LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992 n. 39)
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio
1992 n. 39)
LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I
DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.
Art. 1.
Finalità
1. La repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti
di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono
lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della
collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona
affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e
le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione
e di esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2.
Principi generali
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in
materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona
handicappata. essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della
repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto speciale per il Trentino
Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3.
Soggetti aventi diritto
1. É persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite
in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli
apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4.
Accertamento dell'handicap
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà,
alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle
unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1
della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale
e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie
locali.
Art. 5.
Principi generali per i diritti della persona handicappata
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione
dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite
attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati
concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi
universitarie, con il consiglio nazionale delle ricerche (cnr), con i servizi
sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se
coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale
e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e
riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche
e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona
handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e
partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata
un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione
dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione
della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi
sociosanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona
handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le
fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare
o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e
superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli
interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona
handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri
servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato
sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per
il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento
degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di
associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della
popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione
e l'inserimento sociale di chi ne é colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più
idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di
esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla
presente legge.
Art. 6.
Prevenzione e diagnosi precoce
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e
precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria
di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione
sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle
varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi
e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di
lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite
e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale
e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa
di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione
e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione
delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le
nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi
precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per
l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito,
della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. le modalità dei controlli e
della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento
emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833. con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e
di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta
la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini
fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili
nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza
di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo
giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due
anni dal compimento del primo anno di vita. é istituito a tal fine un libretto
sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti
controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute
del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di
controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in
ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti
domestici.
3. Lo stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni
forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la
rosolia.
Art. 7.
Cura e riabilitazione
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si
realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali
integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e
agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia
e la comunità. a questo fine il servizio sanitario nazionale, tramite le
strutture proprie o convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della
persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e
ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a
carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature,
attrezzature, protesie sussidi tecnici necessari per il trattamento delle
menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui
servizi ed ausili presenti sul territorio, in italia e all'estero.
Art. 8.
Inserimento ed integrazione sociale
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata
si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza
sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai
sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del
nucleo familiare in cui é inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in
temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici
pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e
architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto
all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con
particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di
personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del
lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche
attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di
trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia
e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la
deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche
temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria,
un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed
educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere
possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente
handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate
potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa.
gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal ministro della
sanità, di concerto con il ministro per gli affari sociali, sentita la
conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed
estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della
scuola.
Art. 9.
Servizio di aiuto personale
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai
comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, é diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di
sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a
facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini
stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale é integrato con gli altri
servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi
dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano
richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2
deve avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la
disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n.
266.
Art. 10. ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di
gravità
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le
loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle
competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio,
assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo
le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli
interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
1.bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e
prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al
presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla
lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo
di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi
collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante
appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al
sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni,
fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (ipab), società
cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui al comma 1 e 3 del presente articolo
possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il
funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere
idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche
mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti
pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggi ed
ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di
destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di
cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa
specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce variante del piano regolatore. il venir meno dell'uso effettivo per
gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il
ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.
Art. 11.
Soggiorno all'estero per cure
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui
all'articolo 7 del decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro
di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero
per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e
del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro é
equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed é rimborsabile nella
misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il ministero della sanità di
cui all'articolo 8 del decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il
parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle
regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento
emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di
acconti alle famiglie.
Art. 12.
Diritto all'educazione e all'istruzione
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato é garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. É garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa
seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con
la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della
pubblica istruzione. il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di
recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali
della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale
seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della
scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5
e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale é aggiornato a conclusione
della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il
corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono
comunque garantire l'educazione e l'istruzione scolastica. a tal fine il
provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di
recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i ministeri
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. a tali classi possono essere ammessi anche i
minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della
scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. la
frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una
relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di
degenza, é equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i
minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche
gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
mediante l' utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un
periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
Art. 13.
Integrazione scolastica
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio
1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche
attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. a tale scopo
gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con i ministri per gli affari sociali e della sanità, sono
fissati agli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi
di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica
congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e
attività integrative extrascolastiche. negli accordi sono altresì previsti i
requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini
della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma
restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo
esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi
adeguatisi al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio
individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e
l'apprendimento di studenti non udenti.
e) la sperimentazione di cui al decreto del presidente della
repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da
alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e
del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al
fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed
assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi
del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza
per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado
sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque
entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono
garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno
specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle
sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi
dei docenti.
Art. 14.
Modalità di attuazione dell'integrazione
1. Il ministro della pubblica istruzione provvede alla
formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di
conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati,
ai sensi dell'articolo 26 del decreto del presidente della repubblica 23 agosto
1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4
della legge 9 maggio 1989, n. 168. il ministro della pubblica istruzione
provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno
dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica
secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle
classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola,
consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento
del diciottesimo anno di età;
e) nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio
dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma,
lettera l), del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una
terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del
diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei
limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per
la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti
all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo
4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. nel diploma di specializzazione
conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno
per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la
specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di
sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei
limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per
la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi
attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. il diploma di
laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui
all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo
per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano
stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la
preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella
suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n.
