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Cass. civile, sez. Unite, 06-10-1993, n. 9892. Responsabilitā precontrattuale dell P.A.

Pubblica Amministrazione - Contratti - Formazione - Responsabilitā precontrattuale - Nello svolgimento del procedimento strumentale alla scelta del contraente - Configurabilitā - Esclusione.

Una responsabilitā precontrattuale della P.A., per violazione del dovere di correttezza di cui all'art. 1337 cod. civ. non č configurabile con riguardo allo svolgimento del procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, nell'ambito del quale l'aspirante alla stipulazione del contratto č titolare esclusivamente di un interesse legittimo al corretto esercizio del potere di scelta, onde difettano le condizioni strutturale per la configurabilitā di "trattative" fra due soggetti e quindi di un diritto soggettivo dell'uno verso l'altro all'osservanza delle regole della buona fede, come stabilito dalla citata norma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'affermazione della Provincia Regionale di Catania, secondo cui il provvedimento del giudice istruttore di ammissione della prova avrebbe natura sostanziale di sentenza affermativa della giurisdizione del, giudice ordinario, e' priva di fondamento.

Nondimeno la circostanza e' ininfluente ai fini della ammissibilita' del regolamento preventivo di giurisdizione, il quale non richiede altre condizioni che quelle (nella specie sicuramente sussistenti) del riferimento di esso ad una delle questioni di cui all'art. 37 c.p.c. e della proposizione prima che la causa sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41 stesso codice).

Cio' premesso, va rilevato che la societa' A.T.I. ha adito il giudice ordinario sul presupposto che il dovere di buona fede nelle trattative contrattuali riguardi anche la pubblica amministrazione; che il giudizio favorevole della commissione tecnica aveva ragionevolmente indotto essa attrice a confidare nell'approvazione degli atti da parte della Provincia e nella stipulazione definitiva, mentre l'ente pubblico sebbene diffidato, aveva perfino omesso di fornire informazioni; e che in definitiva essa attrice si doleva non di un cattivo uso del potere pubblico, ma della violazione del dovere, sancito dall'art. 1337 c.c., di operare come corretto contraente.

La tesi e' contestata dalla Provincia sul riflesso che il parere della commissione tecnica non generava alcun vincolo e che comunque la posizione soggettiva del partecipante al procedimento amministrativo di scelta del contraente non poteva che configurare un interesse legittimo, come tale implicante la giurisdizione del giudice amministrativo.

Tutto cio' considerato, ritengono queste Sezioni unite che la disciplina della responsabilita' precontrattuale non sia in via di principio estranea alla pubblica amministrazione (cfr. sentenza 3178/1985 e 9129/1987), e che tuttavia essa presupponga un meccanismo di formazione del contratto nel quale operino "le parti" (come si esprime la citata norma civilistica), in un rapporto ancora fluido e tuttavia gia' individuato ai fini del dovere di reciproca correttezza del comportamento.

Siffatta situazione e' per definizione esclusa allorquando, come nella specie, si tratta di procedimento amministrativo di scelta del contraente: in tal caso, infatti, sussiste bensi' un interesse legittimo al corretto esercizio del potere di scelta, ma difettano le condizioni strutturali perche' possa parlarsi di "trattative" fra due soggetti (gia' individuati come i futuri possibili contraenti) e quindi di diritto soggettivo dell'uno verso l'altro all'osservanza delle regole di buona fede, come stabilito dall'art. 1337 c.c. In virtu' di tali considerazioni deve dunque dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

2. La resistente va condannata alle spese tanto del giudizio di cassazione quanto della fase svoltasi del giudizio di primo grado. Le prime sono liquidate nel dispositivo. La liquidazione delle altre puo' essere rimessa al giudice a quo.

center> P.Q.M

La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e condanna la resistente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 74.000 oltre a lire sei milioni per onorari, nonche' alle spese del giudizio di primo grado, rimettendone la liquidazione al giudice a quo.

Cosi' deciso in Roma il 20 maggio 1993.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 6 OTT. 1993