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Sent. 23/08/90 n.8615 OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Autovettura - Contratto di parcheggio - Contratto di deposito - Ammissibilita'.

Il contratto con cui un automezzo è affidato al gestore di pubblico parcheggio è un contratto atipico, per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme relative al contratto di deposito, con conseguente obbligo del gestore di custodire l'automezzo e di restituirlo nello stato in cui gli era stato consegnato. Le obbligazioni di custodia e di restituzione del gestore di pubblico parcheggio si estendono alle singole componenti del veicolo depositato che costituiscano elementi essenaziali dello stesso, tali da non poter essere considerate cose trasportate (nella specie: autoradio).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) - I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, debbono essere preliminarmente riuniti.

2) - Col primo motivo del ricorso principale si denunzia falsa applicazione degli art. 1571, 1575 n. 1, 1585 e 1587 C.C. per aver il tribunale qualificato il rapporto in oggetto contratto atipico di deposito e non contratto di locazione avente per oggetto uno spazio di superficie determinata, cosiddetto posto-macchina, per il parcheggio di una autovettura, con esclusione di ogni tipo di custodia da parte del locatore. Si precisa in proposito che gli elementi della locazione presenti nel contratto sono prevalenti in quanto l'intento delle parti non e' quello di far custodire il veicolo ma quello di avere il godimento di uno spazio per la sosta del veicolo stesso. Il motivo e' infondato.

La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 16-11-1979 n. 5959; 14-1-1977 n. 189) e la prevalente dottrina hanno sempre ritenuto che in relazione al parcheggio delle autovetture, anche in autosilos, si deve parlare di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Cio' e' stato affermato anche in relazione ad una fattispecie che riguardava la stessa ricorrente SEPI per fatto accaduto nel medesimo parcheggio di Piazza della Vittoria in Brescia (Cass. Sez. III 25-5-1981 n. 1144).

Il contratto comporta quindi l'affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l'obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli e' stato consegnato.

La tesi della locazione, prospettata dalla ricorrente, non puo' essere seguita, perche' e' di tutta evidenza che l'obbligazione principale del parcheggiatore (specie quando si tratti di parcheggi in luoghi chiusi) non e' quella di tali obbligazioni l'interesse del cliente e' del tutto secondario addirittura nullo essendo egli di norma indifferente al "posto" in cui la sua autovettura viene collocata. L'obbligazione principale del gestore del parcheggio, in relazione a quello che e' l'interesse prevalente del cliente, e' invece certamente quello di custodire l'autovettura che il cliente lascia nel parcheggio proprio per evitare di lasciarla in luogo pubblico, con i conseguenti rischi relativi alla mancanza di custodia.

In realta' non e' il titolare del parcheggio che consegna l'area al cliente (come dovrebbe essere se si trattasse di locazione) ma esattamente il contrario: e' il cliente che consegna la sua automobile al predetto titolare, ricevendone in cambio un documento che lo legittima a riprenderla. E' quindi evidente la preponderanza dell'elemento dell'affidamento del veicolo con conseguente obbligo di custodia e di riconsegna secondo lo schema generale del contratto di deposito.

2) - Col secondo motivo la ricorrente principale denunzia insufficienza di motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 1766 C.C. per avere il tribunale - considerata esatta la qualificazione del negozio come contratto cui si applica la disciplina del deposito - affermata la responsabilita' della depositaria per il furto della radio, estendendo cosi' l'obbligo della custodia agli elementi normalmente presenti in un autoveicolo, senza motivare sulla equiparazione, agli effetti della consegna, tra elementi essenziali sempre presenti e quelli di dotazione presso che ordinaria come tali non sempre presenti. Secondo la ricorrente il tribunale non avrebbe considerato, contrapponendoli, da una parte la limitazione dell'oggetto dell'obbligazione di custodia (esclusivo della responsabilita' per furto di oggetti dall'interno dell'auto) e dall'altro la necessita' di consegna al depositario del veicolo e del suo contenuto.

Anche queste doglianze sono infondate.

Infatti il tribunale, con sufficiente motivazione ha ritenuto la responsabilita' della SEPI, considerando, con riguardo alle circostanze del caso concreto, quanto sottratto quale parte integrante dell'autoveicolo, compresa quindi nella consegna.

In realta', premesso che di norma, con apposita clausola limitativa dell'oggetto della responsabilita', questa e' limitata all'autoveicolo nella sua compattezza che e' oggetto della consegna e non si estende alle cose eventualmente trasportate, per stabilire l'estensione della responsabilita' del gestore in relazione alla singola cosa oggetto di eventuale furto o di danneggiamento occorre verificare se in relazione alla stessa possa parlarsi o meno di avvenuta consegna, esplicita o implicita che sia.

Esattamente percio' il tribunale ha affermato l'obbligo del gestore di autosilo di riconsegnare il bene cosi' come depositato e la sua connessa responsabilita' per il danneggiamento, il furto e quant'altro possa alterare l'originaria consistenza dell'oggetto del contratto.

Costituisce ovviamente apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, quello tendente ad accertare se singole componenti del veicolo depositato costituiscono o meno elementi essenziali dello stesso, tali da non poter essere considerati alla stregua di cose trasportate. Apprezzamento di fatto che nella specie il giudice del merito, con congrua motivazione, ha positivamente concluso in relazione (1) della intera plancia con l'autoradio e il commutatore elettronico, circostanza questa dalla quale facilmente si poteva dedurre l'incorporazione dell'oggetto (radio) nell'autoveicolo. Per il furto di tale cosa, ricorre la responsabilita' ex recepto, stante l'incorporazione suddetta, alla stessa stregua che per le altre parti essenziali del veicolo. 3^ - Il motivo di ricorso incidentale, secondo il quale la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla disposta compensazione delle spese sarebbe illogica e contraddittoria, e' infondato.

La giurisprudenza costante di questa corte suprema e' nel senso che spetta al giudice di merito, con ampio potere discrezionale, stabilire se concorrono o meno i giusti motivi di cui al 2^ comma dell'art. 92 c.p.c.; e che il limite alla incensurabilita' e' costituito dalla enunciazione da parte del giudice di motivi illogici o erronei.

Cio' non ricorre, nella fattispecie in esame: infatti il tribunale si e' limitato ad individuare i motivi per compensare le spese nella "ragionevolezza delle perplessita' di ambo le parti al cospetto di un contratto sicuramente atipico", ed in realta' il contratto in esame e' stato anche da questa corte definito "atipico".

4) - In conseguenza del rigetto del ricorso principale e tenuto conto che nessuna incidenza sulle spese ha avuto la proposizione del ricorso incidentale, la ricorrente principale deve essere condannata alla rifusione delle spese di questa fase del processo in favore di Anna Barlese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; condanna la s.a.s. SEPI, in persona del socio accomandatario geom. Giancarlo Allavena, con sede in Brescia, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di Anna Barlese, liquidandole in complessive L. 33.700 di cui L. 500.000 di onorario di avvocato. Roma, 24 gennaio 1989.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 AGOSTO 1990