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Consiglio
Nazionale Forense
Presso il ministero di grazia e giustizia
Patrocinio del praticante
avvocato abilitato al patrocinio
(dopo l’entrata in vigore
del giudice unico)
1)
A
seguito dell’entrata in vigore del Giudice Unico (e della conseguente soppressione
delle preture), ci si chiede quale sia l’attuale competenza dei praticanti che
hanno conseguito originariamente l’abilitazione al patrocinio davanti alle
preture.
Sembrerebbero, infatti,
porsi due alternative:
-
limitare
l’abilità dei praticanti abilitati al patrocinio ai soli giudizi davanti al
Giudice di pace;
-
consentire
l’attività dei suddetti praticanti abilitati al patrocinio a tutti i giudizi
pendenti avanti il giudice unico, senza alcun limite.
La prima opzione sarebbe
probabilmente limitativa dei diritti quesiti; la seconda sarebbe probabilmente
incostituzionale, consentendo l’attività più ampia a soggetti che non hanno
supertao l’esame di stato.
Il Consiglio Nazionale
Forense ha quindi espresso da tempo il proprio parere nel senso che dovrebbe consentito
ai Praticanti abilitati l’esercizio dell’attività davanti al Giudice Unico nei
limiti della precedente competenza del pretore. Ciò in attesa della riforma
dell’ordinamento forense che dovrebbe consentire l’espletamento dell’attività
soltanto avanti al Giudice di pace.
2)
In
questi termini ha sostanzialmente disposto il d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51
(norme in materia di istituzione del Giudice Unico di Primo Grado) in
attuazione della Legge delega (art. 1 legge 16 luglio 1997 n. 254).
Infatti l’art. 246 del
suddetto d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 così dispone:
“ 1. l’art. 8 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36 è così
modificato:
a)
nel
primo periodo del secondo comma le parole “alle preture” sono sostituite dalle
parole “ai Tribunali” e sono aggiunte, infine, le parole “limitatamente ai
procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di
efficacia del d. lgs. Di attuazione della legge 16 luglio 1997 n. 354, rientravano
nella competenza del Pretore”.
b)
Nel
secondo periodo del secondo comma le parole “ davanti alle medesime Preture”
sono sostituite dalle parole “ davanti ai medesimi tribunali e negli stessi
limiti”.
2. Le disposizioni previste dal secondo comma dell’art. del regio
decreto-legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, si applicano fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma
della professione forense”.
3)
In
dipendenza di queste disposizioni, il testo dell’art. 8 l.p.f. viene ad essere
modificato in questi termini:
“i laureati in
giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall’art. 17, sono iscritti, a
domanda e previa certificazione dell’avvocato di cui frequentano lo studio, in
un registro speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il
Tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere
disciplinare del Consiglio stesso. I praticanti Avvocati, dopo un anno
dall’iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, o per un periodo non superiore a sei anni,
ad esercitare il patrocinio davanti ai Tribunali del distretto nel quale è
compreso l’Ordine Circondariale che ha la tenuta del registro suddetto,
limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente
alla data di efficacia del d. lgs. Di attuazione della legge 16 luglio 1997 n.
254, rientravano nella competenza del Pretore. Davanti ai medesimi Tribunali e
negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d’ufficio,
esercitare le funzioni di P.M. e proporre dichiarazione d’impugnazione sia come
difensori sia come rappresentanti del P.M.
E’ condizione per
l’esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver
prestato giuramento davanti al Presidente del Tribunale del Circondario in cui
il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: “consapevole
dell’alta dignità della professione forense, giuro di adempiere i doveri ad
essa inerenti e i compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza
per i fini della giustizia”.
4)
Per
quanto possa essere difficoltosa l’individuazione dell’originaria competenza
del pretore (con conseguenze gravi, difettando altrimenti lo jus postulandi),
questa è ora la soluzione accolta che consente ai praticanti abilitati una
parziale attività davanti al Giudice Unico. Più in particolare, secondo
l’opinione del Consiglio Nazionale Forense, stante la precisa formulazione
della legge, la competenza del praticante abilitato sussiste soltanto “ nei limiti
della originaria competenza del Pretore”, il che esclude la possibilità di
patrocinio quando d’ufficio o su istanza di parte, nel processo civile o nel
processo penale venga modificata tale competenza (con domande riconvenzionali,
nuove imputazioni, cause di connessione, collegialità).
E’ certo, peraltro, che la
nuova legge professionale dovrà riprendere in esame l’intera materia ed al
riguardo il Consiglio Nazionale Forense si riserva di richiedere una modifica
dell’art. 8 l.p.f. che limiti la competenza del Praticante Abilitato avanti il
Giudice di Pace.
IL PRESIDENTE
Avv. Emilio Nicola Buccico
La soluzione proposta dal
Consiglio Nazionale Forense è obiettabile sotto molti punti di vista.
1)
Limitare
l’attività del praticante ai giudizi davanti ai soli giudici di pace
pregiudicherebbe la loro capacità di svolgere la professione davanti ad un
giudice togato che incontrerebbero la prima volta da soli soltanto dopo il
superamento dell’esame di stato.
2)
La
volontà di aumentare gli anni di pratica dagli attuali due a tre male si
concilia con le direttive prospettate dalla nuova riforma: sarebbe pregiudicata
notevolmente la possibilità di guadagno del praticante avvocato e premierebbe
soltanto quelle classi più agiate che possono permettersi il lusso di lavorare
gratuitamente per un così lungo periodo;
3)
E’
chiara la volontà di creare una casta ancor più chiusa di quella attuale.
Infatti soltanto i figli di avvocati hanno la possibilità di emergere in un mondo
che sembra ancora improntato alle ideologie del secolo scorso.
4)
Se
è vero che due anni non sono sufficienti a fare un avvocato allora c’è il
bisogno di introdurre una legge che limiti la possibilità degli studi legali di
sfruttare i praticanti quali lavoratori senza stipendio.
Queste considerazioni si
sono rese necessarie al fine di garantire una equa possibilità per tutti di
raggiungere gli obbiettivi che la Costituzione, purtroppo soltanto in teoria. Chi
scrive si trova in una situazione agevole a svolgere l’attività forense in
quanto ha già trovato tutto fatto.
Queste parole sono dovute soltanto per un sentimento di giustizia insito nell’animo di chi scrive.