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Solaio divisorio di due piani. Proprietà del balcone. Sequestro conservativo e periculum in mora. Cass. civile, sez. III, 10-09-1986, n. 5541

Pres. LO SURDO G - Rel. VIZZA F - P.M. SGROI V (CONF) - AMORUSO c. COND L ADUA BA

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Terrazze, lastrici solari, logge - Aggetto costituito da un balcone (o terrazzo) - Proprietà esclusiva dell'unità immobiliare corrispondente - Configurabilità - Danni cagionati ad un terzo da un pezzo di muratura staccatosi dal balcone - Responsabilità esclusiva del titolare di detta proprietà.

In un edificio condominiale, a differenza del solaio divisorio di due piani, che funziona da sostegno del piano soprastante e da copertura di quello sottostante, l'aggetto costituito da un balcone (o terrazzo) appartiene esclusivamente al proprietario dell'unità immobiliare corrispondente, il quale, pertanto, è esclusivo responsabile del danno cagionato a terzi da un pezzo di muratura staccatosi dal balcone.

Procedimenti cautelari - Sequestro - Convalida - In genere - Sequestro conservativo - Pericolo di perdita delle garanzie - Estremi - Accertamento - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

Ai fini della concessione e della convalida del sequestro conservativo, il periculum in mora, che non deve necessariamente consistere in una situazione attuale di depauperamento del debitore, può desumersi sia da elementi oggettivi che soggettivi, la cui valutazione integra un giudizio di fatto sulla fondatezza del timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente debbono essere riuniti i ricorsi, quello principale e quello incidentale, perche' proposti avverso la stessa sentenza. Le ricorrenti principali deducono che, anche volendo ammettere che i balconi rientrano nella proprieta' esclusiva dell'appartamento cui ineriscono, la parte del balcone staccatasi, nella specie aveva funzione meramente decorativa ed architettonica, per cui il condominio aveva l'obbligo di cura, di vigilanza e di manutenzione ex art. 1117 n. 3 C.C. Ne deriva che erroneamente e' stata esclusa la responsabilita' - quantomeno concorrente - del condominio in ordine all'incidente de quo e non e' stata accolta l'azione di regresso.

La censura e'infondata.

Invero, in un edificio condominiale, a differenza del solaio divisorio di due piani, che funge da sostegno del piano soprastante e d copertura di quello sottostante, l'oggetto costituito da un balcone o terrazzo appartiene esclusivamente al proprietario dell'unita' immobiliare corrispondente (cfr. cass. 307.81 n. 4861). Nella specie, il giudice di merito con motivazione congrua, logica ed immune da errori di diritto ha ben posto in evidenza che a procurare il danno al De Bellis fu proprio la caduta di una parte della soletta del balcone di proprieta' esclusiva della Ciurciya, comune dante causa delle Amoruso, e non di elementi decorativi di eventuale spettanza del condomini.

Col secondo motivo le ricorrenti principali Amoruso deducono che il ragionamento in base al quale e' stata affermata la sussistenza delle condizioni per la convalida del sequestro, non tiene conto del fatto che il comportamento dal quale e' stata desunta l'intenzione di non risarcire il danno era stato posto in essere dalla madre delle ricorrenti e, comunque, risaliva ad un'epoca in cui non era stato ancora chiarito da quale parte del fabbricato si era staccato il pezzo di muratura che aveva colpito il De Bellis. Anche questa censura non ha pregio.

Infatti, come e' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione e della convalida del sequestro conservativo, il periculum in mora, che non deve necessariamente consistere in una situazione attuale di depauperamento del debitore, puo' desumersi sia da elementi oggettivi che soggettivi, la cui valutazione integra un giudizio di fatto sulla fondatezza del timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito, incensurabile in sede di legittimita' se sorretta da congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici (fra le tante Cass. 20.4.82 n. 2459, Cass. 26.7.80 n. 643).

Anche in questo caso, il giudice di merito ha ben motivato sul punto del periculum in mora, da giustificare la concessione e la convalida del sequestro conservativo.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale il condominio di largo Adua n. 31 deduce che, nel caso di accoglimento del ricorso principale, dovra' essere esaminata l'eccezione secondo la quale era desumibile l'esistenza di un patto condominiale in ordine alla proprieta' esclusiva dei balconi.

Tale ricorso incidentale, anche se condizionato, e' inammissibile per mancanza di interesse in quanto la parte totalmente vittoriosa, e cioe' il condominio, ha sollevato una questione che non era stata sfavorevolmente decisa per esso dal giudice del merito, poiche' ritenuta assorbita da altra tesi di carattere decisivo.

A causa della soccombenza, le Amoruso debbono essere condannate in solido al rimborso delle spese processuali a favore del De Bellis, che vengono liquidate come da dispositivo, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali fra le Amoruso ed il condominio.

P.Q.M

La corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, condanna in solido le ricorrenti Amoruso Fernanda ed Amoruso Giovanna alle spese in L. 54.500, oltre L. 1.000.000 (unmilione) a favore del De Bellis e compensa le spese tra le ricorrenti Amoruso ed il condominio di largo Adua n. 31.

Cosi' deciso in Roma il 25 novembre 1985.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 SETTEMBRE 1986