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Cass. civile, sez. III, 08-05-1998, n. 4677: domande nuove in appello. Assicurazione di autoveicoli. Ammontare del risarcimento del danno biologico. Massimale. Danno patrimoniale e non patrimoniale. Inforutuni sul lavoro e malattie professionali.

Pres. Giuliano A - Rel. Segreto A - P.M. Frazzini O (Conf.) - Boffardi c. INAIL

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE - Condanna dell'assicuratore oltre i limiti del massimale - Natura autonoma del titolo di responsabilità - Conseguenze - Specifica ed espressa domanda - Necessità.

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la domanda di condanna dell'assicuratore in misura superiore al massimale di polizza, per colposa inerzia nella liquidazione dell'indennizzo, è fondata su un autonomo titolo di responsabilità rispetto all'obbligo di indennizzo. Ne consegue che tale domanda va espressamente formulata, e non può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di condanna al pagamento di una somma superiore al massimale di polizza.

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - Danno da circolazione stradale - Domanda di condanna dell'assicuratore oltre la misura del massimale - Domanda nuova ex art. 346 cod. proc. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità rilevabile d'ufficio - Acquiescenza della controparte o sua accettazione del contradditorio - Irrilevanza.

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE - Danno da circolazione stradale - Domanda di condanna dell'assicuratore oltre la misura del massimale - Domanda nuova ex art. 346 cod. proc. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità rilevabile d'ufficio - Acquiescenza della controparte o sua accettazione del contradditorio - Irrilevanza.

La domanda di condanna dell'assicuratore in misura superiore al massimale di polizza, per colposa inerzia nella liquidazione dell'indennizzo, se proposta per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova ed è pertanto inammissibile. Tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanata dall'acquiescenza delle parti o dall'accettazione espressa del contraddittorio.

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE - Eccezione del limite del massimale - Sollevata dall'assicuratore in "bonis" (o da impresa posta in liquidazione coatta amministrativa), o dall'impresa designata ex art. 19 legge n. 990 del 1969 - Sul piano dell'onere della prova.

Qualora l'assicuratore della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore eccepisca il limite del massimale di polizza, occorre distinguere: se l'eccezione è sollevata dall'assicuratore "in bonis" o dall'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa (nei cui confronti, peraltro, la sentenza di condanna ha il valore di mero accertamento del credito), è l'assicuratore stesso che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro. Se, invece, l'eccezione del limite di massimale è sollevata dall'impresa designata ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 24/12/1969, intervenuta o chiamata in causa in seguito alla sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore del responsabile, il limite del massimale deve presumersi noto al giudice (il quale deve indicarlo in sentenza), in base al principio "jura novit curia", trattandosi di valore fissato con decreto ministeriale cui rinvia recettiziamente l'art. 21 legge n. 990 del 24/12/1969.

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE - Competenza - Del giudice autore del procedimento da correggere - Conseguenze - Proponibilità dell'istanza innanzi alla Corte di legittimità - Esclusione. Anche quando sia stato già proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza viziata da errore materiale, l'istanza di correzione non può essere proposta dinanzi la Corte di legittimità, ma rivolta unicamente al giudice del merito.

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - Cosiddetto danno estetico - Componente del danno biologico - Configurabilità - Conseguenze - Limiti.

La lesione dell'integrità fisionomica dell'individuo (il cosiddetto danno estetico) è di norma una componente del danno biologico, nel quale la prima è ricompresa. Ciò tuttavia non vuol dire che il giudice del merito possa liquidare la compromissione dell'integrità psicofisica senza tenere conto del danno estetico, ma comporta che della menomazione estetica si tenga adeguato conto nella liquidazione del danno biologico, attraverso una idonea personalizzazione del parametro monetario di base adottato per il risarcimento.

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DI TERZI - Indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale - Conseguenze - Surroga dell'assicuratore - Limiti - Anche nell'ipotesi di danno morale o biologico o a danno da invalidità permanente o temporanea non effettivamente risarciti - Esclusione.

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - Indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale - Conseguenze - Surroga dell'assicuratore - Limiti - Anche nell'ipotesi di danno morale o biologico o a danno da invalidità permanente o temporanea non effettivamente risarciti - Esclusione.

L'assicuratore sociale il quale abbia indennizzato il danno subito dall'assicurato e causato dall'altrui illecito, non può surrogarsi al diritto del danneggiato per quei danni alla persona che o non siano coperti dall'assicurazione sociale (ad esempio il danno morale e il danno biologico), ovvero che pur astrattamente coperti (ad esempio il danno da invalidità permanente e da invalidità temporanea) non siano stati effettivamente risarciti.

