l'art. 402 cod. pen. prevede che chiunque vilipende pubblicamente la religione dello stato è punito con la reclusione fino ad un anno. La Corte Costituzionale ha sancito con la sentenza n. 508 del 13 novembre 2000 la incostituzionalità del seguente articolo, essendo in contrasto con l'art. 3 della Costituzione Italiana che prevede l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione e l'Art. 8 Cost. per lesione del principio dell'uguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.
Giusta la sentenza della Corte Costituzionale: infatti la norma era stata posta dal legislatore del 1930, che prevedeva una protezione particolare verso la religione cattolica. Infatti la norma era stata emanata in un periodo in cui il Fascimo aveva riconosciuto, con i Patti Lateranensi, la sovranità del Papato su Città del Vaticano, al fine di avere un appoggio di prestigio a favore del suo regime. Oggi la religione Cattolica è considerata alla stregua di tutte le altre religioni e come tale, non può godere di quell'immunità discriminante di cui ha goduto in passato rispetto alle altre religioni. Ma qual'è il regime giuridico venutosi a creare in seguito a tale sentenza? Sebbene in generale, il ripristino dell'uguaglianza violata possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi discriminati, e sebbene il sopra evocato principio di laicità non implichi indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittimi interventi legislativi a protezione della libertà di religione (sentenza n. 203 del 1989), in sede di controllo di costituzionalità di norme penali si dà solo la prima possibilità. Alla seconda, osta infatti comunque la particolare riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene (Art. 25, secondo comma Cost.) a cui consegue l'esclusione delle sentenze d'incostituzionalità aventi valenze additive, secondo l'orientamento della Corte Costituzionale adita nel presente caso.