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Sent. n. 6850, Sez. II civ., del 18-5-2001. Forma della procura speciale.

Procura speciale alle liti - Sottoscrizione della parte e del difensore - Sufficienza - La procura speciale, conferita al difensore, non richiede forme solenni o tassative e, pertanto, la pura e semplice esistenza in calce o a margine dell'atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore ben può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto (nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura stesa a margine del ricorso, pur essendo la stampigliatura della stessa in parte indecifrabile, in quanto era comunque possibile leggere distintamente i nomi dei difensori che i ricorrenti avevano nominato, la firma di questi ultimi, la firma per autentica di uno dei difensori ed il luogo in cui era stato eletto domicilio).