Aggiungi Guidaldiritto.it ai preferiti

Fai di Guida al Diritto la tua pagina predefinita cliccando qui.

Demolizione di un immobile costruito senza concessione edilizia e costruzione abusiva. Acquisizione al patrimonio indisponibile dello stato. CORTE DI CASSAZIONE Cass. penale, sez. III, 20-02-1980 (15-10-1979), n. 2528, Cass. penale, sez. III, 27-10-1983 (18-05-1983), n. 8935, Cass. penale, sez. VI, 28-05-1985 (25-01-1985), n. 5368, Cass. penale, sez. III, 18-12-1998 (C.C. 05-11-1998), n. 2882.

Cass. penale, sez. III, 18-12-1998 (C.C. 05-11-1998), n. 2882

Pres. Tonini Pm - Rel. Fiale A - P.M. (conf.) - Imp. Frati D

EDILIZIA - IN GENERE - Costruzione abusiva - Vendita a terzi del manufatto - Demolizione ex art, 7 legge 47 del 1985 - Impossibilità - Esclusione.

La demolizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile abusivamente edificato. L'eventuale acquirente (reale o simulato) dell'immobile abusivo subirà le conseguenze della demolizione - allo stesso modo in cui subisce gli effetti della acquisizione gratuita del manufatto con la relativa area di sedime al patrimonio indisponibile del Comune, ex art. 7, terzo comma, legge 47 del 1985 - e potrà rivalersi, nelle sedi competenti, nei confronti del venditore.

Cass. penale, sez. VI, 28-05-1985 (25-01-1985), n. 5368

Pres. DATTILO B - Rel. ALIANO V - P.M. (DIFF)BRACCI - Imp. RAMUNDO

Edilizia - Vigilanza sulle costruzioni - Sospensione condizionale della pena - Subordinata alla demolizione della costruzione abusiva - Casi di legittimità ed illegittimità.

Reato - Estinzione (cause di) - Sospensione condizionale della pena - Subordinata alla demolizione della costruzione abusiva - Casi di legittimità ed illegittimità.

Pena - Sospensione condizionale - Subordinata alla demolizione della costruzione abusiva - Casi di legittimità ed illegittimità.

In materia di reati edilizi, deve considerarsi illegittima la pronuncia che subordina la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo quando l'ordine di demolizione, sia pure indiretto, impartito dal giudice penale attraverso l'apposizione della condizione, può effettivamente interferire con le potestà discrezionali riconosciute al sindaco dall'art. 15 legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilità dei suoli, in particolare con quella di disporre l'acquisizione dell'opera al patrimonio indisponibile del comune. La pronuncia medesima deve essere, invece, considerata legittima qualora l'autorità amministrativa sia rimasta inerte di fronte all'abuso edilizio, non adottando alcun provvedimento e non dando neppure inizio all'attività sanzionatoria.

Cass. penale, sez. III, 27-10-1983 (18-05-1983), n. 8935

Pres. PINNARO' S - Rel. IANNACCONE P - P.M. (PARZ DIFF)FURINO - Imp. TANCREDI

Edilizia - Vigilanza sulle costruzioni - Sospensione condizionale della pena - Subordinata all'adempimento dello obbligo di demolizione della costruzione abusiva - Illegittimità dell'obbligo - Ratio.

Reato - Estinzione (cause di) - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione all'adempimento di obblighi - Materia edilizia - Subordinazione alla demolizione del fabbricato abusivo - Illegittimità - Ratio.

Pena - Sospensione condizionale - Subordinazione allo adempimento di obblighi - Materia edilizia - Subordinazione alla demolizione del fabbricato abusivo - Illegittimità - Ratio.

Il giudice non può subordinare in materia urbanistica, il beneficio della sospensione della pena alla demolizione della costruzione abusiva perché la potestà di ordinare tale demolizione spetta esclusivamente al sindaco. Appare evidente che, ove dovesse riconoscersi anche al giudice la stessa potestà, sia pure entro l'ambito dell'esercizio della facoltà di ordinare che la pena resti sospesa, condizionatamente all'attuazione della misura sanzionatoria amministrativa, verrebbe sottratta al sindaco la possibilità di esercitare una o più delle potestà discrezionali che gli attribuisce l'art. 15 della legge n. 10 del 1977 (tra cui quella di fissare il termine per la demolizione, quella di ordinare l'acquisizione gratuita della opera non demolita e dell'area su cui essa insiste al patrimonio indisponibile del comune per utilizzarlo a fini pubblici, e quello infine di valutare se l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici.

Cass. penale, sez. III, 20-02-1980 (15-10-1979), n. 2528

Pres. SCIARAFFIA M - Rel. MACALUSO GB - P.M. (CONF)MONTELEONE - Imp. TUSCANO

Edilizia - Licenza di costruzione - In genere - Costruzione abusiva - Confisca - Esclusione - Argomentazione in base alla legge sulla edificabilità dei suoli.

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Edilizia - Costruzione abusiva - Confisca - Esclusione - Argomentazione in base alla legge sulla edificabilità dei suoli.

Deve escludersi, anche in base alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli, che l'autorità giudiziaria possa disporre la confisca delle opere costruite abusivamente, perché in tal caso le opere verrebbero devolute allo stato, e ciò sarebbe in contrasto con il disposto di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge che prevede l'acquisizione di tali opere al patrimonio indisponibile del comune.