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Cass. Civ., 29 maggio 1984, n. 3280: potere d'ingerenza del committente nell'organizzazione dei lavori da parte dell'appaltatore.

Qualora dall'opera appaltata (nella specie, costruzione di edificio) siano derivati, per manchevolezze di progettazione e vizi di esecuzione, danni a terzi, e di tali danni debbano solidalmente rispondere il committente e l'appaltatore, l'indagine diretta a stabilire colpe e la graduazione del relativo onere risarcitorio, non può essere risolta in senso favorevole al committente, con riguardo ai danni all'esecuzione dell'opera medesima, per il solo fatto che una clausola del contratto ne preveda l'esonero da ogni responsabilità, a fronte dell'impegno dell'appaltatore di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pregiudizi ai terzi, atteso che, pur in presenza di una siffatta clausola (la cui validità resta soggetta ai limiti fissati dall'art. 1229 c.c.) non può essere esclusa l'addebitabilità al committente di quelle modalità esecutive corrispondenti a disposizioni tassative impartite tramite il direttore dei lavori, che esorbitino dall'esercizio di un mero potere di controllo e siano riconducibili ad una penetrante ingerenza del committente incompatibile con l'autonomia dell'appaltatore.