341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei
piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi
di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti
specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano
le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. i docenti
relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di
laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata
legge n. 341 del 1990, relativamente alla scuola di specializzazione si
applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 31
maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del presidente
della repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'articolo 65 della legge 20
maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione é consentita unicamente qualora manchino
docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni
per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti
locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
Art. 15.
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale é istituito un
gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore
agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni,
due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie
locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente
rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi
sulla base dei criteri indicati dal ministro della pubblica istruzione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo
di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola
secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di
lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con
il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di
consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per
la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui
agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani
educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione
degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da
inviare al ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta
regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione
ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di
cui agli articoli 13, 39 e 40.
Art. 16.
Valutazione del rendimento e prove d'esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli
insegnanti é indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per
quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali
attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione
parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli
alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche
universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in
favore degli alunni handicappati é consentito per il superamento degli esami
universitari, previa intesa col docente della materia e, occorrendo, con il
consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.
Art. 17.
Formazione professionale
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli
3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge
21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata
negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati
e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi
dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche
mediante attività specifica nell'ambito delle attività del centro di formazione
professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. a tal fine forniscono ai
centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle
diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, é
inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi
per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. i
corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano
svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo
5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato
e da enti autorizzati da leggi vigenti. le regioni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle
disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali
di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5
della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma
2 é rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il
collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone
handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di
cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, é destinata ad
iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali
tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato,
corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del
ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 18.
Integrazione lavorativa
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale
degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei
centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che
svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa
di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre
a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o
natura di associazione, con i requisiti di cui al capo ii del titolo ii del
libro i del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione
del personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed
aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e
province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli
organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema
tipo approvato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il ministro della sanità e con il ministro per gli affari
sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 é condizione
necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone
handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di
attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi
ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per
l'assunzione delle persone handicappate.
Art. 19.
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro
che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità
lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. ai fini
dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene
conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della
minorazione fisica o psichica. la capacità lavorativa é accertata dalle
commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi
dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche,
psichiatriche o psicologiche.
Art. 20.
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei
concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo
specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per
l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
Art. 21.
(l'articolo trova applicazione in tema di criteri e
modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali nell'amministrazione giudiziaria)
Precedenza nell'assegnazione di sede
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore
ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza
della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli
enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di
scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.
Art. 22.
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non é
richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23.
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono
favorite senza limitazione alcuna. il ministro della sanità con proprio decreto
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva
agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il comitato
olimpico nazionale italiano (coni) realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per
gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle
strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i
loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del
decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione
della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al
mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del
ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo
5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate é punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci
milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24.
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
1.Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilitàe la
visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge
30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con
decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata
legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del
ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le
autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989
non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte
delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme
vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite
dall'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei
lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1,
rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modicazioni, sono allegate una
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche,
anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per
le opere di cui al comma 1 é subordinato alla verifica della conformità del
progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. il
sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le
opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. a tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario
della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta
da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di
conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche spetta all'amministrazione competente, che dà atto in sede di
approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in
luoghi pubblici o aperti al pubblico é accompagnata dalla dichiarazione di cui
al comma 3. il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità é
condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo
stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le
difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da
parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per
la propria competenza, sono direttamente responsabili. essi sono puniti con
l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai
rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il comitato per l'edilizia residenziale (cer), di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del
1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione
delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge
n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici
per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da
ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la
cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui
con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento é destinata
ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in
attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del
presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del presidente
della repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. scaduto tale termine, le norme dei regolamenti
edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.
Art. 25.
Accesso alla informazione e alla comunicazione
1. Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni
contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per
i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso
all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione
di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante
l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle
convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono
previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con
handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la
diffusione di decodificatori.
Art. 26.
Mobilità e trasporti collettivi
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la
possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse
condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo
appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei
piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle
persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. i
suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai
servizi di trasporto collettivo. fino alla completa attuazione dei piani, le
regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. i piani di
mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati
con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei
mutui autorizzati a favore dell'ente ferrovie dello stato é destinata agli
interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture
edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'ente medesimo, attraverso
capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento
approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un
prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario,
conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della
funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il ministro dei
trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per
adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in
corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27.
Trasporti individuali
1. Aa favore dei titolari di patente di guida delle categorie a,
b o c speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali
contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale
strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico
del bilancio dello stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97,
sono soppresse le parole: ", titolari di patente f" e dopo le parole:
"capacità motorie," sono aggiunte le seguenti:
"anche prodotti in serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del
1986, é inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido
non abbia conseguito la patente di guida delle categorie a, b o c speciali,
entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. entro i successivi tre mesi
l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore
aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo
acquistato".
4. Il comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del
testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato
con decreto del presidente della repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come
sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, é
integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate
nominati dal ministro dei trasporti su proposta del comitato di cui
all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate
dai soggetti di cui al comma 1, ad un apposito fondo, istituito presso il
ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
Art. 28.
