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Sent. 25/05/95 n.5748 CASSAZIONE CIVILE

Ricorso - Vizi di motivazione - Indicazioni specifiche - Necessita'. SENTENZA, ORDINANZA E DECRETO IN MATERIA CIVILE

Motivazione - Obbligo del giudice. "omissis

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

PROFILATI NAVE S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma Via A. Bertoloni 55 presso l'avv. Francesco Cefaly che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Salvatore De Vincenzi giusta procura a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

GHILOTTI AMELIO elettivamente domiciliato in Roma Via L. Dehon 50 presso l'avv. Carlo Bartolomeo Romeo, rappresentato e difeso dagli avvocati E. Perego e F. Pellizzoni giusta delega in calce al presente controricorso.

Controricorrente

Per l'annullamento della sentenza del Trib. di Brescia del 25/2/93 - 3/3/93 R.G. 6250/91;

udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 22/9/94 dal Cons. Dr. Evangelista;

udito l'avv. Perego;

udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Antonio Buonaiuto che ha concluso: accoglimento del 3^ motivo e il rigetto del resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 3 marzo 1993 e notificata all'odierna ricorrente il 16 marzo 1993, il Tribunale di Brescia, riformando la decisione del locale Pretore, condannava la s.p.a. Profilati Nave al pagamento, in favore di Ghilotti Amelio, di una somma pari all'11% dell'importo di sei annualita' della retribuzione di fatto da quest'ultimo percepita, in costanza del suo rapporto di lavoro subordinato con la detta societa', nell'anno 1982.

Osservava, in particolare,, il tribunale che:

- ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. per i dirigenti delle aziende industriali, applicabile al suddetto rapporto, la datrice di lavoro era obbligata a stipulare, per l'ipotesi di infortunio del lavoratore, un contratto di assicurazione che garantisse a questi il pagamento di una somma calcolata con applicazione, sul capitale assicurato, di una percentuale pari a quella dell'invalidita' subita per effetto dell'infortunio stesso;

- la citata disposizione doveva interpretarsi nel senso che l'ivi previsto obbligo aveva ad oggetto un contratto di assicurazione per conto del lavoratore, tale cio' da rendere quest'ultimo titolare, in presenza dell'evento lesivo, del reddito all'indennizzo;

- nella specie, invece, la societa' datrice di lavoro aveva stipulato un contratto dal quale risultava essa medesima beneficiaria della prestazione assicurativa, cio' che la rendeva inadempiente all'obbligo de quo esponendola all'azione risarcitoria dell'interessato per il conseguimento dell'indennizzo dovutogli;

- d'altra parte, quand'anche la clausola del contratto collettivo fosse stata interpretabile nel senso di imporre all'azienda il pagamento dell'indennizzo e di consentire la rivalsa nei confronti dell'assicuratore, ugualmente nel comportamento della Profilati Nave s.p.a. sarebbero stati ravvisabili gli estremi di un inadempimento, poiche' questa, pur avendo stipulato un contratto di assicurazione che no consentiva all'infortunato l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, aveva poi omesso di provvedere direttamente al pagamento dell'indennizzo.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la s.p.a. Profilati Nave sulla base di tre motivi, cui resiste il Ghilotti con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso, la s.p.a. Profilati Nave lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. osservando che, mentre in appello il Ghilotti aveva chiesto ritenersi la durata decennale del termine prescrizionale del diritto vantato, trattandosi di prestazione previdenziale connessa ad un rapporto di lavoro, laddove il primo giudice aveva ascritto la fattispecie ad ipotesi di responsabilita' aquiliana e fatta applicazione del piu' breve termine di prescrizione per questa vigente, i giudici del gravame, decidendo la controversia sull'assunto di un preteso inadempimento della societa' datrice di lavoro alle obbligazioni nascenti dal contratto collettivo, ha emesso una pronuncia che travalica i limiti delle questioni devolute con l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.

Col secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ., addebitando al tribunale di avere quantificato nella misura dell'11% l'invalidita' indennizzabile, senza che fosse dal lavoratore fornita alcuna specifica prova al riguardo e soltanto sulla base degli accertamenti effettuati dall'INAIL, per i diversi fini del rapporto assicurativo con l'Istituto stesso.

Col terzo motivo si duole della violazione, anche in relazione all'art. 1891 cod. civ., della disposizione collettiva di previsione dell'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla sopra descritta copertura assicurativa antinfortunistica del dipendente, ed addebita al Tribunale di non aver tenuto conto di tutte le clausole del contratto stipulato ai fini di siffatta copertura e, in particolare, di quella che, subordinando all'assenso dell'avente diritto, il pagamento della prestazione in favore del contraente, dimostra chiaramente la riconducibilita' del rapporto allo schema dell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Il primo motivo e' infondato perche', essendo in contestazione il tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie, l'assunto sostenuto con l'atto di appello corca l'operativita' della prescrizione decennale, in luogo di quella piu' breve applicata dal primo giudice, non poteva esimere i giudici del gravame dalla qualificazione giuridica dei fatti dedotti, al fine, appunto, dell'identificazione del regime prescrizionale del diritto vantato dal lavoratore. E tale compito questi ultimi hanno effettivamente assolto allorche', escludendo la natura aquiliana della responsabilita' della datrice di lavoro, ne hanno affermata, senza alcuna violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, quella contrattuale, con la conseguente negazione della prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere dal lavoratore.

Infondato e' anche il secondo motivo.

