Qui di seguito sono riportate le sentenze trattate.

Sent. n. 11403, Sez. lavoro, del 30-8-2000

Lavoro subordinato - Ferie annuali - Potere del datore di lavoro di determinare il relativo periodo - Criteri - Anticipazione delle ferie in coincidenza con l'interruzione della produzione imputabile all'impresa - Legittimità - Esclusione Non può considerarsi legittima espressione del potere attribuito al datore di lavoro di determinare il periodo di godimento delle ferie tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi dei lavoratori, il provvedimento con cui i dipendenti siano collocati per alcuni giorni in ferie (con anticipazione delle stesse) in conseguenza dell'interruzione dell'attività produttiva, resa necessaria dall'emanazione di un provvedimento amministrativo imputabile alla violazione, da parte dell'impresa, di norme di interesse pubblico.

Sent. n. 11508, Sez. lavoro, del 2-9-2000

Lavoro subordinato - Indennità di trasferta - Spettanza - Condizioni Il diritto all'indennità di trasferta presuppone che l'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale abbia carattere temporaneo; non può pertanto riconoscersi il suddetto diritto al dipendente delle Ferrovie dello Stato assegnato ad una sede diversa per chiusura della tratta ferroviaria dove prestava servizio, dovendo tale assegnazione ritenersi definitiva per il venire meno, a causa della disattivazione della sede di provenienza, di ogni collegamento funzionale del lavoratore con la sua unità lavorativa originaria, a nulla rilevando la prevista temporaneità della chiusura di tale unità lavorativa (nella specie, per un biennio), attesa la definitiva cessazione dell'attività del lavoratore presso di essa e la riferibilità della richiesta temporaneità esclusivamente all'assegnazione del lavoratore ad altra sede.

Sent. n. 11045, Sez. Lavoro, del 23.08.2000.

Lavoro subordinato - Onerosità o gratuità del Volontà originaria o desumibile dallo svolgimento del rapporto - Esistenza o meno di cause giustificatrici della gratuità - Rilevanza La gratuità o meno delle prestazioni, e la conseguente esclusione di un rapporto dì lavoro subordinato o al contrario l'affermazione di tale rapporto, nel concorso degli altri elementi costitutivi, deve essere stabilita alla stregua della volontà originaria delle parti, nonché delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, idonee a chiarirla, integrarla o modificarla; in tale quadro assume rilievo precipuo l'esistenza o meno di cause giustificatrici, sul piano giuridico-sociale, della prestazione gratuita (finalità ideali e non lucrative delle prestazioni, ricollegabili, ad esempio, a vincoli di solidarietà familiare, sociale o politica), poiché, in assenza delle stesse a giustificazione di una prestazione oggettivamente configurabile come lavorativa, deve ritenersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tenuto anche presente il carattere non decisivo della mera inerzia del prestatore, se pur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso. (Fattispecie relativa a collaborazione prestata per ragioni politiche, sia altruistiche - successo di un partito politico -, sia egoistiche - successo personale in funzione di una carriera politica).

Sent. n. 11021, Sez. lavoro, del 23-8-2000

Lavoro subordinato - Retribuzione - Indennità di "maneggio di denaro " - Natura retributiva - Condizioni Ha natura retributiva - al fine del canone dell'irriducibilità della retribuzione in caso di modifica dell'assegnazione delle mansioni corrispondenti alla qualifica (art. 2103 cod. civ.) - qualsiasi compenso corrisposto in modo continuativo ed in rapporto sinallagmatico a fronte della prestazione di lavoro, sicché tale natura va riconosciuta all'indennità di " maneggio di denaro ", ove corrisposta in modo continuativo, senza uno stretto collegamento con l'assunzione da parte del dipendente del rischio derivante da mansioni di cassiere svolte solo per brevi periodi in occasione di sostituzioni di altri dipendenti.