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Cass. civile, sez. Unite, 18-10-1993, n. 10296. Giurisdizione del giudice ordinario in materia di responsabilità precontrattuale della PA.

Pres. Zucconi Galli Fonseca F - Rel. Rocchi A - P.M. Aloisi M (Diff) - Università degli Studi La Sapienza c. S.p.A. Sapin

Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - Responsabilità precontrattuale - Cessazione di un rapporto di appalto di diritto privato - Ulteriore svolgimento di prestazioni in favore della stessa amministrazione e contestuali trattative per l'attribuzione di un nuovo appalto - Responsabilità precontrattuale della P.A. per la non conclusione del nuovo contratto - Configurabilità.

Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia promossa dal privato al fine di ottenere il riconoscimento della responsabilità precontrattuale, nei propri confronti, della Pubblica Amministrazione, qualora l'attore, a seguito di esaurimento dell'esecuzione di un contratto di appalto, nell'ambito di un rapporto di diritto privato, abbia continuato a svolgere prestazioni in favore dell'amministrazione stessa, contemporaneamente intraprendendo, con essa, trattative, poi non andate a buon fine, per l'attribuzione di un nuovo appalto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione di giurisdizione sottoposta all'esame delle Sezioni unite richiede la preventiva verifica dei rapporti intercorsi tra l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" e la Sopin. Va subito detto al riguardo che la prestazione di servizi fornita dalla Sopin, in favore dell'Universita', si inquadra nell'ambito di un rapporto di diritto privato, che trova la sua matrice e la sua regolamentazione nel contratto triennale concluso dalle parti, a seguito di aggiudicazione, il 27.3.1981.

Tale contratto, ispirato allo schema negoziale dell'appalto di servizi (costituiti dalla automazione delle procedure gestionali del Policlinico Umberto I, di Roma) e concluso in un'ottica civilistica, secondo termini e modalita' dialettici e di confronto tipici della tecnica negoziale di diritto privato, ha avuto il suo corso temporale triennale, secondo le previsioni pattizie originarie, e un corso successivo, dovuto alla proroga di sei mesi del 15.1.86 ed alla successiva proroga di ulteriori sei mesi del 23.4.86.

A decorrere dal 1.1.87, la Sopin, a contratto scaduto e non piu' prorogato, ha continuato di fatto a prestare i propri servizi in attesa della definizione di una nuova intesa contrattuale, da concludersi sempre nell'ottica privatistica suddetta.

Con delibera del 23.12.87, il Consiglio di amministrazione dell'Universita' approvava un progetto c.d. tampone per la gestione delle procedure amministrative e informatiche del Policlinico Umberto

I. Infine, con nota del 31.5.88, il Rettore comunicava alla Sopin che la Delegazione Consigliare per la gestione del bilancio del policlinico universitario, nella riunione del 19.5.1988, aveva deliberato la risoluzione dei rapporti in atto con la societa', la quale, pertanto, era invitata ad interrompere ogni prestazione e/o fornitura nei confronti del policlinico.

Orbene, non sembra possa revocarsi in dubbio che l'Universita' si sia mossa in un'orbita prettamente privatistica, sia con riguardo alla originaria situazione contrattuale, sia in riferimento al comportamento tenuto successivamente alla scadenza del periodo di operativita' negoziale, inizialmente convenuto.

Invero, le scelte relative ad una diversa gestione delle esigenze informatiche del complesso convenzionato, espresse nel progetto tampone, si propongono, sul piano del rapporto che qui interessa, come espressione della volonta' di risolvere il pregresso rapporto con la Sopin, nel riflesso che non si era dimostrata percorribile la via della definizione di una nuova intesa contrattuale (pur senza indicare le ragioni relative).

In tale prospettiva, appare sintomatico, ai fini che interessano, che la valutazione dell'interesse ad una maggiore efficienza del servizio preso in considerazione, rimane, nei suoi profili oggettivi, essenzialmente emarginata, esprimendo la delibera riferita soprattutto l'interesse squisitamente privatistico, di risolvere il pregresso appalto di prestazione di servizi e di escludere la definizione di un nuovo rapporto contrattuale con la Sopin, nonostante le trattative intraprese al riguardo.

Nel comportamento dell'Universita', pertanto, non e' ravvisabile la possibile matrice di profili di differenziazione e consistenza giuridica della posizione giuridica della Sopin, idonei ad integrare una situazione di natura e carattere di interesse legittimo, tutelabile, come tale, davanti all'A.G.A.; ma e', al contrario, ravvisabile una condotta di rilievo prettamente civilistico, che puo' semmai implicare la possibilita' di costruire una ipotesi, nell'intero quadro dei rapporti intercorsi tra le parti, di palese contradditorieta' (specie rispetto al protrarsi della prestazione dei servizi informatici, pur dopo le proroghe formali alla durata originaria del contratto di appalto e in attesa di una nuova normativa negoziale, in corso di definizione) e consentire, conseguentemente, l'introduzione di una azione di responsabilita' preconcettuale per ingiustificata interruzione di trattative. Ed e' proprio in tale prospettiva che va inquadrata l'iniziativa di tutela giurisdizionale intrapresa dalla Sopin, con la conseguenza che la domanda relativa, siccome intesa alla salvaguardia di una posizione di diritto soggettivo, appartiene alla giurisdizione dell'A.G.O.. In conclusione, il ricorso va accolto e va dichiarata la giurisdizione dell'A.G.O., con la cassazione senza rinvio della

sentenza impugnata.

Le spese dell'intero giudizio rimangono compensate per motivi di opportunita'.

P.Q.M

La Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione dell'A.G.O.; cassa per l'effetto la sentenza impugnata senza rinvio e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 29.4.1993.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 18 OTT. 1993