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle
persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in
concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento
approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, é valido per
l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29.
Esercizio del diritto di voto
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni
organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le
unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale,
garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici
autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e
dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n.
15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini
handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
l'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. nessun elettore
può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. sul
certificato elettorale dell'accompagnatore é fatta apposita annotazione dal
presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Art. 30.
Partecipazione
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di
tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione
che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 31.
Riserva di alloggi
1. All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive modificazioni, é aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-bis) Dispone una riserva di finanziamenti complessivi
per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituti autonomi
case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con
tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e
agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai
nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in
situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie".
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del
presente articolo, é concesso dal comitato esecutivo del cer direttamente ai
comuni, agli istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o
loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazione e degli
acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con
finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le
modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti
statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo
dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi
di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai
nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in
situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità
sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al cer, entro il 31 dicembre
di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di
riserva di di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 32. ( Abrogato dalla
Legge n. 330/1994 )
Agevolazioni fiscali
Art. 33.
(L'articolo trova applicazione in tema di criteri e
modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali nell'amministrazione giudiziaria)
Agevolazioni
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni
del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato
a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni
del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine
entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso
mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non
sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n.
1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il
terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
( Modificato dall'art. 19 della Legge n. 53/2000 )
Art. 34.
Protesi e ausili tecnici
1. Con decreto del ministro della sanità da emanare, sentito il
consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e
attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le
difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Art. 35.
Ricovero del minore handicappato
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore
età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove
dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di
cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36. ( Modificato dalla L. n. 66/1996 )
Aggravamento delle sanzioni penali
1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice
penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo
XII del libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20
febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena é
aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 é
ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché
dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo
familiare.
Art. 37.
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
1.Il Ministro di grazia e giustizia, il ministro dell'interno e
il ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona
handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione,
all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari
penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
Art. 38.
Convenzioni
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni,
anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture
e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non
riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e
di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la
qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa,
mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone
handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o
comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono
erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini
previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo
dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità
dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.
Art. 39. ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Compiti delle regioni
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle
propriedisponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativoformativi e
riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale,di cui all'articolo 53
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della
programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le
rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato
sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli
qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione
dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento
e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla
presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche
d'intesa con gli organi periferici dell'amministrazione della pubblica
istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione
professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o
specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione
eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli
istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative
di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di
cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui
all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie
di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici
e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività
assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli
interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per
verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al
funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie
degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire
la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone
handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario
da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e
dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e
enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi
bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.
Art. 40.
Compiti dei comuni
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali
attribuiscano loro la competenza attuano gli interventi sociali e sanitari
previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di
potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge
n. 142 del 1990 disciplinano le modalità di coordinamento degli interventi di
cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero
operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di
segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del
decentramento previste dallo statuto stesso.
Art. 41
Competenze del ministro per gli affari sociali e costituzione
del comitato nazionale per le politiche dell'handicap
1. Il ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle
amministrazioni dello stato competenti a realizzare gli obiettivi della
presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le
persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente
in materia.
2. I disegni di legge del governo contenenti disposizioni
concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo
concerto con il ministro per gli affari sociali.il concerto con il ministro per
gli affari sociali é obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere
generale adotti in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, é
istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri il comitato nazionale
per le politiche dell'handicap.
4. Il comitato é composto dal ministro per gli affari sociali,
che lo presiede, dai ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai
ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il
coordinamento delle politiche comunitarie. alle riunioni del comitato possono
essere chiamati a partecipare altri ministri in relazione agli argomenti da
trattare.
5. Il comitato é convocato almeno tre volte l'anno, di cui una
prima della presentazione al consiglio dei ministri del disegno di legge
finanziaria.
6. Il comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province
autonome di trento e di bolzano designati dalla conferenza dei presidenti delle
regioni e delle provincie autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'associazione
nazionale dei comuni italiani (anci) e un rappresentante degli enti locali
designato dalla lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle
associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge
19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle
persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
7. Il comitato si avvale dei sistemi informativi delle
amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di
ogni anno, presenta una relazione al parlamento sui dati relativi allo stato di
attuazione delle politiche per l'handicap in italia, nonché sugli indirizzi che
saranno seguiti. a tal fine le amministrazioni dello stato, anche ad
ordinamento autonomo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla
presidenza del consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di
loro competenza disciplinati dalla presente legge. nel primo anno di
applicazione della presente legge la relazione é presentata entro il 30
ottobre.
9. Il comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, é coadiuvato
da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei
ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione,
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della presidenza del
consiglio dei ministri di cui uno del dipartimento per gli affari sociali, uno
del dipartimento per gli affari regionali, uno del dipartimento per la funzione
pubblica. la commissione é presieduta dal responsabile dell'ufficio per le
problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati,
del dipartimento per gli affari sociali.
Art. 41-bis ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e
convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap
alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che
esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione
sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono
trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione vigente.
