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Quesito: è possibile l'applicazione analogica nel seguente caso?

Buon giorno, sono a proporVi il seg. quesito: in un caso di risarcimento danni causati da una persona che inavvedutamente provoca la caduta di un terzo. Il terzo leso subisce frattura biossea della gamba destra,diversi interventi chirurgigi.Il Medico di parte riconosce 12% di invalid, oltre 330 gg di inab. totale e parziale.Il problema mi sorge in fase di quantificazione non potendo calcolare agevolmene l'indennità giornaliera essendo il terzo 63enne pensionato.Il criterio sussidiario ex art.4,co3°,L.39/77 è utilizzabile solo nei casi di sinistri stradali o per analogia posso utilizzarlo anche in questo caso di specie?
Vi ringrazio anticipatamente.

dr Anna Lavorgna

Nel nostro ordinamento l'applicazione analogica è possibile soltanto quando un caso non sia già stato espressamente disciplinato da una legge: il giudice ricorre ad un "ragionamento" per applicare una determinata norma a tale caso NON REGOLATO, in quanto per esso non si è trovata nessuna norma che lo contempli, neppure ricorrendo ad interpretazione estensiva, che nella fattispecie si trova al secondo posto (caso espressamente regolato da una norma - interpretazione estensiva - analogia - principi generali dell'ordinamento) nella scala gerarchica dei mezzi sussidiari che il giudice dovrà utilizzare per raggiungere una sentenza, creando con l'analogia una norma non scritta a sua volta ricopiata da una norma scritta, la quale regola sì un caso diverso ma che risulta essere simile ed avente identita di ratio a quello regolato dalla norma oggetto di analogia. Quindi soltanto nel caso in cui manchi una legge che espressamente regoli il caso in questione è possibile applicare una norma che disciplini un caso affine.

Se, come mi sembra nel caso medesimo, la materia è stata già presa in considerazione dal legislatore il quale ha prodotto una disciplina organica, nella fattispecie, procedura di quantificazione del danno per fatto del terzo (con tutte le conseguenze che possiamo immaginare dal punto di vista del diritto al risarcimento), la legge non sarà applicabile. Di contro, ove manchi una disciplina di quantificazione dello stesso, allora si potrà tranquillamente utilizzare un estensione analogica ed applicare la disciplina in oggetto. Il problema è che non trovo quanto da te indicato (art. 4 co.3° L. 39/77).

Ti ringrazio per la solerzia, gia' riscontratata del resto.
Se pure abbia trovato come unico riferimento l'articolo di legge da me citato, che avevo avuto modo di utilizzare in un caso di sinistro stradale durante il mio periodo di pratica presso il mio vecchio dominus, comunque il problema non cambia: non ho modo di quantificare l'indennita' giornaliera...potrei utilizzare il reddito come da dichiarazione annuale?
Perdona i 1000 dubbi ma trattasi di un caso di una parente e, perdona la licenza, ma quando si tratta di parentela...
Grazie
Anna Lavorgna

Capisco il problema. Per risponderti dovrei sapere tutti i dati e, in questo modo, fornirti una risposta esauriente.
Es. La domanda è rivolta ad un'assicurazione?
oppure Ti occorre tale notizia per una domanda giudiziale?

ancora......
Puoi utilizzare come base di quantificazione molti fattori. Ad esempio potrebbe essere una base il reddito ma anche un'aspettativa futura.
Prima di riscrivermi prova a cliccare sul seguente indirizzo http://www.guidaldiritto.it/ricerca e digita la sigla danno biologico.

Troverai delle sentenze della cassazione molto interessanti che, forse , ti aiuteranno a risolvere il tuo caso.

Comunque resto a disposizione per eventuali futuri chiarimenti (nelle modalità sopra descritte).