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Cassazione penale. Sent. n. 20362, Sez. III, del 19-5-2001

Misure cautelari personali - Riesame - Rinuncia al gravame - Conseguente pronuncia di inammissibilità non impugnata - Vizi del procedimento di riesame per intempestiva trasmissione degli atti - Rilevanza -Esclusione - Fondamento

- In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali, la formazione del giudicato cautelare, conseguente all'ordinanza di inammissibilità per rinuncia proposta dall'avente diritto e non impugnata per cassazione, priva di ogni rilevanza il vizio del procedimento di riesame determinato dall'intempestiva trasmissione degli atti, atteso che tale trasmissione non è fine a se stessa, ma ha funzione strumentale rispetto alla decisione.