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Cass. civile, sez. I, 22-01-1994, n. 655. Obbligo al risarcimento del terzo. Indennitā di buonuscita. Illegittimo ritardo nel collocamento a riposo del dipendente statale del dipendente statale. Prescrizione.

Pres. Beneforti E - Rel. Cantillo M - P.M. Di Salvo E (Diff) - Verde ed altri c. Min. Pubblica Istruzione

Responsabilitā civile - Prescrizione - In genere - Indennitā di buonuscita - Erogazione in ritardo da parte dell'E.N.P.A.S. per l'illegittimo ritardo nel collocamento a riposo del dipendente statale - Responsabilitā aquiliana della P.A. - Configurabilitā - Diritto del dipendente al risarcimento del danno per detto ritardo - Prescrizione - Termine quinquennale - Decorrenza.

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - In genere (quinquennale) - Indennitā di buonuscita - Erogazione in ritardo da parte dell'E.N.P.A.S. per l'illegittimo ritardo nel collocamento a riposo del dipendente statale - Responsabilitā aquiliana della P.A. - Configurabilitā - Diritto del dipendente al risarcimento del danno per detto ritardo - Prescrizione - Termine quinquennale - Decorrenza.

Il comportamento dell'Amministrazione pubblica che, illegittimamente ritardando il collocamento a riposo del dipendente statale, gli cagioni il danno del corrispondente ritardo nell'erogazione dell'indennitā di buonuscita da parte dell'E.N.P.A.S., integra lesione ad opera di un terzo del diritto soggettivo di credito avente ad oggetto la detta prestazione ed č, quindi, fonte di responsabilitā aquiliana per l'Amministrazione stessa e del correlativo diritto del dipendente al risarcimento di quel danno, che sorge con l'inizio del fatto generatore del danno medesimo e con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione ricomincia a decorrere "de die in diem", per ogni giorno successivo alla prima manifestazione del danno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo del ricorso, denunciando la violazione degli artt. 2934 ss. c.c. e dei principi sull'illecito derivante da provvedimento illegittimo della p.a, nonche' vizi della motivazione, i ricorrenti criticano sotto due profili la sentenza della Corte di appello di Roma, deducendo che: a) nell'illecito permanente la prescrizione decorre dalla cassazione della condotta antigiuridica e percio', nella specie, il termine quinquennale di prescrizione andava computato dalla data in cui era stata corrisposta l'indennita'; b) l'illecito non era dipeso dal semplice ritardo nel pagamento dell'indennita' di buonuscita, bensi' dal provvedimento ministeriale di diniego del collocamento a riposo della Federici, per modo che non solo il corso della prescrizione era rimasto interrotto durante il giudizio amministrativo intentato per rimuovere tale provvedimento, ma il diritto all'indennita' era diventato azionabile solo con il passaggio in giudicato della pronuncia del Consiglio di Stato, avvenuto il 9 dicembre 1978, con la conseguenza che la diffida notificata nel 1983 era anteriore al compimento del quinquennio.

2. - Entrambe le censure sono infondate.

Sub a), va osservato che gli attuali ricorrenti, pur inquadrando la loro domanda risarcitoria nello schema dell'illecito extracontrattuale (e percio' e' stata ritenuta applicabile la prescrizione quinquennale, ex art. 2947 comma 1 c.c.), individuano il fatto dannoso nel ritardo nel pagamento dell'indennita' di buonuscita e fanno consistere il danno nel deprezzamento della moneta medio tempore verificatosi. Essi deducono, cioe', l'esistenza di un diritto soggettivo della loro dante causa all'indennita' e imputano al Ministero della P.I. - non direttamente obbligato al pagamento di avere con il proprio comportamento, in particolare con il provvedimento di diniego del collocamento a riposo, precluso all'Enpas la liquidazione della medesima indennita', ritardandone il pagamento.

E' vero, quindi, che la condotta illecita ascritta al Ministero non e' consistita direttamente nel mancato pagamento dell'indennita' nel termine dovuto (accertato dalla Corte di appello e diventato incontestabile), bensi' nel provvedimento suddetto. Questo, pero', come fatto produttivo di danno risarcibile id est, come illecito aquiliano viene in rilievo in quanto causa del ritardo nella liquidazione da parte dell'Enpas, operando, in pratica, allo stesso modo dell'attivita' giuridica di un terzo che, in relazione ad un ordinario rapporto obbligatorio fra altri soggetti, induca il debitore a non adempiere tempestivamente la propria obbligazione e, quindi, sia lesiva del credito; nel qual caso il danno che subisce il creditore si identifica appunto con quello che gli deriva dalla mora, cioe' dal (temporaneo) inadempimento del debitore. E poiche' il diritto del creditore al risarcimento del danno moratorio dal debitore sorge de die in diem, dal momento in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta, allo stesso modo, nell'ipotesi che il ritardo sia imputabile (solo od anche) ad un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio - e per lui costituisca, quindi, un illecito aquiliano - il diritto del creditore al risarcimento matura di giorno in giorno per tutto il periodo in cui l'atto o l'attivita' del terzo continui ad operare come fatto impeditivo dell'adempimento.

Correttamente percio' la sentenza ha applicato il principio secondo cui, nell'illecito produttivo di effetti permanenti, il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto generatore del danno e con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo alla prima manifestazione del danno.

3. - Sub b), e' evidente l'errore in cui incorrono i ricorrenti quando ricollegano la nascita del diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel pagamento al passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato di annullamento dell'atto di diniego del collocamento a riposo della Federici. In tal modo si confonde, infatti, l'esistenza del diritto con il riconoscimento giudiziale del medesimo. La giurisprudenza invocata in ricorso si riferisce alle fattispecie nelle quali l'annullamento concerne un atto amministrativo comportante l'affievolimento ad interesse legittimo di un diritto soggettivo: poiche' questo riacquista l'originaria consistenza con la pronuncia giudiziale, solo dalla data della stessa decorre il termine di prescrizione per far valere il diritto al risarcimento del danno (in ipotesi) cagionato dal provvedimento il legittimo.

Nella specie, invece, la dante causa dei ricorrenti era titolare ab origine, come si e' visto, di un diritto soggettivo al collocamento a riposo e all'indennita' di buonuscita, diritto che non fu affatto inciso dal provvedimento negativo del Ministero della P.I. Gli eredi della Federici, quindi, ben avrebbero potuto non solo proporre l'azione per il riconoscimento del diritto al collocamento a riposo, ma anche agire per ottenere il pagamento dell'indennita' e il risarcimento del danno per il ritardo, evitando la prescrizione. Anche il credito per l'indennita', cioe', e' sorto ex lege al verificarsi dei presupposti del collocamento a riposo (tanto che si e' chiesto il risarcimento del danno per il ritardato pagamento di un debito pecuniario gia' esistente all'epoca); e l'esigibilita' del credito risarcitorio per il ritardo nel pagamento del credito principale non e' condizionata dal riconoscimento giudiziale di tale credito.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

Tuttavia sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M

La Corte di Cassazione - rigetta il ricorso;

- dichiara compensate le spese di questo giudizio.

Cosi' deciso in Roma, il 31 marzo 1993.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 22 GEN. 1994