Art. 41-ter ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Progetti sperimentali.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e
coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli
articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la
presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1
nonchè i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento
dei progetti di cui al presente articolo.
Art. 42.
Copertura finanziaria
1. Presso la presidenza del consiglio dei ministri -
dipartimento per gli affari sociali, é istituito il fondo per l'integrazione
degli interventi regionali e delle provincie autonome in favore dei cittadini
handicappati.
2. Il ministro per gli affari sociali provvede, sentito il
comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla
ripartizione annuale del fondo tra le regioni e le provincie autonome di Trento
e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente
legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato
da altri criteri, approvati dal comitato di cui all'articolo 41, sentita la
conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie
autonome di trento e di bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di
persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni
di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di trento e di bolzano
provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a
realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone
handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere
incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e
grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992
e di lire 150 miliari a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno,
secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle
commissioni di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero
per cure nei casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di
istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi
a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per
l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale
docente prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di
lavoro di cui all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai
servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la
modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le
agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri d funzionamento del comitato e
della commissione di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53
miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del fondo
per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in
favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per il 1922, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "provvedimenti in favore di portatori di
handicap".
8. Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43.
Abrogazioni
1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5
febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio
decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28,
della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
NOTE
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale n. 5/1948, è il
seguente:
"Art. 4 (Funzioni della regione). - In armonia con la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché
delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ...
(Omissis)".
Nota all'art. 5:
- L'art. 27 della legge n. 142/1990, recante norme in materia di
"Ordinamento delle autonomie locali", è il seguente:
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e
l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il
Presidente della regione o il presidente della provincia o il Sindaco, in
relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento e di ogni altro connesso adempimento .. (Omissis)".
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 53 della legge n. 833/1978,
sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale, come modificato dall'art. 20
del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 368, per effetto dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1985, n.
595, è il seguente:
"Art. 53. - Le linee generali di indirizzo e le modalità di
svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono
stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della
programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di
superare le condizioni di arretratezza socio- sanitaria che esistono nel Paese,
particolarmente nelle regioni meridionali.
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al
Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo.
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento
del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di
legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini della applicazione del
piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del
servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con
specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale
ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione
alle regioni.
Il Parlamento esaminata ed approva contestualmente il piano
sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di
finanziamento pluriennale.
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e
coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si
intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può
essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui
al presente articolo.
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le
norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati
e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del
piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 1
settembre dell'anno stesso.
Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari
regionali entro il successivo mese di novembre".
- Il testo dell'art. 55 della citata legge n. 833/1978 è il
seguente:
"Art. 55 (Piani sanitari regionali). - Le regioni
provvedono all'attuazione del servizio sanitario nazionale in base ai piani
sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale,
finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle
prestazioni nel territorio regionale.
I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi
ai contenuti e agli indirizzi del piano sanitario nazionale di cui all'art. 53
e riferirsi agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono
predisposti dalla giunta regionale, secondo la procedura prevista nei
rispettivi statuti per quanto attiene alla consultazione degli enti locali e
delle altre istituzioni ed organizzazioni interessate. I piani sanitari
triennali delle regioni sono approvati con legge regionale almeno 120 giorni
prima della scadenza di ogni triennio.
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono
uniformarsi gli atti e provvedimenti emanati dalle regioni".
- Il testo dell'art. 5, primo comma, della medesima legge n.
833/1978 è il seguente: "La funzione di indirizzo e coordinamento delle
attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad
esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della
programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della
spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e
comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si
provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con
il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale".
- Il testo dell'art. 27 della più volte citata legge n. 833/1978
è il seguente:
"Art. 27 (Strumenti informativi). - Le unità sanitarie
locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale.
Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute
dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari
obbligatori di cui al successivo articolo 33. L'unità sanitaria locale provvede
alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui
dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale.
Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta
dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati, a cura della
sanità militare, gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di
leva.
Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la
potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico, nell'esclusivo
interesse della protezione della salute dell'intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, è approvato il modello del libretto sanitario personale
comprendente le indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi in
relazione alle condizioni di vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la
graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire
dai nuovi nati. (Omissis)".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri è il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome). - 1. è istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi
di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza
regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il
Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La
Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri inviata alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli
argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel
contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province
autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle
province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa
direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di
programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio,
salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente
articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni
statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le
regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi
generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che
riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio
dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il ministro
appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare
per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione
parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta
giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a
provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a
composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle
commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze
tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di
carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e
province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri,
per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle
province autonome, (con D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, si è provveduto a
riordinare le funzioni della Conferenza di cui al presente articolo e degli
organismi a composizione mista Stato-regioni, n.d.r.)".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 266/1991 (Legge
quadro sul volontariato) è il seguente:
"2. L'attività del volontariato non può essere retribuita
in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse".
Note all'art. 11:
- Il testo degli articoli 7 e 8 del D.M. 3 novembre 1989 (Criteri
per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri
di altissima specializzazione all'estero) è il seguente:
"Art. 7 (Deroghe). - 1. In caso di gravità ed urgenza
nonché in caso di ricovero in ospedale ubicato in una regione diversa da quella
di appartenenza, il centro regionale di riferimento, nel cui territorio è
presente l'assistito, può autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di
cui all'art. 4, le prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione all'unità
sanitaria lo- cale competente.
2. Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle
condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per
le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle
usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero. In tali casi la
valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle
spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente
competente, sentita la commissione prevista dal successivo art. 8. Le relative
domande di rimborso devono essere presentate all'unità sanitaria locale
competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di
decadenza dal diritto al rimborso.
3. Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente
art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico
dell'assistito, siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito
complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla regione d'intesa
con il Ministro della sanità che determina, per i singoli casi, il concorso
globale complessivo massimo erogabile, sentita la commissione di cui all'art.
8.
4. In caso di prestazioni usufruite ai sensi dell'art. 22,
paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE n. 1408/71 e delle
analoghe disposizioni delle vigenti convenzioni internazionali di reciprocità,
possono essere concessi, con la procedura di cui al comma precedente, concorsi
nelle spese di carattere strettamente sanitario di cui all'art. 6 che restano a
carico dell'assistito, qualora le predette spese siano particolarmente elevate
in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito
stesso.
Art. 8 (Commissione centrale). - 1. Presso il Ministero della
sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, è istituita
una commissione, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e di
responsabili dei centri regionali di riferimento, che esprime pareri sugli
indirizzi necessari ad assicurare omogeneità di comportamento in tutto il
territorio nazionale nella attuazione delle disposizioni del presente decreto e
formula proposte in materia di assistenza sanitaria all'estero.
2. A tali fini e in attuazione di quanto disposto dall'art. 3,
sesto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le regioni emanano le
direttive necessarie per l'acquisizione dei dati statistici relativi alle
prestazioni di assistenza sanitaria all'estero attraverso schede informative il
cui schema di massima è predisposto dal Ministero della sanità".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 833/1978 già citata, è
stato integralmente riportato nella nota all'art. 6.
Note all'art. 13:
- La legge n. 360/1976 reca: "Modifica dell'art. 1 della
legge 26 ottobre 1952, n. 1463, statizzazione delle scuole elementari per
ciechi".
- La legge n. 517/1977 reca: "Norme sulla valutazione degli
alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di
modifica dell'ordinamento scolastico".
- Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 è stato già
pubblicato nella nota all'art. 5.
- Il D.P.R. n. 419/1974 reca norme in tema di:
"Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e
professionale ed istituzione dei relativi istituti".
- Il D.P.R. n. 616/1977 dà attuazione alla delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di
delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 (Norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988/1990 del 9 giugno
1988 relativo al personale del comparto scuola) è il seguente):
"Art. 26 (Aggiornamento e formazione in servizio del
personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario). - 1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 14, comma
12, e sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio,
considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o
di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi
dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere programmati dal
collegio dei docenti ed autorizzati dal capo di istituto periodi di esonero
totale o parziale dall'insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione
individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e
metodologico-didattico realizzate presso università ed istituti di ricerca o
attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dallo
stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni
professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le
iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri
stabiliti per l'utilizzazione annua del personale.
2. Il collegio dei docenti, sulla base del programma pluriennale
definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
dal presente decreto, dal Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi,
criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle
iniziative di formazione in servizio e per la verifica collegiale delle
iniziative stesse. I docenti che hanno partecipato a tali iniziative presentano
al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze formative, una
relazione scritta o altri materiali strutturati, appositamente elaborati, che
illustrino contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per attivare
processi di trasferimento e di pratica attuazione nell'ambito della scuola. La
predetta relazione e la certificazione rilasciata a conclusione delle attività
formative sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il
piano deliberato dal collegio dei docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva
alla formazione in servizio dei docenti in impegno fino a quaranta ore.
3. Per le attività di aggiornamento deliberate dal collegio dei
docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi e le modalità organizzative per
la realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonché per la
partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di servizio.
4. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di
negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro della pubblica
istruzione presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per il
personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede saranno,
altresì, definiti modalità e criteri di esonero dal servizio per la
partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario".
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1988 (Istituzione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il
seguente:
"Art. 4 (Coordinamento dell'istruzione universitaria con
gli altri gradi di istruzione). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione e il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie
di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori
di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al
fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e
l'istruzione di ogni altro ordine e grado.
2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per
il personale ispettivo direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado,
attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui
oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola
secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito
universitario.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi
inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che
seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei relativi titoli
di studio.
4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di
appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti
disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione
all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di
metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università, d'intesa con
organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio
culturale tra università e scuola.
5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente
articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:
a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI);
b) tre membri designati dal CUN;
c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di
lavoro;
d) un rappresentante designato dal CNST;
e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei
presidenti;
f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;
g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo
formativo.
6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con
decreto interministeriale".
- Il testo dell'art. 4, secondo comma, lettera l), del D.P.R. n.
416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali di scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica) è il seguente: "Il collegio dei
docenti: a)-i) (omissis); l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per
ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare
comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con
compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento".
