Le delibere condominiali, analogamente a quelle societarie, sono nulle soltanto se hanno un oggetto impossibile o illecito, ovvero che non rientra nella competenza dell'assemblea, o se incidono su diritti individuali inviolabili per legge. Sono invece annullabili, nei termini previsti dall'art. 1137 cod. civ., le altre delibere " contrarie alla legge o al regolamento di condominio ", tra cui quelle che non rispettano le norme che disciplinano il procedimento, come ad esempio quelle relative alla convocazione dei partecipanti, o che richiedono qualificate maggioranze per formare la volontā dell'organo collegiale, in relazione all'oggetto della delibera da approvare.