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Condominio. Sovraelevazione dell'ultimo piano. Indennizzo. Proprietà delle parti superiori degli edifici. Proprietà del balcone. Cass. civile, sez. II, 30-07-1981, n. 4861.

Pres. LO COCO G - Rel. MOLETI L - P.M. GROSSI M (PARZ DIFF) - MALENTACCHI c. GALLETTI

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Sopraelevazione - Indennizzo - Determinazione - Criteri.

Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale, che costruisce uno o più piani in aggiunta a quelli preesistenti, è tenuto a corrispondere ai proprietari degli altri piani l'indennità prevista dal quarto comma dell'art 1127 cod civ, la quale va determinata con riferimento al valore dell'area comune, su cui sorge l'edificio, in relazione al numero dei piani di questo, senza che rilevi ne il rapporto fra l'altezza ed il volume del fabbricato preesistente e di quello attuale, ne l'eventuale appartenenza al proprietario che esegue la nuova costruzione della parte dell'edificio (soffitta, lastrico solare ecc) in cui tale costruzione è eseguita, ne, infine, la mancanza di autonomia e le limitate dimensioni della medesima. Infatti, tale obbligo nasce dalla maggiore utilizzazione, da parte del condomino proprietario dell'ultimo piano, del suolo comune su cui sorge l'edificio condominiale, alla quale consegue la necessita di compensare gli altri condomini della diminuzione del valore delle rispettive quote del suolo comune.

Pres. LO COCO G - Rel. MOLETI L - P.M. GROSSI M (PARZ DIFF) - MALENTACCHI c. GALLETTI

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Uso della proprietà esclusiva - In genere - Trasformazione in verande di balconi o terrazzi di proprietà esclusiva mediante chiusura a vetri - Ammissibilità - Limiti.

Salve limitazioni di natura pubblicistica, la chiusura a vetri di balconi o terrazzi di pertinenza esclusiva deve, di norma, ritenersi consentita ai rispettivi proprietari, purché non alteri il decoro architettonico dell'edificio condominiale e non rechi pregiudizio, sotto alcun profilo, agli altri condomini, ai quali deve essere comunque assicurato un pari uso del bene comune.

Pres. LO COCO G - Rel. MOLETI L - P.M. GROSSI M (PARZ DIFF) - MALENTACCHI c. GALLETTI

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Soprelevazione - Indennizzo - Determinazione - Momento rilevante.

La determinazione dell'indennità dovuta, ai sensi del quarto comma dell'art 1127 cod civ, per la sopraelevazione dell'edificio condominiale va operata con riferimento al tempo della sopraelevazione tenendo conto, peraltro, della svalutazione monetaria verificatasi fino al tempo della concreta liquidazione.

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - In genere - Aggetto costituito da un balcone o terrazzo - Appartenenza esclusiva al proprietario dell'unità immobiliare corrispondente.

In un edificio condominiale, a differenza del solaio divisorio di due piani, che funge da sostegno del piano soprastante e da copertura di quello sottostante, l'aggetto costituito da un balcone o terrazzo appartiene esclusivamente al proprietario dell'unità immobiliare corrispondente.