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Risarcimento del danno biologico

Cass. civile, sez. II, 06-04-1983, n. 2396.

Pres. DE BIASI P - Rel. CAROTENUTO G - P.M. VALENTE B (PARZ DIFF) - CASATI c. COND QUADRIO MI

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni - In genere - Disciplina ex art. 844 cod. civ. - Rapporti tra condomini di uno stesso edificio - Estensione.

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Uso della proprietà esclusiva - Limitazioni.

La disciplina relativa alle immissioni moleste provenienti dal fondo vicino, dettata dall'art. 844 cod. civ., ed il limite della tutela inibitoria alle immissioni che superano la normale tollerabilità, trovano applicazione anche nei rapporti di condominio, tra parte di proprietà esclusiva e parte di proprietà comune.

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Uso della proprietà esclusiva - Limitazioni - In genere - Immissioni moleste - Disciplina ex art. 844 cod. civ. - Applicazione analogica.

Il bene della salute ha carattere primario ed assoluto, e nello ambito della tutela dei diritti assoluti assicurata dagli art. 2043 e 2058 cod. civ., deve essere protetto contro qualsiasi attività che possa menomarlo, ma l'assolutezza e l'incomprimibilità del diritto non escludono la necessità di accertare quali siano le condizioni obiettive nel cui contesto il diritto viene esercitato, e se sia razionale il sacrificio totale di ogni altra esigenza in potenziale conflitto con esso, tenuto anche conto che la ricerca dell'effettiva esistenza della menomazione (ossia del confine tra un'attività che reca un semplice fastidio psico-fisico ed un'attività che determina una vera e propria menomazione di quel bene, nel senso di dar luogo ad oggettivi fenomeni patologici fisici o psichici) non può essere compiuta con criteri puramente astratti, che prescindano dal concreto ambiente in cui la persona vive ed opera. Pertanto, sia al fine di accertare la concreta sussistenza della lesione, sia al fine di stabilire le concrete modalità della tutela, non può ritenersi ingiustificato il ricorso all'applicazione analogica delle disposizioni dell'art. 844 cod. civ. in tema di immissioni moleste, laddove fanno riferimento al criterio della tollerabilità della molestia ed alla possibilità di estendere l'intervento del giudice al di là della barriera dell'inibizione assoluta, in modo da ricomprendere la determinazione dei mezzi necessari per ricondurre l'attività aggressiva nei limiti del diritto. (Nella specie, l'occupante di un appartamento di un edificio in condominio aveva chiesto l'inibizione dell'esercizio della centrale termica condominiale, ubicata in un locale sottostante allo appartamento, poiché la rumorosità dell'impianto recava nocumento alla sua salute; la suprema corte, alla stregua del principio di cui in massima, ha ritenuto che, una volta accertata la lesione del diritto, non fosse a priori vietato al giudice, ai fini della tutela dello stesso, di ordinare, anziché l'inibizione dell'uso dello impianto nel luogo in cui si trovava, l'esecuzione di opere atte ad eliminare i rumori o a ricondurli nei limiti della tollerabilità).

Prova civile - Consulenza tecnica - Poteri (o obblighi) del giudice - Valutazione della consulenza - D'ufficio - Pluralità di soluzioni tecniche prospettate dal consulente e critiche rivolte dai consulenti di parte - Obbligo della motivazione.

Se il giudice del merito può adottare le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio senza una diffusa motivazione, e far riferimento, anche nella parte dispositiva, a soluzioni tecniche da quello prospettate, ciò, tuttavia, presuppone, da un lato, l'unicità della soluzione proposta e, dall'altro, la mancanza di critiche alla soluzione prescelta. In caso contrario, la motivazione della sentenza non può ritenersi integrata con le argomentazioni della consulenza, ed il giudice non può sottrarsi all'obbligo di motivare il suo convincimento, in relazione sia alla pluralità delle soluzioni prospettate dal consulente, sia alle critiche svolte dai consulenti di parte con riguardo specifico alle soluzioni tecniche che siano state escluse.

Risarcimento del danno - Danno immediato e diretto - Danno biologico - Risarcibilità.

