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Cass. civile, sez. III, 25-06-1993, n. 7063 . Tutela aquiliana del credito e lesioni personali a danno del lavoratore. Risarcimento a favore del datore di lavoro.

Pres. Romagnoli E - Rel. De Rosa G - P.M. Lanni S (Conf) - Comune di Genova c. S.p.a. Autostrade

Risarcimento del danno - In genere - Responsabile di lesioni personali in danno di lavoratore dipendente - Risarcimento del datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del predetto dipendente - Obbligo - Sussistenza - Prova della sostituzione del lavoratore assente o della conseguente diminuzione della produzione - Necessità- Esclusione - Maggior danno per la sostituzione del lavoratore con elementi esterni o per particolare nocumento alla produzione - Risarcibilità.

Il responsabile di lesioni personali in danno di lavoratore dipendente, che abbiano provocato la sua invalidità temporanea lavorativa assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del predetto dipendente, e ciò a prescindere dalla prova della sua sostituzione o della conseguente diminuzione della produzione, atteso che l'esborso delle retribuzioni e dei relativi contributi previdenziali obbligatori esprime il normale valore delle prestazioni perdute, salvo restando la risarcibilità dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore di lavoro in caso di comprovata necessità di sostituzione del lavoratore assente con elementi esterni all'azienda, o di particolare nocumento alla produzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del suo ricorso il Comune di Genova denunzia vizi di omessa o insufficiente motivazione nonche' violazione di norme di diritto, e, censura sotto tale duplice profilo, la decisione del tribunale, rilevando come la tesi sostenuta nella sentenza impugnata sia stata superata dalla prevalente giurisprudenza, ed in particolare dalla sent. 6132/88 delle sezioni unite di questa Corte e da altre conformi decisioni. La censura e' fondata.

Affrontando "ex professo" il problema, questa Corte regolatrice, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha affermato l'obbligo di colui che ha cagionato lesioni personali ad un lavoratore dipendente di risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle sue prestazioni lavorative durante il periodo in cui, a causa della temporanea invalidita' assoluta provocata dalle lesioni stesse, egli si sia dovuto assentare.

Il diritto del datore di lavoro non e' condizionato, come erroneamente ritiene la decisione in esame, alla sostituibilita' o meno del dipendente infortunato, derivando, invece, dalla perdita subita per l'avvenuta erogazione al lavoratore del corrispettivo dovutogli per legge o per contratto, senza poter fruire della correlativa prestazione lavorativa.

Tale pregiudizio patrimoniale si pone in relazione causale con il fatto illecito del terzo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., essendone una conseguenza diretta, e si verifica indipendentemente dalla prova della necessita' di sostituire il lavoratore, o della concreta diminuzione della produzione.

La corrispettivita' del salario (o dello stipendio) va, infatti, intesa con riguardo all'apporto di energie lavorative, a favore del datore di lavoro, che il lavoratore e' tenuto a prestare. Ora, e' chiaro che la corresponsione dello stipendio o del salario in mancanza di tale prestazione determina, di per se', uno squilibrio del sinallagma contrattuale che non puo' ritorcersi a danno del medesimo datore di lavoro, il quale, pagando il corrispettivo al lavoratore costretto ad assentarsi durante il tempo necessario per guarire dalle lesioni subite, verrebbe, in definitiva, a risarcire un danno da temporanea invalidita' provocato dal fatto del terzo, che, per converso, ne andrebbe' indenne proprio perche' il lavoratore ha ugualmente percepito, durante la malattia, lo stipendio o il salario. Va, pertanto ribadito il principio gia' affermato da questa Corte con le sentenze citate (v. anche 7117/86, 54373/89), secondo cui il responsabile di lesioni personali in danno di lavoratore dipendente, che abbiano provocato la sua invalidita' temporanea lavorativa assoluta, e' tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del predetto dipendente, e cio' a prescindere dalla prova della sua sostituzione o della conseguente diminuzione della produzione, atteso che l'esborso delle retribuzioni e dei relativi contributi previdenziali obbligatori esprime il normale valore delle prestazioni perdute, salvo restando la risarcibilita' dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore di lavoro in caso di comprovata necessita' di sostituzione del lavoratore assente con elementi esterni all'azienda, o di particolare nocumento alla produzione.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altro giudice, che, uniformandosi al principio enunciato (art. 384 c.p.c.) procedera' a nuovo esame, e decidera' anche in ordine alle spese del presente giudizio.

center> P.Q.M

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, ad altra sezione del tribunale di Genova, che decidera' anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della 3a sez. civ. della Corte di Cassazione il 28 gennaio 1993.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 25 GIU. 1993