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Consiglio Nazionale Forense
Codice deontologico
Approvato dal Consiglio
Nazionale Forense
20 ottobre 1999
Preambolo
L'avvocato esercita la
propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i
diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e
contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della
giustizia.
Nell'esercizio della sua
funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della
Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e
sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e
del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono
essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
Titolo I
Principi generali
ART. 1 Ambito di
applicazione
Le norme deontologiche si
applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro
reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2 Potestà disciplinare
Spetta agli organi
disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla
violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla
gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti
nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso
a determinare 1' infrazione.
ART. 3 Volontarietà
dell'azione
La responsabilità
disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed alla volontarietà della
condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento
complessivo dell'incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti nell'ambito di uno
stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
ART. 4 Attività all'estero e
attività in Italia dello straniero
Nell’esercizio di attività
professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore,
l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del Paese in
cui viene svolta l’attività.
Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in
Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane.
ART. 5 Doveri di probità,
dignità e decoro
L'avvocato deve ispirare la
propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
1.
Deve
essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un
comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni
autonoma valutazione sul fatto commesso.
2.
L'avvocato
è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti
l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o
compromettano l' immagine della classe forense.
3.
L'avvocato
che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o
mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART. 6 Doveri di lealtà e
correttezza
L'avvocato deve svolgere la
propria attività professionale con lealtà e correttezza.
1.
L'avvocato
non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o
colpa grave.
ART. 7 Dovere di fedeltà
E' dovere dell'avvocato
svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
1.
Costituisce
infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
ART. 8 Dovere di diligenza
L'avvocato deve adempiere i
propri doveri professionali con diligenza.
1.
In
particolare, il difensore può svolgere indagine difensive quando ciò appaia
necessario ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla
formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché
dopo il formarsi del giudicato.
ART. 9 Dovere di segretezza
e riservatezza
E' dovere, oltreché diritto,
primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività
prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte
assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
1.
L'avvocato
è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex
clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
2.
La
segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga
all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
3.
L'avvocato
è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri
collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento
dell'attività professionale.
4.
Il
difensore può fornire ai sostituti ,collaboratori di studio, consulenti ed
investigatori privati gli atti processuali necessari per l'espletamento
dell'incarico, nonché le informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di
intervenuta segretazione dell'atto.
5.
Costituiscono
eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune
informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a.
per
lo svolgimento delle attività di difesa;
b.
alfine
di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di
particolare gravità;
c.
al
fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e
assistito;
d.
in
un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell'assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
ART. 10 Dovere di
indipendenza
Nell'esercizio dell'attività
professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e
difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
1.
L'avvocato
non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
2.
L'avvocato
non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
3.
Costituisce
infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che stabilisca con
soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a
detta attività.
ART. 11 Dovere di difesa
L'avvocato deve prestare la
propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi
giudiziari in base alle leggi vigenti.
1.
L'avvocato
che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile,
comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia,
e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore
d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
2.
Costituisce
infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di
gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la
prestazione di tale attività.
ART. 12 Dovere di competenza
L'avvocato non deve
accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
1.
L'avvocato
deve comunicare all'assistito le circostanti impeditive alla prestazione
dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare
impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro
collega.
2.
L'accettazione
di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere
quell'incarico.
ART. 13 Dovere di
aggiornamento professionale
E' dovere dell'avvocato
curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed
accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è
svolta l' attività.
ART. 14 Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio
relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto
specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia
diretta conoscenza, devono essere vere.
1.
L'avvocato
è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In
particolare, il difensore non può assumere a verbale ne' utilizzare prove o
dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia essere false.
2.
L'avvocato
è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei
provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul
presupposto della medesima situazione di fatto.
ART. 15 Dovere di
adempimento previdenziale e fiscale
L'avvocato deve provvedere
agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme
vigenti.
1.
In
particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente
i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente previdenziale.
ART. 16 Dovere di evitare
incompatibilità
E' dovere dell'avvocato
evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e
comunque , nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
1.
