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Specifico meglio il mio problema.Costituzione dell'attore, art. 165 cpc - ipotesi di pluralità di convenuti:il termine per la costituzione dell'attore può farsi decorrere dal giorno dell'ultima notificadopo la sentenza della Cassazione Civile, sez.II, 16.07.97, n. 6481 ?Mi scusi ma non riusciamo a capire la sua richiesta.Se ho ben capito vorrebe un parere motivato su tale argomento?In ogni caso dovrebbe registrarsi al presente sito all'indirizzo seguenteSalutiprocedimento civile - costituzione partiart. 165 c.p.c. - ipotesi di pluralità di convenutidecorrenza del termine per la costituzione dell'attoresviluppi dopo Cass.Civ., sez.II, 16.07.97, n. 6481
A seguito della sua richiesta abbiamo provveduto a pubblicare la sentenza da lei evidenziata al seguente idirizzo.
http://www.guidaldiritto.it/civile96.htm
Qui di seguito troverà i punti più salienti della motivazione alla sentenza in oggetto.
Ed è con questo significato che l'art. 165 c.p.c. deve essere letto: "è' evidente, ad onta della generica previsione del primo comma, che la presunzione del secondo comma presuppone che, in caso di pluralita' di convenuti, il termine per la costituzione dell'attore debba avere il proprio dies a quo nella data della prima notificazione, perche', diversamente opinando, la norma posta dal secondo comma sarebbe del tutto superflua. Invero, "l'inserimento" della citazione in originale previsto dal secondo comma presuppone necessariamente che il fascicolo di parte dell'attore, nel quale l'atto va inserito, sia gia' stato depositato e che, pertanto, la costituzione dell'attore debba essere gia' avvenuta. Inoltre la Corte Suprema è giudice della legge e non legislatore: quest'ultimo è intervenuto con legge del 26 novembre 1990 n. 353 onde meglio permettere al convenuto di conoscere e prendere visione del materiale probatorio che l'attore vuole utilizzare nella causa per provare i propri assunti."
Non manca in dottrina chi sia propenso a interpretare l'art. 165 secondo la soluzione da lei prospettataci: a motivazione di tale assunto il Salletti (Salletti, Costituz., 2) afferma che ad accogliere la soluzione su esposta si otterrebbe come risultato che "sarebbe difficilmente compatibile con l'iscrizione della causa al ruolo ed i conseguenti adempimenti" e non permetterebbe al cancelliere gli opportuni controlli: ma tali soluzioni sono decisamente contro quanto testualmente prevede l'art. 165 c.p.c.
Così seguita la motivazione alla sentenza 6481/97: "Peraltro, se seguendo la tesi piu' liberale, la costituzione dell'attore potesse considerarsi tempestiva ove, in ipotesi di pluralita' di convenuti, fosse eseguita nel termine di dieci giorni dall'ultima notificazione, la prescrizione di depositare nello stesso termine l'originale della citazione resterebbe priva di utilita', perche' necessariamente tale deposito, essendo ormai state eseguite tutte le notificazioni, dovrebbe essere seguito in quel termine. al contrario, evidente sarebbe la funzione della norma, se, in conformita' all'opinione della maggior parte della dottrina, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore fosse fatto decorrere dalla prima notificazione. Infatti, eseguita la costituzione e non potendo depositarle 'originale della citazione perche', alla data della costituzione, erano ancora in corso le ultime notificazioni, l'attore avrebbe la possibilita' di eseguire tale deposito nel termine di dici giorni dall'ultima notificazione. Non v'e' dubbio, pertanto, che la norma posta dal secondo comma dell'art. 165 cod. proc. civ., fissando nella data dell'ultima notificazione il dies a quo per il deposito dell'originale della citazione in caso di pluralita' di convenuti, renda esplicito che, in tale ipotesi, il termine per la costituzione in giudizio dell'attore decorra dalla prima notificazione. Non sussiste, pertanto il difetto di previsione legislativa che, secondo i resistenti imporrebbe il ricorso all'applicazione analogica della norma posta dall'art. 369 cod. proc. civ., che fa decorrere dalla data dell'ultima notificazione del ricorso il termine per la costituzione del ricorrente nel giudizio di cassazione.