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 341/1990 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari) è il seguente: "Art. 4 (Diploma di
specializzazione). - 1. Il diploma di specializzazione si consegue,
successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non
inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori
professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in
indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in
particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla
formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti
delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico.
L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed
abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi
diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione
costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento
nelle scuole secondarie.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel
termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, sono definiti la
tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del
presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore
ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline
finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze
dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree
disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione,
sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione
all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano
altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto
altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono
determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a
specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di
abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno
titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego".
- Il testo dell'art. 9 della medesima legge n. 341/1990 è il
seguente:
"Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di
laurea e di specializzazione). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di
diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e
le rispettive tabelle.
2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere
del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le
rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali,
nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o
parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti
secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti
sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
c) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi
nelle facoltà, secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare
sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il
passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;
d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi
di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti
obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei curricula
didattici, che devono essere adottati dalle università, al fine di consentire
la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni
o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
e) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle
equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;
f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
3. Con la medesima procedura si provvede alle successive
modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2.
4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la
regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i
quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e
dell'art. 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati
i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per
accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente
legge.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e
quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici
concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le
quali ne è prescritto il possesso".
- Il D.P.R. n. 417/1974 contiene "Norme sullo stato
giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato". - Il D.P.R. n. 970/1975
reca: "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità".
- Il testo dell'art. 65 della legge n. 270/1982 (Revisione della
disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione
di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del
personale precario esistente) è il seguente:
"Art. 65 (Validità dei titoli di specializzazione
conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970). - La validità dei titoli
di specializzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai fini
delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle
immissioni in ruolo previste dalla presente legge. Sono ritenuti validi altresì
quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti
prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto
luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data
medesima".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 14, decimo comma, della legge n. 270/1982
già citata in nota all'art. 14 è il seguente: "l'utilizzazione può essere
disposta per programmi di ricerca o per iniziativa nel campo educativo
scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con
l'istituzione interessata e secondo le modalità e criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione".
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 3, primo comma, lettere l) e m), della
legge n. 845/1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale) è il
seguente: "Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione
professionale in conformità ai seguenti principi:
a)-i) (omissis);
l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che
garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine
economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali
competenti, idonei interventi di assistenza psico- pedagogica, tecnica e
sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o
da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo
inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale".
- Il testo dell'art. 8, primo comma, lettere g) ed h), della
stessa legge n. 845/1978, è il seguente: "Le regioni attuano di norma iniziative
formative dirette: a)-f) (omissis); g) alla rieducazione professionale di
lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia; h) alla
formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non
risultino atti a frequentare i corsi normali".
- Il testo dell'art. 5 della medesima legge n. 845/1978 è il
seguente:
"Art. 5 (Organizzazione delle attività). - Le regioni, in
conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono
programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di
formazione professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è
realizzata:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere
interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento
strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano
emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori
dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con
finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento
cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono
possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature
idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attività;
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro
di categoria;
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di
attività;
7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi
anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o
loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento
riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2)
e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni
tipo di imposta o tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti
locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle
regioni".
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:
"Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). -
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un
fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi
erariali nelle quote sotto indicate:
a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli
minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti
erariali sugli spiriti;
c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;
d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo
zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;
e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas
incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la
compressione;
f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei
tabacchi.
Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo
dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle
Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione,
al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.
Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni
di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte
successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano
destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del
bilancio statale.
La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile
alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma è
determinata con la legge di bilancio.
Il fondo comune e ripartito fra le Regioni a statuto ordinario
con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze
nel modo seguente:
A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione
residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto
centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della
devoluzione;
B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di
ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di
statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
C) per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti
requisiti:
a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale,
relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale
risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;
b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno
antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti
nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i
dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul
reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno
antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali
pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei
provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sarà
riferito ad altra imposta corrispondente.
La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre
decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale
risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al
penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla
somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla
presente legge.
Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero
del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna
Regione.
Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale
di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione
regionale del reddito nazionale e comunque non oltre i due anni, saranno
riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del
quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione
in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna
Regione.
Nota all'art. 18:
- Il capo II del titolo II del libro I del codice civile
contiene la disciplina in materia di associazioni e fondazioni.
Nota all'art. 19:
- La legge n. 482/1968 reca norme in tema di "Disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private".
Nota all'art. 21:
- Le categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa
alla legge n. 648/1950 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di
guerra), comprendono le seguenti minorazioni:
"TABELLA A"
LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O
AD ASSEGNO RINNOVABILE
PRIMA CATEGORIA
1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita
totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di
un piede insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi,
che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.
4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi
con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio
delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
5. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne
abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro
ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B -
o).
6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della
perdita totale delle due mani.
7. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi
schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica,
distimie gravi, ecc.), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo
spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da portare, o
isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle
funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
9. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o
amputazione delle cosce).
0. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso
lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello
stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
13. Le perdite totale di una mano e di un piede.
14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la
perdita totale di due pollici e di altre sette o sei dita.
15. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle
mani.
16. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle
prime due dell'altra mano.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura
tubercolare e tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali
permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo
lavoro.
20. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari,
e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali
da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da
costringere a speciale alimentazione con conseguente notevole deperimento organico.
21. L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del
tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta
incapacità lavorativa o imminente pericolo di vita.
23. L'ano preternaturale.
24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi
anche i pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica di otto dita delle
mani, compreso o non uno dei pollici.
25. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della
stessa, se unità a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
26. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale
da non permettere in modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio
protesico.
27. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si
accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.
SECONDA CATEGORIA
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi,
tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.
2. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente (Vedansi
avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e
tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali
da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da
apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.
4. L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e
permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio,
o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di
vapori comunque nocivi.
6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe,
della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla
funzione respiratoria.
7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso,
e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravità
non siano da ascriversi al numero 19 della prima categoria.
8. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura
tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente o batteriologicamente, o
con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non siano
tali da doversi ascrivere alla prima categoria (Vedansi avvertenze alle tabelle
A e B - e).
9. Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle
glandole annesse con grave e permanente deperimento della costituzione.
10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale
(encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze
gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 7
e 8 della prima categoria.
11. L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da
causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento
notevole permanente della colonna vertebrale.
12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che
periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni
essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudicano
inguaribili.
13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del
collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi al numero 22 della
prima categoria.
14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi
emopoietici.
15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio
genito-urinario.
16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
17. La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione
organica, la fistola rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le
fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni
cura.
18. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza
delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più
arti.
19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo
inferiore. (vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di
due delle ultime quattro dita della mano sinistra. (Vedansi avvertenze alle
tabelle A e B - b).
21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del
ginocchio. 23. L'amputazione medio tarsica, o la sotto-astragalica, dei due
piedi.
TERZA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che
abbiano prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro
ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della normale.
2. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi
avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di
essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.
4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
5. La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro
(disarticolazione od amputazione, sopra il terzo inferiore dell'uno o
dell'altro).
6. La perdita totale della mano destra, o la perdita totale
delle dita di essa.
7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi
ambo i pollici.
8. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra,
insieme con quella di due delle ultime quattro ditta della mano destra.
9. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
10. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un
indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro
pollice.
11. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita
fra le due mani, che non siano i pollici.
12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
13. La perdita totale o quasi del pene.
14. La perdita di ambo i testicoli.
15. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata
e non parallela all'asse del corpo".
Note all'art. 24:
- I riferimenti relativi alla legge n. 13/1989 sono stati già
riportati in nota all'art. 23.
- La legge n. 118/1971 converte in legge il D.L. 30 gennaio
1971, n. 5, e reca nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili.
- Il D.P.R. n. 384/1978 approva il regolamento di attuazione
dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed
invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.
- Per i riferimenti alla legge n. 13/1989 e al D.M. 14 giugno
1989, n. 236, si rinvia alla nota all'art. 23.
- La legge n. 89/1939 contiene norme sulla "Tutela delle
cose di interesse artistico o storico".
- La legge n. 1497/1939, reca norme sulla "Protezione delle
bellezze naturali".
- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 13/1989 (per i
cui riferimenti si rinvia alla nota dell'art. 23) è il seguente:
"Art. 4. - 1. Per gli interventi di cui all'art. 2, ove
l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge,
provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione
della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale
ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta
giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali
e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile
realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della
natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al
complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative
eventualmente prospettate dall'interessato.
Art. 5. - 1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata
la notifica ai sensi dell'art. 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, sulla
domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la
competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla
presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite
prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 4 e
5".
- Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 164/1956, recante:
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni", è il seguente:
"Art. 7 (Idoneità delle opere provvisionali). - Le opere
provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte,
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza
per la intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si
deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più
idonei".
- Il testo del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 47/1985
che reca: "Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive"
è il seguente: "L'approvazione della variante deve comunque essere
richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori".
- Il testo del secondo comma dell'art. 26 della predetta legge
n. 47/1985 è il seguente: "Nei casi di cui al comma precedente,
contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare
deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato
alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle
norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti".
- Il testo dell'art. 32, comma 20, della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria 1986) è il seguente: "20. Non possono essere approvati
progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano
conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici
contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le
norme di cui al medesimo decreto.
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 457/1978 (Norme per
l'edilizia residenziale) è il seguente:
"Art. 3 (Competenze del Comitato per l'edilizia
residenziale). - Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli
indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le
eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli
operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi
fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle
varie forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di
erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi,
con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei
costi di costruzione consentiti; f) effettua la raccolta e la elaborazione dei
dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle
determinazioni del fabbisogno abitativo;
g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la
fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la
gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale
comunque fruenti del contributo dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
l) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e
la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei
programmi di cui al precedente articolo 2, lettera f);
m) determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da
effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione
preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di
prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i
programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni
devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 19 e del secondo comma dell'articolo 20, della misura dei tassi e
dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal
contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni
dell'I.S.T.A.T., nonché la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma
dell'articolo 16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di
attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di
intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per
sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale
alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;
r) propone al Comitato interministeriale per il credito e
risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la
Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei
finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 2
(2/b).
