrente dall'eventuale riconoscimento della tempestivita' dell'opposizione stessa, con la quale peraltro non si e' mai fatto cenno ad esplicite limitazioni contenute nella detta procura che inibivano al difensore di rappresentare il creditore procedente sino alla completa realizzazione della pretesa esecutiva e percio' anche in sede di opposizione.

Il ricorso deve essere dunque respinto. Infine non va emessa alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita', non essendovi stata attivita' difensiva del Consorzio Artigiani di Talamello.

P.Q.M

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da Greppi Bruno nei confronti del Consorzio Artigiani Di Talamello avverso la sentenza del Pretore di Pesaro in data 15.3. - 28.3.1991;

Nulla per le spese. Cosi' deciso il 21.3.1994.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 23 NOV. 1994

Questa linea di tendenza rappresenta l'orientamento unanime della giurisprudenza che in altre sentenze è concorde nel riaffermare tali concetti.