Come la stessa ricorrente ammette, il giudice di appello ha fondato le sue determinazioni circa il grado dell'invalidita' subita dal lavoratore per effetto di infortunio sugli accertamenti eseguiti dall'INAIL ai fini degli adempimenti di sua competenza: il che non comporta alcuna violazione dell'art. 2697 cod. civ., poiche' non implica ne' un riconoscimento del diritto senza prova dei relativi fatti costitutivi, ne' adozione, al riguardo, di criteri di distribuzione dell'onere probatorio resistiti dalla disciplina da detta norma stabiliti.

Quanto, poi, al profilo dei vizi di motivazione, deve rilevarsi che esso risulta inammissibile sotto un duplice profilo, cioe' sia per la sua genericita', sia per l'incidenza in ambito di apprezzamenti tipicamente riservati al giudice del merito.

Sotto il primo aspetto, invero, il ricorso e' carente in quanto non contiene alcuna specifica indicazione dei fatti e delle circostanze la cui valutazione avrebbe potuto, in ipotesi, indurre il giudice a quo a diverse conclusioni in punto di entita' del danno alla persona, laddove costituisce ius receptum che, al fine di far valere, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, e' necessario che il ricorrente indichi specificamente (e non gia' soltanto per relationem, richiamando gli atti delle pregresse fasi processuali) i fatti e le circostanze di cui trattasi, onde consentire al giudice di legittimita' il controllo sulla loro decisivita': controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve, appunto, avvenire sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative (v., per tutte, Cass. 18 settembre 1986, n. 5656).

Per quanto riguarda il secondo aspetto, il ricorso assume l'inattendibilita' - a fini di giudizio sull'entita' del danno alla persona determinato da infortunio sul lavoro e di erogazione dell'indennizzo spettante in base a contratto di assicurazione stipulato in ordinario regime privatistico - degli accertamenti sulla condizione invalidante determinata dal medesimo evento lesivo, valutato ai fini del rapporto con l'INAIL: si tratta pero' di un apprezzamento meramente soggettivo, il quale si infrange contro il rilievo che, al fine di adempiere all'obbligo di motivazione, il giudice del merito non e' tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10 maggio 1986, n. 3113; Id. 22 febbraio 1986, n. 1081; Id. 22 gennaio 1988, n. 480; Id. 16 aprile 1988, n. 2989; Id. 26 aprile 1990, n. 3476; Id. 14 giugno 1991, n. 6752; Id. 27 marzo 1993, n. 3665).

Fondato e', invece, il terzo motivo, inteso, pur senza che la sua intitolazione contenga un espresso richiamo al vizio di cui all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., a far valere, in effetti e per quanto chiaramente emerge dalla articolazione logica della censura (cio' che ne determina l'ammissibilita' ad onta della segnalata incompletezza della sola intitolazione: cfr., ex plurimis, Cass. 16 aprile 1988, n. 2989; Id., 8 giugno 1984, n. 3450; Id. 17 gennaio 1983, n. 724; Id. 25 ottobre 1982, n. 5568), un difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude che il contratto di assicurazione stipulato in forza di specifico obbligazione nascente dalla contrattazione collettiva costituisce puntuale adempimento dell'obbligazione stessa.

La ricorrente non contesta l'assunto del tribunale, secondo cui tale obbligazione aveva ad oggetto la stipulazione di un contratto del tipo previsto dall'art. 1891 cod. civ., cioe' di una assicurazione per conto altrui; lamenta, invece, la mancata considerazione di circostanze decisive al fine di fare riconoscere la sussistenza di un puntuale adempimento: ed in tali limiti la doglianza e' da condividere.

Invero la tesi, fatta propria dal giudice del merito, della non riconducibilita' al tipo contrattuale suddetto dell'assicurazione stipulata in favore del Ghilotti, procede da una lettura palesemente parziale ed incompleta della stessa clausola cui e' stata affidata la dimostrazione di quella tesi. Esattamente la ricorrente fa rilevare che si trattava di clausola non contenente soltanto la previsione di attribuzione della prestazione assicurativa al contraente, ma espressamente condizionante siffatta attribuzione al "previo assenso scritto dagli aventi diritto".

Si tratta di circostanza di valore sicuramente decisivo, poiche', in astratto e salvo diversi e contrari elementi di valutazione che dovessero emergere da nuovo esame del punto, soltanto nello schema contrattuale proprio dell'assicurazione per conto di chi spetta - che attribuisce i diritti derivanti dal contratto direttamente all'assicurato, consentendone, tuttavia, al contraente l'esercizio quando vi sia consenso espresso del primo - trova giustificazione la suddetta condizione che la polizza assicurativa de qua esigeva per consentire la devoluzione della prestazione assicurativa alla societa' datrice di lavoro.

Si impone, di conseguenza, la cassazione dell'impugnata sentenza con rimessione della causa ad altro giudice, perche' riesamini, tenendo conto dell'intero contesto della surriferita clausola contrattuale, come di ogni altro elemento interpretativo utile ai sensi delle regole legali di ermeneutica stabile dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., la questione se l'assicurazione de qua sia effettivamente riconducibile al modello delineato dall'art. 1981. Allo stesso giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Crema, si rimette anche, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., la pronuncia sulle spese processuali al presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due.

Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, per nuovo esame e per la pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di legittimita', al Tribunale di Crema.

Cosi' deciso in Roma il 22 settembre 1994.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 25 MAG. 1995