Qui di seguito sono riportate le sentenze trattate.

  1. Sent. n. 724, Sez. III pen., del 14-4-2000

    Gratuito patrocinio - Esclusione per gli imputati di reati finanziari - Operatività anche nei casi di concorso con altro reato non compreso nell'esclusione - Legittimità L'esclusione dal patrocinio a spese dello Stato per gli imputati di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto è tassativa ed opera anche nei casi di concorso con altro reato non compreso nell'esclusione.

    Sent. n. 506, Sez. Unite civ., del 19-7-2000

    Procedimento disciplinare - Contestazione -Contenuto - Fonti di prove e norme deontologiche violate - Specificazione - Necessità -Esclusione - La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né l'individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione possono ben ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. (Nella specie, il professionista era stato incolpato in relazione a scritti e dichiarazioni sulla stampa contenenti accuse a componenti del locale Consiglio dell'Ordine e ad altri colleghi).

    Sent. n. 435, Sez. Unite civ., del 14-6-2000

    Procedimento disciplinare - Deliberazione del Consiglio locale dell'Ordine - Vizi relativi alla formazione del quorum - Denuncia davanti al CNF - Necessità - Rilievo d'ufficio -Esclusione - Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine degli Avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; tali Consigli costituiscono collegi imperfetti e per la validità delle loro deliberazioni è sufficiente il rispetto del quorum previsto dalla relativa normativa; eventuali violazioni del procedimento sotto tale profilo determinano vizi di legittimità del provvedimento disciplinare che lo conclude e devono essere dedotte mediante l'impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense, essendo preclusa la rilevabilità d'ufficio e non potendo essere denunciate per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense.

    Sent. n. 9294, Sez. lavoro, del 13-7-2000

    Procura alle liti - Nullità o inesistenza della procura conferita al difensore nominato in sostituzione di quello revocato - Conseguenza -Permanenza dello "ius postulandi" in capo al difensore revocato - A norma dell'art. 85 cod. proc. civ., la revoca del difensore, al pari della rinuncia di questo al mandato, non produce effetti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore revocato o rinunziante, con la conseguenza che, in caso di inesistenza o nullità della procura conferita al difensore nominato in sostituzione, la parte deve ritenersi ancora difesa dal procuratore revocato.

    Sent. n. 488, Sez. Unite civ., del 13-7-2000

    Procura speciale alle liti - Apposizione a margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito - inammissibilità del ricorso per cassazione - Ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. E', pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perché da essa non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità.

    Sent. n. 9746, Sez. III civ., del 25-7-2000

    Procura speciale alle liti - Parte ricorrente residente all'estero - indicazione, in calce alla procura, della località dello Stato italiano in cui è stata rilasciata - Mancanza - Conseguenze -Invalidità della procura - Esclusione -Condizioni - Il fatto che la parte ricorrente per cassazione sia residente all'estero non implica di per sé l'invalidità della procura speciale alle liti che non rechi in calce l'indicazione della località del territorio dello Stato italiano in cui è stata rilasciata, potendosi, al contrario, in relazione alle circostanze del rilascio della stessa, presumerne il conferimento all'interno del territorio nazionale, come nel caso in cui essa risulti a margine -costituendone parte integrante - del primo foglio del ricorso, il quale, all'ultima pagina, indichi, quale luogo di redazione, una località italiana.

    Sent. n. 10319, Sez. lavoro, del 5-8-2000

    Procura speciale alle liti - Requisito della specialità - Rilascio della procura in data successiva alla sentenza impugnata - Necessità - La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i gradi del giudizio, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato.

    Sent. n. 8838, Sez. lavoro, dell'1-7-2000

    Procura speciale alle liti - Sottoscrizione da parte del legale rappresentante di una società -Indicazione della qualifica e della posizione nell'organizzazione societaria - Contestazione della controparte in ordine all'esistenza del potere rappresentativo - Onere probatorio -incidenza - La procura alle liti rilasciata nel ricorso per cassazione dal legale rappresentante di una società (o persona giuridica) è valida quando dal mandato speciale integrato dall'intestazione del ricorso risultino indicate la qualifica e la posizione dell'organizzazione societaria della persona fisica che conferisce al difensore l'incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica. Ove però la fonte della legittimazione di tale potere sia oggetto di contestazione ad opera della contro-parte, è la società rappresentata ad essere onerata di fornire la prova del potere rappresentativo della persona fisica che, per la posizione che occupa nella società medesima, tale potere abbia legittimamente speso rilasciando la procura speciale; sicché, in mancanza di tempestiva contestazione della controparte, l'indicazione del potere rappresentativo derivante alla persona fisica dalla posizione occupata nella società è sufficiente ai fini della validità della procura.

    Procura speciale alle liti - Mancata indicazione degli estremi di essa nella copia notificata del ricorso per cassazione - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni - In caso di mancata indicazione sulla copia del ricorso per cassazione notificato degli estremi della procura speciale rilasciata dal ricorrente al difensore, il rilievo che in tal modo non è consentita la verifica dell'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione non rende il ricorso inammissibile. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 360, comma primo, n. 5 e 369, comma secondo, n. 3 cod. proc. civ. si ricava, con argomento a contrario, che siffatta carenza non costituisce causa d'inammissibilità del ricorso nel caso in cui la procura stessa sia stata rilasciata, anziché con atto separato, con dichiarazione a margine o in calce al ricorso (Sent. n. 10821, Sez. Il civ., del 16-8-2000).