Costituisce
infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di
cause di incompatibilità non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ART. 17 Divieto di
pubblicità
E’ consentito all’avvocato
dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e
verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli
obblighi di segretezza e di riservatezza.
1.
L’informazione
può essere data attraverso opuscoli, carta da lettere, rubriche professionali e
telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale.
2.
E’
consentita l’indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di
attività.
3.
E’
consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte
dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il
consenso unanime dei suoi eredi.
ART. 18 Rapporti con la
stampa
Nei rapporti con la stampa e
con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di
equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il
rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita,
sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
1.
Il
difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso,
può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano
coperte dal segreto di indagine.
2.
Costituisce
violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini
pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa;
enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei
clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di
informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.
ART. 19 Divieto di
accaparramento di clientela
E' vietata l'offerta di
prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta
all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o
altri mezzi illeciti.
1.
L'avvocato
non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una
provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la prestazione
di un cliente.
2.
Costituisce
infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la
corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
ART. 20 Divieto di uso di
espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle
disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni
sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei
giudici, delle controparti e dei terzi.
1.
La
ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono
l'infrazione della regola deontologica.
ART. 21 Divieto di attività
professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività
giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per
l'utilizzo del relativo titolo.
1.
Sono
sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza
dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in
periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso
possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.
Titolo II
Rapporti con i clienti
ART. 22 Rapporto di
colleganza in genere
L'avvocato deve mantenere
sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e
lealtà.
1.
L'avvocato
è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del
collega.
2.
L'avvocato,
salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti
di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la
pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare appena
possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili
da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di
conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in
tal caso la comunicazione può essere anche successiva.
3.
L'avvocato
non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso
di tutti i presenti.
ART. 23 Rapporto di
colleganza e dovere di difesa nei processo
In particolare,
nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta
all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il
rapporto di colleganza.
1.
L'avvocato
è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di
incontro con i colleghi.
2.
L'avvocato
deve opporsi alle richieste processuali avversari di rinvio delle udienze, di
deposito documenti o quant'altro, quando siano irrituali o ingiustificate e
comportino pregiudizio per la parte assistita.
3.
L'avvocato
deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli
onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.
4.
Il
difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato
ricevuto.
5.
Nell'esercizio
del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli altri
imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della
parte assistita e nel rispetto della legge.
6.
Nei
casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio
co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto
dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione
della strategia processuale.
ART. 24 Rapporti con il
Consiglio dell'ordine
L'avvocato ha il dovere di
collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne
faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando
scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto e' tenuto a
riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla
amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali.
1.
Nell'ambito
di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli
addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non
costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti
essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero
convincimento.
2.
Tuttavia,
qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o
adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega
tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso
reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito
disciplinare.
3.
L'avvocato
chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con
diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.
ART. 25 Rapporti con i
collaboratori dello studio
L'avvocato deve consentire
ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale,
compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.
ART. 26 Rapporti con i praticanti
L'avvocato è tenuto verso i
praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della
pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.
1.
L'avvocato
deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo
stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto
professionale ricevuto.
2.
L'avvocato
deve atte stare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di
pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di
favore o di amicizia.
3.
E'
responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di
svolgere attività difensiva non consentita.
ART. 27 Obbligo di
corrispondere con il collega
L'avvocato non può mettersi
in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
1.
Soltanto
in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe
in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere
indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per
conoscenza al legale avversario.
2.
Costituisce
illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la
controparte, sapendo che essa e' assistita da un collega, senza informare
quest'ultimo e ottenerne il consenso.
ART. 28 Divieto di produrre
la corrispondenza scambiata con il collega
Non possono essere prodotte
o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la
corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
1.
E'
producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.
2.
E'
producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni
richieste.
3.
L'avvocato
non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma
può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista
che gli succede, il quale e' tenuto ad osservare i medesimi criteri di
riservatezza.
4.
L'interruzione
delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
ART. 29 Notizie riguardanti
il collega
L'esibizione in giudizio di
documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così
l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, e' tassativamente
vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.
