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Sentenza della Corte di Cassazione n. 7328, Sez. I civile, del 20 marzo 2000, dep. 2 giugno 2000 - Pres. Olla; rel. Felicetti; P.M. Palmieri; Esposito c. Cucco.

L'assegno di divorzio ha carattere assistenziale e trova il suo presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi economici dell'ex coniuge richiedente a consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Di conseguenza, qualunque introito avente carattere di stabilità, ivi comprese le attribuzioni patrimoniali del convivente "more uxorio", può determinare la riduzione o la totale esclusione del diritto all'assegno di divorzio.

Svolgimento del processo

Esposito Salvatore, con ricorso al Tribunale di Grosseto in data 8 settembre 1994, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto il 22 giugno 1985 con Cucco Patrizia.
Nel contraddittorio fra le parti la domanda veniva accolta, attribuendosi alla Cucco un assegno divorzile di £ 200.000 mensili.
L'Esposito proponeva appello avverso quest'ultima statuizione, negando il diritto della Cucco all'assegno divorzile. La Cucco proponeva appello incidentale, chiedendo che l'assegno fosse quantificato in misura maggiore.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata il 6 giugno 1998, rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte L'Esposito, con atto notificato alla Cucco il 5 gennaio 1999, formulando due motivi di gravame, La parte intimata non ha contraddetto.

Motivi della decisione
  1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si deduce al riguardo che nella sentenza impugnata si afferma che la convivenza more uxorio dell'ex moglie con altro uomo non può essere parificata al vincolo matrimoniale al fine della cessazione del diritto all'assegno divorzile.
    Si deduce che, peraltro, in caso di convivenza more uxorio l'obbligo al mantenimento dell'ex marito viene meno quando in concreto e secondo le specifiche circostanze - fra le quali assumono rilievo la durata della convivenza, la procreazione di figli e il tenore di vita goduto - il nuovo rapporto abbia caratteristiche tali da fare ragionevolmente ritenere che l'ex moglie non si trovi più in quella situazione di bisogno tale da giustificare un assegno da parte dell'ex coniuge.
    Sulla base di tale premessa si lamenta che la sentenza impugnata abbia fatto solo un fugace accenno alla nascita di un figlio, abbia ignorato la durata della convivenza more uxorio, nel caso di specie protraentesi da sette anni, e cioè per un periodo superiore alla durata del matrimonio, abbia ignorato la nascita di un secondo figlio, anchrché deceduto, nonché il tenore di vita dell'ex moglie, che avrebbe cambiato, nel corso di tre anni, tre automobili.
    Si lamenta, infine, che lo stato di bisogno della ex moglie sia stato desunto dalla mancata ottemperanza all'obbligo di produrre il mod. 101 o 740.
    Con il secondo motivo si denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987.
    In proposito si deduce che l'interpretazione implicitamente data dalla sentenza impugnata a detto art. 5, secondo la quale soltanto le nuove nozze farebbero venire meno l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile, sarebbe un'interpretazione socialmente negativa e contraria ai principi costituzionali di cui agli art. 29 e 31 della Costituzione, in quanto anziché favorire la regolarizzazione delle unioni di fatto mediante matrimonio, scoraggia sotto il profilo economico tale regolarizzazione.

  2. Il secondo motivo, attenendo alla identificazione della regula iuris da applicarsi alla fattispecie, ha carattere preliminare rispetto al primo e va pertanto esaminato per primo
    La sentenza impugnata, pronunciandosi in materia di assegno di divorzio, in relazione ad una fattispecie in cui il coniuge che lo richiedeva aveva instaurato una convivenza more uxorio, ha confermato il principio stabilito dal Tribunale, secondo il quale tale convivenza, mancando del carattere di stabilità propria del vincolo coniugale, non può dare luogo ad una esclusione dell'assegno di divorzio, ma solo ad una sua riduzione.
    Questa Corte ha già avuto modo di affermare in proposito il diverso principio secondo il quale la convivenza more uxorio, ove abbia carattere di stabilità e dia luogo, nei confronti del Coniuge richiedente l'assegno di divorzio, a prestazioni di assistenza economica di tipo familiare da parte del convivente, può spiegare rilievo, a seconda dei casi, sia sul diritto, sia sulla misura dell'assegno di divorzio (Cass. 5 giugno 1997, n. 5024; 27 marzo, 1993 n. 3720). Più di recente tale principio è stato parimenti affermato anche in materia di assegno di separazione (Cass. 4 aprile 1999, n. 3503).
    Al riguardo va considerato che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, condiviso da questo collegio, l'assegno di divorzio in favore del coniuge, previsto e regolato dall'art. 5 della legge n 898 del 1970, nel testo di cui all'art. 10 della legge n. 74 del 1987, ha carattere assistenziale e trova il suo presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente a consentirgli di mantenere il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Esso, infatti, ha lo scopo di porre il rimedio al deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, la cui valutazione va fatta con riferimento al momento della pronunzia del divorzio (Cas. SS.UU. 29 novembre 1990, Cass. 3 luglio 1997, n. 5986; 26 giugno 1997, n. 5720.
    In tale ottica va tenuto conto, al fine di valutare il deterioramento delle condizioni economiche del coniuge richiedente l'assegno, della sua situazione economica al momento del divorzio, la quale non è determinata solo dai suoi redditi di lavoro o derivanti da cespiti patrimoniali, ma anche da qualunque altro introito avente carattere di stabilità, quali sono le sue attribuzioni patrimoniali del convivente more uxoriole quali, pertanto, possono condurre, a seconda della loro misura, a ridurre o ad escludere il diritto all'assegno.
    Vero è che l'art. 5, comma 10 della legge n. 898 del 1970 ricollega la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di divorzio al nuovo matrimonio del titolare dell'assegno, ma tale disposizione va interpretata nel senso che le nuove nozze fanno venir meno ex se il diritto all'assegno di divorzio, a prescindere dalla nuova situazione economica dell'avente diritto.
    Invece l'instaurazione di una convivenza more uxorio - da intendersi come convivenza di fatto volta a porre in essere una situazione di tipo familiare, ancorché senza vincolo matrimoniale - di per sé non incide sul diritto all'assegno di divorzio, ma può incidervi ove si accerti che in conseguenza di essa venga meno o si riduca ( e solo finché venga meno o si riduca) la necessità dell'assegno ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
    Ne deriva che il secondo motivo va accolto nei sensi anzidetti - restando assorbito il primo - e la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che farà applicare del su detto principio di diritto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

    P.Q.M.

    La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso. Dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.