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Consiglio Nazionale Forense

Presso il ministero di grazia e giustizia

 

Patrocinio del praticante avvocato abilitato al patrocinio

(dopo l’entrata in vigore del giudice unico)

 

1)     A seguito dell’entrata in vigore del Giudice Unico (e della conseguente soppressione delle preture), ci si chiede quale sia l’attuale competenza dei praticanti che hanno conseguito originariamente l’abilitazione al patrocinio davanti alle preture.

Sembrerebbero, infatti, porsi due alternative:

-         limitare l’abilità dei praticanti abilitati al patrocinio ai soli giudizi davanti al Giudice di pace;

-         consentire l’attività dei suddetti praticanti abilitati al patrocinio a tutti i giudizi pendenti avanti il giudice unico, senza alcun limite.

La prima opzione sarebbe probabilmente limitativa dei diritti quesiti; la seconda sarebbe probabilmente incostituzionale, consentendo l’attività più ampia a soggetti che non hanno supertao l’esame di stato.

Il Consiglio Nazionale Forense ha quindi espresso da tempo il proprio parere nel senso che dovrebbe consentito ai Praticanti abilitati l’esercizio dell’attività davanti al Giudice Unico nei limiti della precedente competenza del pretore. Ciò in attesa della riforma dell’ordinamento forense che dovrebbe consentire l’espletamento dell’attività soltanto avanti al Giudice di pace.

2)     In questi termini ha sostanzialmente disposto il d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (norme in materia di istituzione del Giudice Unico di Primo Grado) in attuazione della Legge delega (art. 1 legge 16 luglio 1997 n. 254).

Infatti l’art. 246 del suddetto d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 così dispone:

“ 1. l’art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 è  così modificato:

a)     nel primo periodo del secondo comma le parole “alle preture” sono sostituite dalle parole “ai Tribunali” e sono aggiunte, infine, le parole “limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del d. lgs. Di attuazione della legge 16 luglio 1997 n. 354, rientravano nella competenza del Pretore”.

b)    Nel secondo periodo del secondo comma le parole “ davanti alle medesime Preture” sono sostituite dalle parole “ davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti”.

2. Le disposizioni previste dal secondo comma dell’art. del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”.

3)     In dipendenza di queste disposizioni, il testo dell’art. 8 l.p.f. viene ad essere modificato in questi termini:

“i laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall’art. 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell’avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio stesso. I praticanti Avvocati, dopo un anno dall’iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi,  o per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai Tribunali del distretto nel quale è compreso l’Ordine Circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del d. lgs. Di attuazione della legge 16 luglio 1997 n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. Davanti ai medesimi Tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di P.M. e proporre dichiarazione d’impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del P.M.

E’ condizione per l’esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al Presidente del Tribunale del Circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: “consapevole dell’alta dignità della professione forense, giuro di adempiere i doveri ad essa inerenti e i compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia”.

4)     Per quanto possa essere difficoltosa l’individuazione dell’originaria competenza del pretore (con conseguenze gravi, difettando altrimenti lo jus postulandi), questa è ora la soluzione accolta che consente ai praticanti abilitati una parziale attività davanti al Giudice Unico. Più in particolare, secondo l’opinione del Consiglio Nazionale Forense, stante la precisa formulazione della legge, la competenza del praticante abilitato sussiste soltanto “ nei limiti della originaria competenza del Pretore”, il che esclude la possibilità di patrocinio quando d’ufficio o su istanza di parte, nel processo civile o nel processo penale venga modificata tale competenza (con domande riconvenzionali, nuove imputazioni, cause di connessione, collegialità).

E’ certo, peraltro, che la nuova legge professionale dovrà riprendere in esame l’intera materia ed al riguardo il Consiglio Nazionale Forense si riserva di richiedere una modifica dell’art. 8 l.p.f. che limiti la competenza del Praticante Abilitato avanti il Giudice di Pace.

 

IL PRESIDENTE

Avv. Emilio Nicola Buccico

 

La soluzione proposta dal Consiglio Nazionale Forense è obiettabile sotto molti punti di vista.

1)     Limitare l’attività del praticante ai giudizi davanti ai soli giudici di pace pregiudicherebbe la loro capacità di svolgere la professione davanti ad un giudice togato che incontrerebbero la prima volta da soli soltanto dopo il superamento dell’esame di stato.

2)     La volontà di aumentare gli anni di pratica dagli attuali due a tre male si concilia con le direttive prospettate dalla nuova riforma: sarebbe pregiudicata notevolmente la possibilità di guadagno del praticante avvocato e premierebbe soltanto quelle classi più agiate che possono permettersi il lusso di lavorare gratuitamente per un così lungo periodo;

3)     E’ chiara la volontà di creare una casta ancor più chiusa di quella attuale. Infatti soltanto i figli di avvocati hanno la possibilità di emergere in un mondo che sembra ancora improntato alle ideologie del secolo scorso.

4)     Se è vero che due anni non sono sufficienti a fare un avvocato allora c’è il bisogno di introdurre una legge che limiti la possibilità degli studi legali di sfruttare i praticanti quali lavoratori senza stipendio.

Queste considerazioni si sono rese necessarie al fine di garantire una equa possibilità per tutti di raggiungere gli obbiettivi che la Costituzione, purtroppo soltanto in teoria. Chi scrive si trova in una situazione agevole a svolgere l’attività forense in quanto ha già trovato tutto fatto.

Queste parole sono dovute soltanto per un sentimento di giustizia insito nell’animo di chi scrive.

 

Dr. Alessandro Ludovici