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le
modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità
generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti
previsti dalla lettera f) del precedente art. 2 e di quelli destinati ad
interventi straordinari di cui al punto q) del presente articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad
eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese
esecutive con provvedimento del suo presidente".
- Il testo dell'art. 32, comma 21, della legge n. 41/1986 già
citata è il seguente: "21. Per gli edifici pubblici già esistenti non
ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, numero 384 (139), dovranno essere adottati da parte delle
amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche
entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge".
Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 già citata, è
stato riportato in nota all'art. 5.
- Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 384/1978, già citato in
nota all'art. 24, è il seguente:
"Art. 20 (Treni, stazioni, ferrovie). - Le principali
stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri
idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle persone
con difficoltà di deambulazione.
Per consentire lo stazionamento dell'invalido in carrozzella
all'interno delle carrozze ferroviarie dovrà essere opportunamente modificato
ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni
treni in circolazione sulle linee principali.
In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti
a sedere per le persone non deambulanti o con difficoltà di deambulazione e
dovrà essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle.
Il Ministero dei trasporti stabilirà le modalità ed i criteri di
attuazione delle norme di cui al presente articolo".
Note all'art. 27:
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 97/1986
(Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con
aliquota ridotta per i veicoli adattati agli invalidi), come modificato
dall'art. 27 della legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 1. - 1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a
2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici,
se con motore Diesel, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità
motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore
aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.
2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli
acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di
quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a
condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o
della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal
Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato
con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto
registro a norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393.
2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido
non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali,
entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi
l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto
pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo
acquistato".
- Il testo dell'art. 81, comma 9, del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 111/1988, è il seguente: "9. Il
decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai
portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il
Comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche- locali,
informazioni sul continuo progresso tecnico- scientifico che ha riflessi sulla
guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap".
Nota all'art. 28:
- Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 384/1978 già citato in nota
all'art. 24 è il seguente:
"Art. 6 (Contrassegno speciale). - Ai minorati fisici con
capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai comuni, a
seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di
categoria legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere
apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facoltà di
cui al precedente articolo. Il prototipo di tale contrassegno, che deve
contenere appositi spazi per l'indicazione a caratteri indelebili delle
generalità e del domicilio del minorato, sarà predisposto ed approvato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Il contrassegno è valido per tutto il territorio
nazionale".
Nota all'art. 29:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 15/1991 (Norme intese a
favorire la votazione degli elettori non deambulanti) è il seguente:
"Art. 1. - 1. In attesa che sia data piena applicazione
alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono
di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti gli
elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è
accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in
altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere
architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa
esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica
rilasciata dall'unità sanitaria lo- cale.
2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi
provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o del
consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli
circoscrizionali, la sezione scelta dell'elettore non deambulante per la
votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo
collegio, senatoriale o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali
è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.
3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non
deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del
presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione
e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati
gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e
vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale".
Nota all'art. 31:
- Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge n. 457/1978 già
citata in nota all'art. 24, con l'aggiunta della lettera r-bis) operata dalla
legge qui pubblicata, è il seguente: "Il Comitato per l'edilizia
residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a), r) (Omissis);
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la
concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituiti autonomi case
popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con
tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e
agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai
nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in
situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie".
Nota all'art. 34:
- Il testo dell'art. 26, terzo comma, della legge n. 833/1978
già citata è il seguente: "Con decreto del Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore tariffario
delle protesi e i criteri per la sua revisione periodica".
Nota all'art. 35:
- Per i riferimenti relativi alla legge n. 184/1983 si rinvia
alla nota all'art. 10.
Nota all'art. 38:
- Il testo dell'art. 26 della legge n. 833/1978 già citata è il
seguente: "Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione). - Le prestazioni
sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa,
sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità
sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente,
vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui
abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla
legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della
sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale.
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e
nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed
i criteri per la sua revisione periodica".
Nota all'art. 40:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 142/1990 già citata nella
nota all'art. 5 è il seguente:
"Art. 4 (Statuti comunali e provinciali). - 1. I comuni e
le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge,
stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in
particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici
e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e province,
della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini
alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. 3. Gli statuti sono
deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo
statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente
organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed
inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale
degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione".
Nota all'art. 42:
- Per il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 si veda in
nota all'art. 8.
Nota all'art. 43:
- L'art. 230 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n.
100, sull'istruzione elementare, post elementare, e sulle sue opere di
integrazione, approvato con R.D. n. 576/1928, riguardava l'affidamento alle
facoltà mediche del Regno del compito di promuovere gli studi di morfologia,
psicologia, nonché l'affidamento al Ministero della pubblica istruzione
dell'assistenza e dell'istruzione dei fanciulli con handicap.
- L'art. 415 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione
elementare, approvato con R.D. n. 1297/1928, riguardava all'allontanamento
definitivo dell'alunno con problemi psichici dalle normali classi e la sua
assegnazione a classi differenziali.
- Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge n.
118/1971 già citata, era il seguente:
"L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi
normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da
gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da
impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle
predette classi normali.
Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati
civili alle scuole medie superiori ed universitarie".