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Sent. 19/12/1996 n.3201 Sez. IV

VOCE

Difensori (nel processo penale)

Nullita'

CODICI

CPPATT00029/00;

CPP 00178/00;

CPP 00179/00;

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente

" Renato OLIVIERI Rel. Consigliere

" Ennio MALZONE "

" Vincenzo COLARUSSO "

" Nicola COLAIANNI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a Terralba il 24-5-76

avverso la sentenza del Pretore di Oristano il 27-2-96 Sentita la relazione fatta dal Consigliere R. Olivieri Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

OSSERVA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata il Pretore di Oristano ha applicato, a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di lire 3.475.000 di multa .- di cui lire 3.375.000 in sostituzione di mesi uno e giorni quindici di reclusione a quale responsabile del delitto di concorso in tentativo di furto aggravato, commesso in Oristano il 25-2-96.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il che deduce la nullita' della medesima per essere stato egli assistito, nel corso di tutto il procedimento, da un difensore nominato d'ufficio e scelto fra gli iscritti al registro dei praticanti procuratore legale abilitati al patrocinio soltanto nanti le Preture.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' fondato.

Come questa Corte Suprema ha piu' volte statuito, il praticante procuratore legale iscritto nel registro dei patrocinatori nanti le Preture non puo' essere nominato difensore di ufficio perche' non iscritto negli "albi" professionali previsti dall'art. 29 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; ed in caso contrario si verifica una nullita' di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 stesso codice (v. sez. IV 12-7-94 imp. Bartolomucci e sez. V. 27-1-93 imp. Gallinaro).

Nel caso di specie l'imputato e' stato sempre assistito di ufficio da un praticante procuratore legale abilitato al patrocinio nanti le Preture, e si e' verificato la nullita' assoluta sopra indicata.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi, per l'ulteriore corso di Giustizia, al Pretore di Oristano.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio ed ordina trasmettersi gli atti al Pretore di Oristano per l'ulteriore corso.

Cosi' deciso in Roma il 19 dicembre 1996.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 16 GEN. 1997