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Pluralità di convenuti. Termini per la costituzione dell'attore.
 
 
Specifico meglio il mio problema.
Costituzione dell'attore, art. 165 cpc - ipotesi di pluralità di convenuti:
il termine per la costituzione dell'attore può farsi decorrere dal giorno dell'ultima notifica
dopo la sentenza della Cassazione Civile, sez.II, 16.07.97, n. 6481 ?
 

Mi scusi ma non riusciamo a capire la sua richiesta.
Se ho ben capito vorrebe un parere motivato su tale argomento?
In ogni caso dovrebbe registrarsi al presente sito all'indirizzo seguente
http://www.guidaldiritto.it/iscrizione.htm
Saluti
www.guidaldiritto.it
 
 
 
 
procedimento civile - costituzione parti
art. 165 c.p.c. - ipotesi di pluralità di convenuti
decorrenza del termine per la costituzione dell'attore
sviluppi dopo Cass.Civ., sez.II, 16.07.97, n. 6481 

A seguito della sua richiesta abbiamo provveduto a pubblicare la sentenza da lei evidenziata al seguente idirizzo.

http://www.guidaldiritto.it/civile96.htm

Qui di seguito troverà i punti più salienti della motivazione alla sentenza in oggetto.

Ed è con questo significato che l'art. 165 c.p.c. deve essere letto: "è' evidente, ad onta della generica previsione del primo comma, che la presunzione del secondo comma presuppone che, in caso di pluralita' di convenuti, il termine per la costituzione dell'attore debba avere il proprio dies a quo nella data della prima notificazione, perche', diversamente opinando, la norma posta dal secondo comma sarebbe del tutto superflua. Invero, "l'inserimento" della citazione in originale previsto dal secondo comma presuppone necessariamente che il fascicolo di parte dell'attore, nel quale l'atto va inserito, sia gia' stato depositato e che, pertanto, la costituzione dell'attore debba essere gia' avvenuta. Inoltre la Corte Suprema è giudice della legge e non legislatore: quest'ultimo è intervenuto con legge del 26 novembre 1990 n. 353 onde meglio permettere al convenuto di conoscere e prendere visione del materiale probatorio che l'attore vuole utilizzare nella causa per provare i propri assunti."

Non manca in dottrina chi sia propenso a interpretare l'art. 165 secondo la soluzione da lei prospettataci: a motivazione di tale assunto il Salletti (Salletti, Costituz., 2) afferma che ad accogliere la soluzione su esposta si otterrebbe come risultato che "sarebbe difficilmente compatibile con l'iscrizione della causa al ruolo ed i conseguenti adempimenti" e non permetterebbe al cancelliere gli opportuni controlli: ma tali soluzioni sono decisamente contro quanto testualmente prevede l'art. 165 c.p.c.

Così seguita la motivazione alla sentenza 6481/97: "Peraltro, se seguendo la tesi piu' liberale, la costituzione dell'attore potesse considerarsi tempestiva ove, in ipotesi di pluralita' di convenuti, fosse eseguita nel termine di dieci giorni dall'ultima notificazione, la prescrizione di depositare nello stesso termine l'originale della citazione resterebbe priva di utilita', perche' necessariamente tale deposito, essendo ormai state eseguite tutte le notificazioni, dovrebbe essere seguito in quel termine. al contrario, evidente sarebbe la funzione della norma, se, in conformita' all'opinione della maggior parte della dottrina, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore fosse fatto decorrere dalla prima notificazione. Infatti, eseguita la costituzione e non potendo depositarle 'originale della citazione perche', alla data della costituzione, erano ancora in corso le ultime notificazioni, l'attore avrebbe la possibilita' di eseguire tale deposito nel termine di dici giorni dall'ultima notificazione. Non v'e' dubbio, pertanto, che la norma posta dal secondo comma dell'art. 165 cod. proc. civ., fissando nella data dell'ultima notificazione il dies a quo per il deposito dell'originale della citazione in caso di pluralita' di convenuti, renda esplicito che, in tale ipotesi, il termine per la costituzione in giudizio dell'attore decorra dalla prima notificazione. Non sussiste, pertanto il difetto di previsione legislativa che, secondo i resistenti imporrebbe il ricorso all'applicazione analogica della norma posta dall'art. 369 cod. proc. civ., che fa decorrere dalla data dell'ultima notificazione del ricorso il termine per la costituzione del ricorrente nel giudizio di cassazione.

 
 
Ad avviso di questa Corte suprema, l'interpretazione piu' restrittiva, non solo e' fedele alla lettera del capoverso dell'art. 165 cod. proc. civ., ma consente anche di meglio soddisfare l'esigenza di assicurare ai convenuti destinatari delle prime notificazioni l'immediato esercizio del diritto al contraddittorio. Ad essi deve, essere, peraltro, consentito di conoscere il piu' presto possibile se l'attore intenda o non proseguire il giudizio, al fine di decidere in ordine alla propria condotta processuale e tale esigenza e' indubbiamente garantita dall'onere, per l'attore, di costituirsi dopo la prima notificazione. Vero e' che, come e' stato esattamente rilevato in dottrina, vi e' comunque la possibilita' della tardiva costituzione ai sensi dell'art. 171 cod. proc. civ., quando una sola delle parti si costituisca nel termine stabilito dalla legge, ma non si puo' negare che ordinariamente, nella prassi, la mancata tempestiva costituzione dell'attore e' sintomo della volonta' di non dare piu' seguito all'esercizio dell'azione.
 
Le considerazioni che precedono ancor piu' valgono dopo l'entrata in vigore della recente novella (l. n. 353 del 26 novembre 1990), che ha significativamente lasciato immutato l'art. 165 cod. proc. civ. nonostante l'orientamento giurisprudenziale prevalente -, non potendo sfuggire l'importanza che assume l'onere, per l'attore, dell'immediata costituzione dopo la prima notificazione nell'ambito di un processo caratterizzato, non solo dall'esigenza che sia subito determinato il thema decidendum, ma anche dell'esigenza, strettamente funzionale alla prima, che l'attore ponga subito a disposizione dei convenuti la propria produzione documentale.
 
Quindi noi concludiamo che il termine di 10 gg. dall'ultima notificazione sia stato predisposto per permettere all'attore di depostare nel fascicolo d'ufficio l'ultimo atto di citazione a giudizio di un convenuto ma reputiamo, quindi, necessario che, nel caso in cui la prima citazione sia stata notificata in un periodo precedente che superi i 10 gg., la casua debba essere già stata isciritta al ruolo e ne deriva che, in caso contrario. il giudice di primo grado deve ordinare la cancellazione della causa.