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Sent. 20/12/86 n.7803

SENTENZA, ORDINANZA E DECRETO IN MATERIA CIVILE

Sentenza - Conclusioni delle parti - Mancata trascrizione - Conseguenze.

PROVA IN GENERE (MATERIA CIVILE)

Richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione - Facolta' del giudice - Limiti. omissis

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

MORONI Gastone, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Cesarini, giusta procura a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

PUTZULU Francesca;

Intimata

Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia del 19-11-82, dep. il 3-1-83, n. 86-82 R.G..

Udita, nella pubblica udienza del 5-2-1986, la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Antonio Chiavelli;

udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Mario Caristo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 23 luglio 1982 Gastone Moroni proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Pretore di Castiglion del Lago il 23-6-1982, con la quale l'istante veniva condannato a pagare in favore di Putzulu Francesca la somma di L. 4.125.995 a titolo d'indennita' d'anzianita', tredicesima mensilita' e differenze salariali arretrati oltre interessi, svalutazione monetaria e spese.

Rilevava innanzitutto l'appellante che la sentenza impugnata doveva ritenersi nulla perche' il Primo Giudice aveva "omesso di riportare le conclusioni del convenuto". Quanto al merito, lo stesso giudice avrebbe "eluso l'obbligo della motivazione in ordine alla sussistenza del debito e, soprattutto, sulla sua consistenza oggettiva - lamentando infine la mancata ammissione di mezzi istruttori richiesti nel primo iter processuale.

Si costituiva ritualmente la Putzulu contestando le argomentazioni svolte nel gravame e chiedendone la reiezione.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava l'appello ribadendo: che non costituiva nullita' della sentenza impugnata la omissione in essa delle conclusioni della parte resistente, essendo sufficiente il richiamo alle conclusioni svolte "in memoria difensiva";

che il credito della lavoratrice era stato calcolato sulla base della qualifica di apprendista della stessa e che non era stata data la prova dell'applicabilita' di un contratto diverso da quello collettivo.

Ricorre per cassazione il Moroni; la lavoratrice non si e' costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. e sostiene che non poteva essere ritenuto sufficiente il richiamo, nella sentenza, alle conclusioni svolte in memoria difensiva e che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe eluso, immotivatamente, la valutazione, che avrebbe dovuto compiere, della dedotta nullita'.

Il motivo e' infondato.

La mancanza della trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce, di per se', motivo di nullita' della sentenza, in quanto occorre, affinche' un tale evento si verifichi, che la omissione abbia in concreto inciso sull'attivita' del giudice, nel senso di aver determinato, o una mancata pronuncia in ordine alle domande o alle eccezioni, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. (Cass. 13.X.82 n. 5280; Cass. 18.8.83 n. 5388).

E, nella specie, nessuna di tali ipotesi e' stata dedotta e, comunque, non si e' verificata.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dello art. 2697 c.c. e sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nella specie si appalesava essenziale la richiesta di acquisizione all'ufficio Provinciale del Lavoro del contratto aziendale.

Il motivo non e' fondato.

Incombeva al ricorrente, che la deduceva, l'onere di provare l'esistenza del contratto aziendale derogativo di quello collettivo e quanto alle richieste di informazioni alla P.A. (213 c.p.c.) essa costituisce solo una facolta', rimessa all'insindacabile discrezionalita' del giudice di merito ed e' limitata al caso in cui le informazioni richieste riflettano atti o documenti dei quali solo l'Amministrazione sia in possesso in relazione all'attivita' da essa svolta in ordine a singoli rami e a determinati oggetti. (Cass. 5.6.76 n. 2044).

Il ricorso deve essere, percio', rigettato; nulla per le spese.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi' deciso 5.2.1986.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 DICEMBRE 1986