Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel senso che il primo non sia percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda ; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distnza tra tali luoghi sia ragionevole. (Nella specie, alla stregua di tali principi, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva escluso dalla tutela assicurativa obbligatoria l'infortunio occorso ad un lavoratore lungo il percorso verso la propria dimora, più vicina al luogo di lavoro rispetto a quello della propria residenza anagrafica, e resa nota al datore di lavoro, in base alla circostanza che la scelta dell'infortunato di tornare, alla fine della settimana lavorativa, ed alla vigilia del giorno festivo, al luogo di dimora, anziché presso la famiglia di origine, nel luogo della sua residenza, sarebbe costituito rischio elettivo).
Ho inserito la presente senteza perchè mi sebrava opportuno ribadire che il datore di lavoro è tenuto a rimborsare i danni che il lavoratore subisce nel caso di incidente verificatosi tra l'uscita dal luogo di lavoro e il ritorno nel luogo dove egli solitamente dimora. Il rimborso è dovuto anche nel caso in cui il tragitto percorso dal luogo di lavoro si compia verso la residenza anagrafica
Però bisogna precisare una cosa: nel caso in cui il lavoratore esca dal suo normale tragitto per ragioni personali o in orari non collegabili all'attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro non sussiste, perchè si verrebbe ad interrompere, appunto, il nesso eziologico tra l'evento subito e il percorso seguito In poche
parole nel momento in cui il lavoratore intraprende un tragitto diverso da quello normale per ragioni non collegabili al rapporto di lavoro, non agisce più per gli interessi del datore di lavoro ma per interessi propri e quindi, per tali motivi, il risarcimento non è dovuto.