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Cass. civile, sez. Unite, 11-01-1977, n. 93

Pres. STELLA RICHTER M - Rel. CALECA A - MIN DIFESA c. SOC SAMAR

Pubblica amministrazione - Contratti - Procedimento di formazione - Responsabilità precontrattuale - Condizioni - Relativo accertamento - Poteri del giudice ordinario - Limiti.

Giurisdizione civile - Poteri ed obblighi del giudice ordinario - Nei confronti della P.A. - In genere.

La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative e nelle relazioni con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A., nell'ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall'art. 2043 Cod. civ.. pertanto, spetta al giudice ordinario accertare, sia pure con estrema cautela, la sussistenza della suddetta responsabilità qualora la P.A., con il suo comportamento, abbia ingenerato nei terzi, anche se per mera colpa, un ragionevole affidamento poi andato deluso in ordine alla conclusione del contratto. L'accertamento della buona fede della P.A. sfugge infatti, in quanto espressione di un dovere estraneo al contratto, alla cognizione dell'autorità amministrativa di controllo ed, inoltre, non è rivolta ad accertare se la P.A. si sia comportata da corretto amministratore, compito questo che esula dai poteri del giudice ordinario, ma verte unicamente sull'adempimento del dovere civilistico della stessa amministrazione di agire da corretto contraente.

Cass. civile, sez. I, 10-12-1987, n. 9129

Pres. SCANZANO G - Rel. ROCCHI A - P.M. LEO A (PARZ CONF) - COM TRIESTE c. FALL BUFO MALL

Pubblica amministrazione - Contratti - Procedimento di formazione - Responsabilità precontrattuale - Presupposti.

La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative e nelle relazioni con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza e tenuta anche la P.A., nell'ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall'art.. 2043 cod. civ. pertanto, spetta al giudice ordinario accertare, sia pure con estrema cautela, la sussistenza della suddetta responsabilità qualora la P.A., con il suo comportamento, abbia ingenerato nei terzi, anche se per mera colpa, un ragionevole affidamento poi andato deluso in ordine alla conclusione del contratto. L'accertamento della buona fede della P.A. sfugge infatti, in quanto espressione di un dovere estraneo al contratto, alla cognizione dell'autorità amministrativa di controllo ed, inoltre, non è rivolta ad accertare se la P.A. si sia comportata da corretto amministratore, compito questo che esula dai poteri del giudice ordinario, ma verte unicamente sull'adempimento del dovere civilistico della stessa amministrazione di agire da corretto contraente.

Cass. civile, sez. I, 04-03-1987, n. 2255

Pres. LA TORRE A - Rel. MAIELLA M - P.M. LEO A (CONF) - GERBASI c. COM SAPRI

Opere pubbliche (appalto di) - Formazione del contratto - Stipulazione del contratto - In genere - Appalto di opere di edilizia scolastica - Aggiudicazione in esito a gara con offerta di aumento - Verbale di assegnazione definitiva - Funzione.

Pubblica amministrazione - Contratti - Procedimento di formazione - Stipulazione.

In tema di appalto di opere di edilizia scolastica, il processo verbale di assegnazione definitiva, in esito a gara con offerta in aumento, equivale, per ogni effetto legale, al contratto, in quanto esso costituisce, in pari tempo, atto conclusivo del procedimento di gara ed estrinsecazione dell'accordo delle parti contraenti; resta salva l'ipotesi, in cui la P.A. abbia manifestato, espressamente, nel verbale, la volontà di non vincolarsi giuridicamente sino al momento successivo della formale stipulazione del contratto. Cass. civile, sez. I, 04-03-1987, n. 2255

Opere pubbliche (appalto di) - Formazione del contratto - Stipulazione del contratto - In genere - Controlli preventivi e successivi - Visto prefettizio - Natura di condicio iuris - Conseguenze - Pendenza dell'approvazione - Responsabilità contrattuale della p.a. - Configurabilità - Esclusione - Obbligo della p.a. di comportarsi secondo buona fede - Sussistenza - Impedimento dell'attività di controllo per comportamento doloso o colposo della p.a. - Responsabilità precontrattuale della p.a. ex art.. 337 cod. cod. civ. - Applicabilità - Finzione legale dell'avveramento della condizione ex art.. 1359 cod. civ. - Esclusione.

Pubblica amministrazione (p.a.) - Contratti - Procedimento di formazione - Controlli preventivi e successi (autorizzazioni ed approvazioni) - Responsabilità precontrattuale.

In tema di appalto di opere pubbliche, perfezionatosi a seguito di atto di aggiudicazione, il visto prefettizio, che costituisce atto di controllo sotto il profilo della legittimità e del merito, opera come condicio iuris in relazione all'efficacia del contratto ed all'eseguibilità delle reciproche prestazioni, salva l'ipotesi eccezionale in cui, per ragioni di urgenza e con espresso provvedimento, sia stata disposta l'esecuzione anticipata. Pertanto, in pendenza dell'approvazione, non è configurabile una responsabilità contrattuale della P.A. che possa essere fatta valere dal privato mediante azione di risoluzione per inadempimento, posto che la risolubilità del contratto presuppone la sua eseguibilità. In tale periodo la P.A. è tenuta a comportarsi secondo buona fede contrattuale sicché qualora quell'attività di controllo sia impedita o frustrata per il suo comportamento colposo o doloso (nella specie: per l'omessa redazione del contratto formale di appalto, o per la mancata trasmissione di esso alla autorità di controllo) la P.A. incorre in responsabilità in contrahendo di cui all'art.. 1337 cod. civ., mentre non può trovare applicazione la finzione legale dell'avveramento di cui all'art.. 1359 cod. civ., che concerne la condizione quale requisito convenzionale accidentale.

Cass. civile, sez. Unite, 17-11-1978, n. 5328

Pres. TRIMARCHI M - Rel. CORASANITI A - P.M. SAJA F (CONF) - MIN AGRICOLTUR c. TRAPANI

Pubblica amministrazione - Contratti - Procedimento di formazione - Responsabilità precontrattuale - Obblighi della P.A. in pendenza del procedimento per il controllo e l'approvazione del contratto stipulato con il privato - Inosservanza - Conseguenze - Giudizio sull'accertamento della responsabilità della P.A. e sul riconoscimento del danno subito dal privato - Giurisdizione dell'A.G.O..

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contratti della P.A. - In genere.

La pubblica amministrazione, in pendenza del procedimento per il controllo e l'approvazione del contratto stipulato con il privato, e, quindi, in attesa del verificarsi della condicio iuris cui è subordinata l'obbligatorietà del contratto stesso nei suoi confronti, deve, in osservanza dell'obbligo generale di comportamento conforme a correttezza e buona fede, tenere informato l'altro contraente delle vicende attinenti al procedimento di controllo, sicché questi, a prescindere dagli strumenti di tutela spettantigli a seguito dell'eventuale esito negativo del controllo (recesso e rimborso delle spese sostenute), possa essere posto in grado di evitare i pregiudizi connessi agli sviluppi ed ai tempi dell'indicato procedimento (nella specie, trattandosi di contratto di fornitura di piantine per rimboschimento, soggette a deterioramento se mantenute nei vasi all'uopo predisposti). L'inosservanza di detto obbligo implica una responsabilità precontrattuale della amministrazione, in applicazione analogica dei principi fissati dall'art. 1338 Cod. civ., e la relativa indagine, al fine del riconoscimento al privato del danno che ne sia conseguenza, appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, in quanto non si traduce in alcun sindacato sui poteri discrezionali dell'amministrazione medesima in materia di controllo ed approvazione del contratto.