L'opposizione di terzo è prevista dall'art. 404 c.p.c. ed è di due forme: l'opposizione di terzo ordinaria e l'opposizione di terzo revocatoria. Ciascun tipo di opposizione ha una propria forma ed è soggetta a termini e presupposti di proponibilità diversi. L'opposizione di terzo ordinaria si può proporre da un terzo quando questi sia titolare di un diritto assolutamente incompatibile con quello dichiarato nella sentenza dichiarata "inter alios" ovvero un diritto dipendente dal titolo in base al quale il diritto dichiarato nella sentenzza fu fatto valere. Infatti tali terzi, pur non subendo un danno diretto dalla sentenza, potrebbero subire un danno indiretto in seguito alle dificoltà che gli stessi potrebbero incontrare nell'esercitare tale diritto. (Es. il conduttore di un immobile in seguito a sentenza di rilascio di un immobile contro il locatore). Il pregiudizio deve comunque derivare dalla efficacia diretta del giudicato e non dall'efficacia indiretta o riflessa; ciò significa che il terzo deve possedere un diritto autonomo capace di essere tutelato autonomamente. Non è necessario che il pregiudizio sia attuale: esso infatti potrebbe derivare dal momento di esecuzione della sentenza e quindi la tutela è anticipata al momento in cui questa diviene irrevocabile o quando la stessa diviene esecutiva. Questo tipo di opposizione ha natura di "azione di accertamento negativo" che tende a far dichiarare illegittima la sentenza che pregiudica il diritto del terzo. Questo significa che bisogna preventivamente accertare l'esistenza del diritto del terzo e contemporaneamente o successivamente compiere un accertmento negativo del diritto altrui. Quando viene dichiarata l'illegittimità della sentenza questa non può essere eseguita nei confronti del terzo e quindi, sempre nei suoi confronti, tolta di mezzo. L'opposizione di terzo ordinaria non è soggetta a termini. L'oopsizione di terzo revocatoria è quella concessa ai terzi, siano essi creditori o aventi causa, che subirebbero un pregiudizio di fatto, quando l'emanazione di una sentenza contro il loro debitore o dante causa, fosse pronunciata per effetto di dolo o collusione a loro danno. Quanto alla natura giuridica di tale forma di opposiozione, va rilevato che essa non è altro che l'azione revocatoria o pauliana (art. 2901 c.c.) applica ai giudizi. Essa deve essere proposta entro trenta gironi dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la collusione.
La decisione della causa potra portare a tre diverse conclusioni: Dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e conseguente condanna dell'opponente al pagamento di una pena pecuniara; Accoglimento dell'opposizione con conseguente dichiarazione di illegittimità della sentenza nei confronti del terzo potendo giungere, se necessario, alla netraulizzazione, fra le parti originarie, della sentenza se necessario.
Questo non significa che la sentenza viene annullata: essa continuerà ad esistere tra le parti ed esplicherà i suoi effetti nel momento in cui cesserà il pregiudizio per il terzo. La sentenza pronunciata sull'opposizione sarà impugnabile con tutti i mezzi ai quali era soggetta la sentenza impugnata, ed anche con opposizione da parte di altri terzi.
Si è sentita la necessità dell'opposizione di terzo nel processo amministrativo italiano. Infatti gli effetti negativi della sentenza, nonostante la previsione dell'art. 2909 c.c. (l'accertamento del contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa) non esclude che a carico di terzi si verifichino effetti riflessi della pronuncia giudiziale. La dottrina italiana ha più volte messo in rilievo che codesto articolo opera in maniera ridotta nel processo amministrativo, in quanto la sentenza che annulla l'atto impugnato travolge immediatamente tutte le situazioni giuridiche che da questo dipendono. E' pur vero che il titolare di un interesse legittimo non può far valere in separata sede il suo interesse legittimo, così come avviene per il processo civile e come sopra riportato, altrimenti si finirebbe, in questo caso ,col confondere il diritto soggettivo con l'interesse legittimo. Oggi il processo amministrativo si sta evolvendo verso una direzione che rispecchia più intimamente un processo di parti, nonostante mantenga le caratteristiche del processo d'impugnazione dell'atto amministrativo, che cerca di dare massimo spazio agli interessi sostanziali dedotti in giudizio: ciò in conformità alla tendenza di non considerare più il pubblico potere in posizione preminente nei confronti dell'individuo e di porlo in condizione paritaria nei confronti dello stato.
Dr. Alessandro Ludovici