1.
L'avvocato
deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività
professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi
presunti errori o incapacità.
2.
L'avvocato
non può formulare giudizi sullo stato di una causa, salvo che il collega
incaricato della stessa vi consenta.
ART. 30 Obbligo di
soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
L'avvocato che scelga e
incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la
parte assistita.
ART. 31 Obbligo di dare
istruzioni al collega e obbligo di informativa
L'avvocato e' tenuto a dare
tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, e'
tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività
svolta e da svolgere.
1.
L'elezione
di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e
consentita.
2.
E'
fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha
affidato l'incarico.
3.
L'avvocato
corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più
opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena
possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
ART. 32 Divieto di
impugnazione della transazione raggiunta con il collega
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo
accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della
transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti
particolari non conosciuti o sopravvenuti.
ART. 33 Sostituzione del
collega nell'attività di difesa
Nel caso di sostituzione di
un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il
nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi,
senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le
legittime richieste per le prestazioni svolte.
1.
L'avvocato
sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza
danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per
facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART. 34 Responsabilità dei
collaboratori, sostituti e associati
Salvo che il fatto integri
un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono
disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici
ricevuti.
1.
Nel
caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto
l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
Titolo III
Rapporti con la parte
assistita
ART. 35 Rapporto di
fiducia
Il rapporto con la parte
assistita è fondato sulla fiducia.
1.
L'incarico
deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte
assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato
soltanto con il consenso della parte assistita.
2.
L'avvocato
deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito
rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo
possano influire sul rapporto professionale.
ART. 36 Autonomia del
rapporto
L'avvocato ha l'obbligo di
difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei
limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
1.
L'avvocato
non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, ne' suggerire
comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
ART. 37 Conflitto di
interessi
L'avvocato ha l'obbligo di
astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un
conflitto con gli interessi di un proprio assistito.
1.
Sussiste
conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato
determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro
assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi
ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente
mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo
incarico.
2.
L'avvocato
che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve
astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i
medesimi in favore di uno di essi.
ART. 38 Inadempimento al
mandato
Costituisce violazione dei
doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti
inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza
degli interessi della parte assistita.
1.
Il
difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine;
ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne
tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare
della difesa un collega, il quale, ove accetti, é responsabile dell'adempimento
dell'incarico.
ART. 39 Astensione dalle
udienze
L'avvocato ha diritto di
partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in
conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme
in vigore.
1.
L'avvocato
che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare
preventivamente gli altri difensori costituiti.
2.
Non
è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle
proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può
dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche
attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente,
in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
ART. 40 Obbligo di
informazione
L'avvocato e' tenuto ad
informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle
caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da
espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili.
L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento
del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta
l'assistito ne faccia richiesta.
1.
Se
richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle
previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
2.
E'
obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del
compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o
altri effetti pregiudizievoli.
3.
Il
difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto
appreso nell'esercizio del mandato.
ART. 41 Gestione di denaro
altrui
L'avvocato deve comportarsi
con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio
assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della
parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.
1.
Costituisce
infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le
somme ricevute per conto della parte assistita.
2.
In
caso di deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato a richiedere istruzioni
scritte e ad attenervisi.
ART. 42 Restituzione di
documenti
L'avvocato é in ogni caso
obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione
dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia
richiesta.
1.
L'avvocato
può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte
assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del
compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
ART. 43 Richiesta di
pagamento
Di norma l'avvocato richiede
alla parte assistita l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati
acconti sull'onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento
dell'incarico.
1.
L'avvocato
non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta
e comunque eccessivi.
2.
L'avvocato
non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di
mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva.
3.
L'avvocato
non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di
particolari prestazioni il versamento alla parte assistita delle somme riscosse
per conto di questa.
4.
E'
consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso di prestazioni
continuative di consulenza ed assistenza, purché siano proporzionali al
prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di legge.
ART. 44 Compensazione
L'avvocato ha diritto di
trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a
rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere
le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il
consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in
sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non
le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già
formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte
assistita.
1.
