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CORTE DI CASSAZIONE Sent. n. 15159, Sez. 11, del 29-11-2001. Condominio - Rendiconto dell'amministratore - facoltą del singolo condomino di ottenere l'esibizione dei documenti contabili - Limitazione al momento della presentazione del rendiconto - Ammissibilitą - Esclusione - Specificazione delle ragioni della richiesta - Necessitą - Insussistenza - Limiti

-In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha la facoltą di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessitą di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attivitą amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti.