Sent n. 12520, Sez. lavoro, del 21.09.2000:

Il lavoratore, che agisca in giudizio per la dichiarazione dell'illegittimitā di un licenziamento ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento medesimo e non la sola circostanza della cessazione di fatto del rapporto, spettando al datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo oppure della riconducibilitā del recesso alle dimissioni del lavoratore stesso. (Nella specie, il datore di lavoro non aveva contrapposto l'esistenza di una diversa causa di risoluzione contestando la sussistenza stessa di un rapporto di lavoro subordinato; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva rilevato, sulla base di approfondita considerazione delle circostanze di fatto, che non era intervenuto un licenziamento, sia pure orale, ma un allontanamento volontario del lavoratore - qualificabile come dimissioni - causato da disinteresse per le mansioni prospettategli nell'ultimo colloquio).