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Cass. Civ., 9 maggio 1980, n. 3051: il c.d. direttore dei lavori nel contratto di appalto.

Negli appalti di opere edilizie la figura del direttore dei lavori per conto dell'appaltatore è diversa da quella del direttore dei lavori per conto del committente: il primo, quale collaboratore professionale dell'imprenditore, ha il dovere di provvedere, dal punto di vista tecnico, all'esecuzione dell'opera, organizzando l'attività necessaria, con la sua responsabilità per danni causati a terzi per l'imprudente o difettoso svolgimento dei lavori; il secondo ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell'art. 2236 c.c., e, peraltro, ove abbia esercitato il compito suddetto, non può essere ritenuto responsabile con l'appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa esecuzione dell'opera e dall'imprudente svolgimento dei lavori diretti al compimento di essa