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VOCE
Difensori (nel processo penale)
Nullita'
CODICI
CPPATT00029/00;
CPP 00178/00;
CPP 00179/00;
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente
" Renato OLIVIERI Rel. Consigliere
" Ennio MALZONE "
" Vincenzo COLARUSSO "
" Nicola COLAIANNI "
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del Pretore di Oristano il 27-2-96
Sentita la relazione fatta dal Consigliere R. Olivieri
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi
inammissibile il ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Pretore di Oristano ha
applicato, a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la
pena di lire 3.475.000 di multa .- di cui lire 3.375.000 in
sostituzione di mesi uno e giorni quindici di reclusione a Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Il ricorso e' fondato.
Come questa Corte Suprema ha piu' volte statuito, il praticante
procuratore legale iscritto nel registro dei patrocinatori nanti le
Preture non puo' essere nominato difensore di ufficio perche' non
iscritto negli "albi" professionali previsti dall'art. 29
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; ed in caso
contrario si verifica una nullita' di cui all'art. 178 lett. c)
c.p.p., assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 stesso codice
(v. sez. IV 12-7-94 imp. Bartolomucci e sez. V. 27-1-93 imp.
Gallinaro).
Nel caso di specie l'imputato e' stato sempre assistito di ufficio
da un praticante procuratore legale abilitato al patrocinio nanti le
Preture, e si e' verificato la nullita' assoluta sopra indicata.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio e gli atti debbono essere trasmessi, per l'ulteriore corso di
Giustizia, al Pretore di Oristano.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio ed ordina trasmettersi
gli atti al Pretore di Oristano per l'ulteriore corso.
Cosi' deciso in Roma il 19 dicembre 1996.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 16 GEN. 1997