Qui di seguito sono riportate le sentenze trattate.

Agenzia. Concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto - Diritto all'eventuale risarcimento ex art. 1751 IV Co. cod. civ. - Presupposti La previsione dell'art. 1751, quarto comma, cod. civ., secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non priva l'agente medesimo " del diritto all'eventuale risarcimento dei danni ", non configura un'ipotesi di risarcimento del danno da fatto lecito, spettante in ogni caso in conseguenza della cessazione del rapporto negoziale, ma si riferisce ad eventuali danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale, cumulabili con il danno da perdita delle provvigioni, connesso, per esempio, alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, all'ingiuriosità del recesso del preponente e all'induzione dell'agente, prima della risoluzione del rapporto, ad oneri e spese di esecuzione del contratto poi inopinatamente risolto (Sent. n. 11402, Sez. lavoro, del 30-8-2000).

Appalto - Direttore dei lavori - Obbligazioni - Contenuto - Violazione - Conseguente responsabilità - Costituisce obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Sent. n. 11359, Sez. II, del 29-8-2000).

Assicurazione - Coassicurazione - Clausola di delega - incarico ad uno solo dei coassicurati del compimento degli atti inerenti al rapporto - Portata - Conseguenze - In materia di coassicurazione, la clausola di delega, con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, abilita l'impresa delegata, quando sia previsto che solo con essa l'assicurato debba svolgere i rapporti inerenti al contratto, a ricevere ratto con cui lo stesso assicurato dà notizia del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e chiede il pagamento dell'indennità, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la prescrizione anche in riferimento alla quota dell indennizzo a carico dei coassicuratori deleganti (Sent. n 11228 Sez. I dell'28-8-2000).

Assicurazione RCA - Gestione della lite - Responsabilità massimale di polizza per " mala gestio " - Configurabilità - Condizioni - La cattiva gestione della lite da parte dell'assicuratore (comportante l'obbligo di rivalere l'assicurato anche oltre il massimale di polizza) non è configurabile quando questi eserciti in giudizio il diritto di difendersi da pretese eccessive del danneggiato (come tali valutabili dal giudice con prognosi postuma) proponendo eccezioni pr6cessuali, poi riconosciute fondate, e affermando la parziale risarcibilità del danno per concorso di colpa del danneggiato, essendo essa configurabile soltanto quando l'assicuratore resista in giudizio in maniera pretestuosa, assumendo un comportamento dilatorio e proponendo eccezioni inconsistenti o impugnazioni temerarie (Sent. n. 10944, Sez. lavoro, del 18-8-2000).

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattia ad eziologia multifattoriale - Nesso di causalità relativo all'origine ( professionale della malattia Concreta e specifica dimostrazione -Necessità - Giudizio di " probabilità qualificata " - Ammissibilità- Elementi di verifica - Rilevanza. Nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione; e se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia, è necessario pur sempre che si tratti di " probabilità qualificata ", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (Sent. n. 12909, Sez. lavoro, del 29-9-2000).

Sent. n. 13075 Sez. I del 03-10-2000.

Appalto - Corrispettivo - Obbligazione del committente - "Dies a quo" - Giorno dell'accettazione dell'opera - Configurabilità - Messa a disposizione dell'opera da parte dell'appaltatore - Irrilevanza. Nei contratti di appalto l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge, a mente dell'art. 1665, ultimo comma cod. civ., soltanto all'esito dell'accettazione dell'opera (accettazione che, negli appalti di opere pubbliche può ritenersi avvenuta soltanto all'esito del collaudo dell'opera stessa), a nulla rilevando che, prima di tale momento, l'appaltatore abbia messo a disposizione del committente il risultato della sua prestazione.

Sent. n. 13003 Sez. II del 02-10-2000.

Appalto - Rovina e difetti di cose immobili - Responsabilità del venditore ex. art. 1669 cod. civ. - Presupposti - Progettazione e direzione dei lavori oppure ingerenze nell'esecuzione dei lavori da parte del venditore - Necessità. La responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 cod. civ., dettata in materia d'appalto e applicabile nei confronti del costruttore, in considerazione della sua natura extracontrattuale e delle ragioni in genere di pubblico interesse per cui è prevista, è invocabile nei confronti del venditore soltanto nell'ipotesi in cui questi abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero abbia progettato l'opera e diretto i lavori, oppure abbia nominato un direttore dei lavori o sorvegliato personalmente l'esecuzione dell'opera impartendo precise e continue disposizioni all'appaltatore sui materiali da adoperare, sul modo di procedere e sulle tecniche operative per i singoli elementi edilizi, sì da rendere l'appaltatore un nudus minister.