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Danno biologico. Risarcimento del danno biologico. Cass. civile, sez. III, 20-01-1997, n. 535.

Pres. Grossi M - Rel. Marletta G - P.M. Lo Cascio G (Conf.) - Costantini c. Sara Assicurazioni

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE - Postumi permanenti di modesta entitā - Proporzionale diminuzione della capacitā lavorativa specifica - Esclusione - Incidenza della menomazione sulla capacitā di lavoro e di guadagno - Presupposto - Invaliditā permanente di non modesta entitā - Necessitā.

I postumi permanenti di modesta entitā (cosiddetto micropermanente) non si traducono di norma in una proporzionale diminuzione della capacitā lavorativa specifica, incidendo esclusivamente sulle condizioni psicofisiche del soggetto, come menomazione della salute considerata indipendentemente dai suoi riflessi sulla capacitā di guadagno e quindi come danno biologico, potendo trovare fondamento la presunzione della normale incidenza della menomazione sulla capacitā di lavoro e di guadagno del soggetto nelle situazioni lesive caratterizzate da invaliditā permanente di non modesta entitā.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando vizi di motivazione, nonche' violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1226 c.c., si duole che la sentenza impugnata abbia negato il risarcimento del danno patrimoniale da invalidita' permanente sotto due distinti profili.

Censura per un verso, sul piano della motivazione, che la Corte di merito abbia escluso che le sintomatologie riscontrate dalla relazione di consulenza influissero in senso negativo sull'attivita' bancaria di esso Costantini, non considerando che esse comportavano una limitazione della capacita' di flessione laterale del capo, con ripercussione sul braccio sinistro in corrispondenza delle ultime tre dita, e quindi una menomazione attinente alla esecuzione di abituali movimenti quotidiani e non al compimento di sforzi fisici anomali o di movimenti di particolare destrezza, di guisa che era evidente che l'incidenza della menomazione sulla capacita' lavorativa specifica.

Censura per altro verso che la sentenza impugnata abbia contraddetto il principio affermato in giurisprudenza, in base al quale l'invalidita' parziale permanente rende presumibile una influenza negativa sulla percezione di particolari compensi per una prestazione di lavoro piu' intensa del normale, o sull'ulteriore sviluppo di carriera, o su una possibilita' di lavoro alternativo, o puo' comunque richiedere l'impiego di uno sforzo maggiormente usurante per mantenere il precedente standard lavorativo, richiamando il precedente costituito dalla decisione di questa Corte n. 5033 del 1988.

Entrambe le censure sono infondate.

Quanto alla prima, si osserva che la Corte di merito ha tenuto ben presenti le risultanze degli accertamenti peritali, attestanti che "tutti i movimenti articolari al radiale cervicale" erano possibili tranne una "limitazione per algor nei gradi estremi della flessione laterale" e che tutti i movimenti articolari degli arti superiori erano "conservati senza ipomiotrofie ne' calo della forza", concludendo, in conformita' alle conclusioni del consulente d'ufficio, che al Costantini era residuata "una sindrome da postumi al rachide cervicale da colpo di frusta in rachide verosimilmente cervico-artrosico", con valutazione al 5% dell'invalidita' permanente.

Cio' premesso, e' del tutto corretta l'affermazione che l'invalidita' permanente e' risarcibile sul piano del danno patrimoniale quando sia "specifica", incida cioe' negativamente sull'attivita' lavorativa. L'incapacita' lavorativa generica attiene, infatti, alla sfera del danno biologico (cfr. per tutte Cass. 2932/95).

Il ricorrente non ha peraltro contestato la correttezza di tale principio in se' considerato, piuttosto censurando la decisione impugnata per avere omesso di riconoscere che l'invalidita' parziale permanente, rendendo presumibile una influenza negativa sulla produzione del reddito, doveva considerarsi "specifica" per il fatto stesso che, rendendo piu' difficoltosa e dolorosa l'effettuazione di una serie di movimenti quotidiani abituali, anche nel corso dell'attivita' lavorativa, non poteva non ripercuotersi sull'esercizio di questa.

Ora, premesso che l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla non incidenza in concreto della menomazione accertata sull'attivita' di dirigente bancario del Costantini e' adeguatamente motivato, deve del pari escludersi che la motivazione sia affetta da errori di diritto. Invero, per costante orientamento di questa Corte, i postumi permanenti di modesta entita' (c.d. micropermanente) non si traducono di norma in una proporzionale diminuzione della capacita' lavorativa specifica, incidendo quindi esclusivamente sulle condizioni psicofisiche del soggetto, come menomazione della salute considerata indipendentemente dai suoi riflessi sulla capacita' di guadagno, e quindi come danno biologico (cfr. Cass. 2515/95; Cass. 699/95; Cass. 10539/94; Cass. 13013/93, etc.).

La presunzione di una proporzionale incidenza della menomazione sulla capacita' di lavoro e di guadagno del soggetto, nel senso fatto palese, tra l'altro, dalla decisione richiamata dal ricorrente, attiene alle situazioni lesive caratterizzate da invalidita' permanente di non modesta entita', per le quali soltanto essa puo' avere un fondamento razionale, in base all'iq quod plerumque accidit (cfr. Cass. 13013/93, etc.).

Sicche', la presunzione di influenza negativa della situazione di invalidita' parziale permanente sulla percezione di speciali compensi per una prestazione di lavoro piu' intensa del normale, o sull'ulteriore sviluppo di carriera, o su una possibilita' di lavoro alternativo, o comunque sulla necessita' di uno sforzo piu' usurante per mantenere il precedente standard lavorativo, non puo' operare nell'ipotesi di c.d. micropermanenti le quali, per converso, sono normalmente caratterizzate, in ragione della loro modesta entita', dalla non incidenza sulla capacita' lavorativa specifica. E in tale categoria rientra certamente l'invalidita' permanente del 5% riscontrata al Costantini.

Cio' non esclude la risarcibilita' del danno patrimoniale, ove una influenza negativa sulle possibilita' future di reddito in concreto sussista. Senonche', ed e' questa l'unica differenza rispetto alle situazioni di invalidita' permanente di non modesta entita', tale influenza negativa va dedotta e provata, e non puo' essere presunta. La sentenza impugnata un tale influenza ha motivatamente escluso prendendo proprio in considerazione l'attivita' "bancaria" svolta dal Costantini - che nessuna specifica circostanza aveva dedotto e provato a riprova di una eventuale incidenza in concreto dell'invalidita' permanente subita sulle proprie capacita' di reddito o su una apprezzabile maggiore usura per l'attivita' lavorativa da svolgere per il futuro -; un siffatto accertamento appare, quindi, adeguatamente motivato in relazione alla natura ed entita' delle lesioni ed esente da vizi logici e da errori di diritto, e si sottrae al sindacato di legittimita' di questa Corte.

Resta fermo peraltro che al Costantini e' stato riconosciuto e liquidato, anche per l'invalidita' permanente, il danno biologico, del quale un'ulteriore liquidazione a titolo di danno patrimoniale, per le considerazioni sopra esposte, verrebbe a costituire un'inammissibile duplicazione.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimita' vanno poste a carico del ricorrente, data la soccombenza, ed in favore della SARA Assicurazioni s.p.a. costituitasi in giudizio. Non v'e' luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Verra, che non ha svolto in questa sede attivita' difensiva.

P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della SARA Assicurazioni s.p.a., delle spese del presente giudizio, che liquida in lire 142.900 -, oltre lire unmilionecinquecentomila per onorari.

Cosi' deciso in Roma il 19 giugno 1996 nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 20 GEN. 1997