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - Danno da illecito aquiliano - Ritardo nel risarcimento - Conseguenze - Ulteriore danno da ritardata disponibilità della somma - Liquidazione - Criterio degli interessi - Computo.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno; ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio.

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Disciplina ex artt. 19 e 25 della legge n. 990 del 1969 - Portata derogativa rispetto alla disciplina fallimentare ordinaria - Conseguenze - Credito del danneggiato - Rivalutazione anche per il periodo successivo all'apertura della liquidazione coatta - Riconoscibilità.

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - Assicurazione obbligatoria per danni da circolazione stradale - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Disciplina ex artt. 19 e 25 della legge n. 990 del 1969 - Portata derogativa rispetto alla disciplina fallimentare ordinaria - Conseguenze - Credito del danneggiato - Rivalutazione anche per il periodo successivo all'apertura della liquidazione coatta - Riconoscibilità.

Gli artt. 19 e 25 legge 24 dicembre 1969 n. 990, per la loro specialità, derogano ai principi generali in materia di fallimento, e segnatamente al disposto di cui all'art. 59 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (secondo il quale i crediti non pecuniari concorrono secondo il loro valore nominale al momento dell'apertura della procedura concorsuale). Ne consegue che, nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicolo a motore, il credito del terzo danneggiato è suscettibile di rivalutazione monetaria anche per il periodo successivo all'apertura della liquidazione coatta.

Cass. civile, sez. III, 18-02-1993, n. 2008.

Pres. Bile F - Rel. Rebuffat F - P.M. Lo Cascio G (Conf) - Furbini c. S.p.a. Levante Assicurazioni

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere - Fatto illecito - Lesioni produttive di invalidità permanente parziale - Età avanzata e condizioni di pensionato della vittima - Attività redditizia svolta in concreto dal danneggiato - Prova offerta dalle parti - Dovere di valutazione del giudice - Sussistenza.

L'età avanzata e la condizione di pensionato della vittima di un fatto illecito dal quale sono derivate lesioni produttive di invalidità permanente parziale non escludono, di per sé, la possibilità che lo stesso svolgesse in concreto una attività lavorativa e non esonerano, pertanto, il giudice dal dovere di valutare le prove offerte dalle parti sull'attività redditizia in concreto svolta dal danneggiato e commisurare su quella riscontrata la concreta incidenza patrimoniale dell'illecito.

Pres. Bile F - Rel. Rebuffat F - P.M. Lo Cascio G (Conf) - Furbini c. S.p.a. Levante Assicurazioni

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi - Lesioni personali riportate dalla vittima - Danno alla salute - Liquidazione - Ricorso ai criteri equitativi - Indicazione degli estremi logico giuridici e fattuali che hanno guidato il giudice nella liquidazione del danno - Necessità.

Il giudice, anche quando si serve di criteri equitativi, ha il dovere di indicare gli estremi logico-giuridici e fattuali che lo hanno guidato nella liquidazione del danno alla salute conseguente alle lesioni personali riportate dalla vittima in particolare indicando l'evento biologico, ossia la specifica lesione dell'organismo, ed il danno alla salute, ossia il grado di menomazione dell'integrità fisio-psichica che, avuto riguardo al contesto organico ed al quadro delle funzioni vitali, è stato provocato dalle lesioni, incidendo sulla sfera non patrimoniale d'estrinsecazione dei valori personali vitali, psico fisici.

Pres. Bile F - Rel. Rebuffat F - P.M. Lo Cascio G (Conf) - Furbini c. S.p.a. Levante Assicurazioni

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere - Danno biologico - Risarcibilità - Criteri.

Il risarcimento del cosiddetto danno biologico (o alla salute) deve essere correlato al danno specifico della sfera non patrimoniale di estrinsecazione dei valori personali vitali, psico-fisici, eliminati o ridotti e valutato, quando sia impossibile o eccessivamente onerosa per il debitore la reintegrazione in forma specifica nella forma congeniale all'interesse non patrimoniale leso (ad esempio ricostituzione di un requisito somatico), in una prospettiva compensativa, per equivalente, del predetto pregiudizio non patrimoniale, determinabile equitativamente attraverso la personalizzazione (nel caso concreto) quantitativa (con aumenti o diminuzioni) e qualitativa (con scelta tipologica diversa), di parametri uniformi di individuazione, per la generalità delle persone fisiche, dell'equivalente patrimoniale del valore umano perduto.