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Cass. civile, sez. II, 16-07-1997, n. 6481. Noticazione di una citazione a più convenuti. Termini di comparizione per l'attore.

Pres. Cristarella Orestano F - Rel. Napolitano G - P.M. Delli Priscoli M (Diff.) - La Russa c. Mercurio e altra

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DELL'ATTORE - Pluralità di convenuti - Decorrenza - Prima notifica atto di citazione - Sussistenza - Ragioni - Costituzione tardiva - Conseguenze - Costituzione di qualche convenuto - Irrilevanza - Omessa cancellazione della causa - Nullità del procedimento e della sentenza di primo grado - Configurabilità - Appello del convenuto contumace - Rigetto - Cassazione della sentenza di secondo grado e rimessione della causa al giudice di primo grado per la cancellazione.

Nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, anche dopo l' entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 - volta a rendere ancora più celere l' esercizio del diritto del contraddittorio - il termine di dieci giorni per la costituzione dell' attore (art. 165, primo comma, cod. proc. civ.) decorre dalla prima notifica dell' atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma (secondo comma dello stesso articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall' ultima notifica di esso, l' originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l' avvenuta costituzione - esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore - e dall' altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine. Pertanto, se il giudizio di primo grado non è cancellato dal ruolo - anche nel caso di costituzione di qualche convenuto - e il giudice di secondo grado rigetta l' appello perciò proposto da un convenuto contumace in primo grado, e quindi non dichiara la nullità della sentenza e dell' intero procedimento, rimettendo le parti al primo giudice (art. 354 cod. proc. civ.), la sentenza di secondo grado va cassata, con rinvio al giudice di primo grado affinché provveda alla cancellazione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 171, 307 e 354 cod. proc. civ. nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Si rimprovera ai giudici d'appello di avere erroneamente ritenuta tempestiva la costituzione in giudizio degli attori in primo grado, nonostante essa fosse avvenuta ben oltre il termine di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione, e si ribadisce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Caltanissetta, in caso di pluralita' di convenuti il dies a quo per la costituzione in giudizio dell'attore deve individuarsi nella data della prima notificazione, tale interpretazione essendo imposta sia dalla lettera sia dalla ratio dell'art. 165 cod. proc. civ.

Ne deriva, secondo il ricorrente, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dall'omissione di tale provvedimento i giudici di appello, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., avrebbero dovuto trarre al conseguenza della nullita' del procedimento di primo grado e della relativa sentenza, rimettendo la causa al primo giudice.

La censura di violazione dell'art. 165 cod. proc. civ. e' fondata, poiche' la liberale interpretazione che di tale norma ha dato la Corte del merito trova insormontabile ostacolo nel chiaro dato letterale della norma, che, mentre al primo comma fissa in dieci giorni dalla notificazione della citazione il termine per la costituzione in giudizio dell'attore, col secondo comma prescrive che, in caso di notificazione dell'atto di citazione piu' persone, l'originale della citazione debba essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

E' evidente, ad onta della generica previsione del primo comma, che la presunzione del secondo comma presuppone che, in caso di pluralita' di convenuti, il termine per la costituzione dell'attore debba avere il proprio dies a quo nella data della prima notificazione, perche', diversamente opinando, la norma posta dal secondo comma sarebbe del tutto superflua. Invero, "l'inserimento" della citazione in originale previsto dal secondo comma presuppone necessariamente che il fascicolo di parte dell'attore, nel quale l'atto va inserito, sia gia' stato depositato e che, pertanto, la costituzione dell'attore debba essere gia' avvenuta.

Peraltro, se seguendo la tesi piu' liberale, la costituzione dell'attore potesse considerarsi tempestiva ove, in ipotesi di pluralita' di convenuti, fosse eseguita nel termine di dieci giorni dall'ultima notificazione, la prescrizione di depositare nello stesso termine l'originale della citazione resterebbe priva di utilita', perche' necessariamente tale deposito, essendo ormai state eseguite tutte le notificazioni, dovrebbe essere seguito in quel termine. al contrario, evidente sarebbe la funzione della norma, se, in conformita' all'opinione della maggior parte della dottrina, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore fosse fatto decorrere dalla prima notificazione. Infatti, eseguita la costituzione e non potendo depositarle 'originale della citazione perche', alla data della costituzione, erano ancora in corso le ultime notificazioni, l'attore avrebbe la possibilita' di eseguire tale deposito nel termine di dici giorni dall'ultima notificazione. Non v'e' dubbio, pertanto, che la norma posta dal secondo comma dell'art. 165 cod. proc. civ., fissando nella data dell'ultima notificazione il dies a quo per il deposito dell'originale della citazione in caso di pluralita' di convenuti, renda esplicito che, in tale ipotesi, il termine per la costituzione in giudizio dell'attore decorra dalla prima notificazione. Non sussiste, pertanto il difetto di previsione legislativa che, secondo i resistenti imporrebbe il ricorso all'applicazione analogica della norma posta dall'art. 369 cod. proc. civ., che fa decorrere dalla data dell'ultima notificazione del ricorso il termine per la costituzione del ricorrente nel giudizio di cassazione.

Al contrario, tale norma evidenzia che il legislatore, quando, con riferimento all'ipotesi di pluralita' di convenuti, ha inteso assumere come punto di riferimento per la costituzione dell'attore l'ultima notificazione, lo ha previsto espressamente e, quindi, al limite, essa puo' costituire un'indiretta conferma della esattezza della soluzione qui adottata.