Poiché il bene della salute costituisce, come tale, oggetto di un autonomo diritto primario ed assoluto, il risarcimento dovuto per effetto della sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono sull'attitudine a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere anche il cosiddetto danno biologico, inteso come la menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul "valore uomo" in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. La risarcibilità del danno predetto deriva direttamente ed immediatamente dalla previsione dell'art. 2043 cod. civ. che, imponendo il risarcimento del "danno ingiusto" senza alcun'altra qualificazione, ha riguardo ad un genus caratterizzato, non dal contenuto del danno, ma solo dall'ingiustizia di esso e del quale, perciò, anche il danno biologico, come sopra inteso, costituisce una species, al pari delle tradizionali categorie del danno patrimoniale, comprendente le menomazioni del complesso dei rapporti giuridici patrimoniali che fanno capo al soggetto, e del danno non patrimoniale, ristretto alla nozione della somma delle sofferenze fisiche e morali conseguenti al torto subito e risarcibile nei limiti dell'art. 2059 cod. CIV..

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno non patrimoniale - Determinazione - Criteri equitativi - Applicabilità - Limiti.

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, consistente nel turbamento determinatosi entro la psiche del soggetto in conseguenza dell'illecito, è rimessa all'apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice del merito, ma essa deve pur sempre rispettare l'esigenza di una razione correlazione tra entità oggettiva del danno, specie se ripetuto nel tempo, ed equivalente pecuniario, di modo che questo, tenuto conto del valore d'acquisto della moneta, non rappresenti soltanto un simbolo o un simulacro di risarcimento, senza connessione con la natura e l'entità del danno da risarcire.

Cass. civile, sez. III, 11-02-1985, n. 1130

Pres. LO SURDO G - Rel. MAIELLA M - P.M. CANTAGALLI R (CONF) - GIANVILLANO c. FANTIN

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere - Danno biologico - Nozione - Risarcibilità.

In caso di fatto illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il danno patrimoniale risarcibile non è costituito soltanto dalle conseguenze pregiudizievoli correlate all'efficienza lavorativa ed alla capacità di produzione di reddito, ma si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, in sé considerato quale diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita ed all'esplicazione della propria personalità, morale, intellettuale, culturale (cosiddetto danno biologico), tenuto conto che tale bene fa parte integrante del patrimonio del soggetto, e viene conseguentemente leso dal suddetto fatto illecito, anche quando riguardi chi non abbia ancora, o abbia perduto, o non abbia mai avuto attitudine a svolgere attività produttiva di reddito. Questo principio non resta escluso dalla mancanza di criteri obiettivi per l'esatta quantificazione in denaro del pregiudizio di quel bene primario, stante il potere-dovere del giudice di ricorrere ad una stima equitativa, considerando tutte le circostanze specifiche del caso concreto (gravità delle lesioni, durata della invalidità temporanea, eventuali postumi permanenti, età, attività, condizioni sociali e familiari del danneggiato, ECC.).

Cass. civile, sez. III, 18-02-1993, n. 2009

Pres. Bile F - Rel. Rebuffat F - P.M. Lo Cascio G (Conf) - Riunione Adriatica di Sicurtà S.a.s. c. Guglielmino

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere - Danno biologico - Nozione - Liquidazione equitativa - Criteri - Utilizzazione del criterio indicato dall'art. 4 comma terzo del decreto legge 857 del 1976 convertito nella legge n. 39 del 1977 - Esclusione.

Nella liquidazione equitativa del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé considerata, indipendentemente dalle ripercussioni che essa può comportare sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, non può essere utilizzato, come parametro di riferimento, il criterio indicato dall'art. 4 comma terzo del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 - convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39 -, che si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale e non può, pertanto, servire a commisurare il danno conseguente alla menomazione degli attribuiti e requisiti biologici della persona, in sé e per sé considerata. Tale danno, che è indipendente dal ruolo che i predetti attributi e requisiti svolgono o potrebbero svolgere, sulla capacità di reddito della persona, è, invece, legato al valore umano perduto, restando, e, quindi, determinabile solo mediante la personalizzazione quantitativa (con aumenti o diminuzioni) o qualitativa (con scelta tipologica diversa) di parametri di riferimento in linea di principio uniformi per la generalità delle persone fisiche.

Cass. civile, sez. III, 19-03-1993, n. 3260

Pres. Bile F - Rel. Francabandera U - P.M. Lo Cascio G (Conf) - Panza c. Norditalia Ass. S.p.a.

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere - Illecito lesivo dell'integrità psico-fisica con riduzione della capacità lavorativa generica in un soggetto non svolgente attività produttiva di reddito - Risarcibilità del danno biologico - Ammissibilità - Portata - Successivo autonomo risarcimento del medesimo danno come danno patrimoniale - Esclusione.

In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né sia in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, con la conseguenza che l'anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, in quanto già valutata come danno biologico.