Al
di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione 1' avvocato é tenuto
a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse
per conto di questa.
ART. 45 Divieto di patto di
quota lite
E' vietata la pattuizione
diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale,
una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al
valore della lite.
1.
E'
consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a
quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto
in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.
ART. 46 Azioni contro la
parte assistita per il pagamento del compenso
L'avvocato può agire
giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle
proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
ART. 47 Rinuncia al mandato
L'avvocato ha diritto di
rinunciare al mandato.
1.
In
caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un
preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto e' necessario
fare per non pregiudicare la difesa.
2.
Qualora
la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro
difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non é responsabile
per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte
delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
3.
In
caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con
lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo
domicilio conosciuto. Con l'adempimento ditale formalità l'avvocato é esonerato
da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia
effettivamente ricevuto tale comunicazione.
Titolo IV
Rapporti con la controparte,
i magistrati e i terzi
ART. 48 Minaccia di azioni
alla controparte
L'intimazione fatta
dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti
sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, é
consentita, quanto tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili
iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente
scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od
iniziative sproporzionate o vessatorie.
1.
Quando
si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima
di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere
accompagnata da un legale di fiducia.
2.
E'
consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per l'attività
prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito.
ART. 49 Pluralità di azioni
nei confronti della controparte
L'avvocato non deve
aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria
della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela
della parte assistita.
ART. 50 Richiesta di
compenso professionale alla controparte
E' vietato richiedere alla
controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia
oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in
ogni altro caso previsto dalla legge.
1.
In
particolare é consentito all'avvocato chiedere alla controparte il pagamento
del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale
e di inadempimento del proprio cliente.
ART. 51 Assunzione di
incarichi contro ex clienti
L'assunzione di un incarico
professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso un
ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a
quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di
utilizzazione di notizie precedentemente acquisite
1.
La
ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione
all'intensità del rapporto clientelare.
ART. 52. Rapporti con i
testimoni
L'avvocato deve evitare di
intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature
o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
1.
Resta
ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice di procedura penale, nei
modi e termini fissati dagli organi forensi.
2.
In
particolare il difensore che intenda convocare la persona informata sui fatti
deve procedere per mezzo di invito scritto, salvi i casi di urgenza, e deve
informare la persona che depone dell'importanza civile e morale delle
dichiarazioni che intende rendere. ll difensore deve raccogliere tutte le dichiarazioni
rese, utilizzando anche la registrazione fonografica o audiovisiva, con il
consenso espresso dell'interessato.
ART. 53 Rapporti con i
magistrati
I rapporti con i magistrati
devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle
reciproche funzioni.
1.
Salvo
casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con
il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
2.
L'avvocato
chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli
obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
3.
L'avvocato
non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di
confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve
evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo
ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.
ART. 54 Rapporti con arbitri
e consulenti tecnici
L'avvocato deve ispirare il
proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel
rispetto delle reciproche funzioni.
ART. 55 Arbitrato
L'avvocato che abbia assunto
la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
1.
Per
assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità, l'avvocato
non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro
nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono
pregiudicarne l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti
professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere
edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto.
2.
In
ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed
ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che possano
incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti
stesse all'espletamento dell'incarico.
ART. 56 Rapporto con i terzi
L'avvocato ha il dovere di
rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale
ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone
in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.
1.
Anche
al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di
comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la
fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri
professionali e nella dignità. della professione.
ART. 57 Elezioni forensi
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di
candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve
comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non
consone alla dignità delle funzioni.
ART. 58 La testimonianza
dell'avvocato
Per quanto possibile,
l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese
nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato
ricevuto.
1.
L'avvocato
non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei
fatti esposti in giudizio.
2.
Qualora
1' avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e
non potrà riassumerlo.
ART. 59 Obbligo di
provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
L'avvocato é tenuto a
provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi.
1.
L'inadempimento
ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di
illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da
compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i
propri doveri professionali.
Titolo V
Disposizione finale
ART. 60 Norma di
chiusura
Le disposizioni specifiche
di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più
ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali
espressi.