Ad avviso di questa Corte suprema, l'interpretazione piu' restrittiva, non solo e' fedele alla lettera del capoverso dell'art. 165 cod. proc. civ., ma consente anche di meglio soddisfare l'esigenza di assicurare ai convenuti destinatari delle prime notificazioni l'immediato esercizio del diritto al contraddittorio. Ad essi deve, essere, peraltro, consentito di conoscere il piu' presto possibile se l'attore intenda o non proseguire il giudizio, al fine di decidere in ordine alla propria condotta processuale e tale esigenza e' indubbiamente garantita dall'onere, per l'attore, di costituirsi dopo la prima notificazione. Vero e' che, come e' stato esattamente rilevato in dottrina, vi e' comunque la possibilita' della tardiva costituzione ai sensi dell'art. 171 cod. proc. civ., quando una sola delle parti si costituisca nel termine stabilito dalla legge, ma non si puo' negare che ordinariamente, nella prassi, la mancata tempestiva costituzione dell'attore e' sintomo della volonta' di non dare piu' seguito all'esercizio dell'azione.

Le considerazioni che precedono ancor piu' valgono dopo l'entrata in vigore della recente novella (l. n. 353 del 26 novembre 1990), che ha significativamente lasciato immutato l'art. 165 cod. proc. civ. nonostante l'orientamento giurisprudenziale prevalente -, non potendo sfuggire l'importanza che assume l'onere, per l'attore, dell'immediata costituzione dopo la prima notificazione nell'ambito di un processo caratterizzato, non solo dall'esigenza che sia subito determinato il thema decidendum, ma anche dell'esigenza, strettamente funzionale alla prima, che l'attore ponga subito a disposizione dei convenuti la propria produzione documentale.

Le evidenziate esigenze di tutela della posizione dei convenuti mettono in luce l'inaccettabilita' della tesi sostenuta dai giudici di appello, secondo la quale nulla vieta all'attore di costituirsi dopo le prime notificazioni, salva la possibilita' di depositare l'originale dell'atto di citazione e quando siano ultimate le notificazioni, trattandosi di soluzione fondata su di una scelta discrezionale dell'attore.

A fronte delle considerazioni svolte, in particolare di quelle che si fondano sull'inequivoco dato letterale del secondo comma dell'art. 165 cod. proc. civ., non vale obiettare, come si fa nell'unico precedente di questa Suprema Corte sulla questione (sent. n. 3601 del 6 novembre 1958), che la costituzione del rapporto processuale e' progressiva sin dalla fase della notificazione dell'atto di citazione quando piu' siano convenuti, sicche' solo dall'ultimazione di tale fase prenderebbero avvio le ulteriori attivita' processuali, e, quindi, anche la costituzione dell'attore. La complessita' dell'attivita' necessaria ai fini delle plurime notificazioni e' stata tenuta ben presente dal legislatore quando, col capoverso dell'art. 165 cod. proc. civ., ha consentito il ritardo nel deposito dell'originale dell'atto di citazione, e la previsione normativa e' sufficiente a tener conto delle esigenze connesse alla evidenziata complessita' delle notificazioni a piu' convenuti, senza che s'imponga come ineludibile l'ulteriore esigenza, peraltro contrastante con la chiara lettera della norma, di differire anche la costituzione dell'attore al compimento di tale attivita'.

Resta, indubbiamente, la difficolta' di depositare la procura quando sia stata rilasciata a margine od in calce all'atto di citazione, ma addurre un inconveniente pratico non puo', di per se', valere a dimostrare l'insostenibilita' di un'interpretazione imposta dal dato letterale della norma. Comunque, com'e' suggerito da autorevole dottrina, in tal caso sara' sufficiente che il difensore dell'attore, all'atto della costituzione in giudizio, offra in visione al cancelliere l'originale della citazione, per farne rilevare gli estremi della procura.

Non v'e' dubbio, pertanto, che la costituzione degli attori nel giudizio di primo g rado, essendo avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla prima notificazione, debba essere considerata tardiva, sicche', essendo rimasti contumaci piu' convenuti, tra i quali il ricorrente La russa, i Tribunale di Caltanissetta avrebbe dovuto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo. Per il principio dell'unitarieta' del rapporto processuale, non ostava all'adozione di tale provvedimento il fatto che uno dei convenuti si fosse costituito.

E, poiche' il provvedimento di cancellazione fu omesso, l'intero procedimento di primo grado e la relativa sentenza furono viziati da nullita', per cui la Corte di Appello di Caltanissetta, investita dall'appello del La russa, che tale vizio denunciava, avrebbe dovuto annullare la sentenza e rimettere le parti al primo giudice.

Ne deriva che il primo motivo del ricorso va accolto, restando assorbiti gli altri motivi e, conseguentemente, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 383, ult. Co. Cod. proc. civ., l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rimessa al primo giudice, che dovra' procedere i applicazione del principio di diritto che si e' affermato, alla cancellazione della causa dal ruolo (cfr., in termini, Cass. 28 novembre 1987, n. 8878).

La delicatezza della questione risolta, sulla quale, peraltro si registrava un contrasto tra la prevalente dottrina e l'unico precedente di questa Corte Suprema, consiglia di compensare integralmente le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi; cassa l'impugnata sentenza e rimette la causa al primo giudice, Tribunale di Caltanissetta; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Cosi' deciso in Roma, addi' 20 dicembre 1996, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 16 LUG. 1997