Qui di seguito è riportata la seguente sentenza penale.


SENTENZA n. 7498, Sez. V, del 27-06-2000: pubblicazione di un intervista e responsabilità del giornalista per eventuali contenuti diffamatori della pubblicazione.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, con riferimento alla pubblicazione di un'intervista, il giornalista non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall'intervistato, soltanto perché l'eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, ma deve altresì (a parte la loro falsità) accertare che non difetti il requisito della continenza e, cioè, che esse non consistano in insulti ovvero in espressioni gratuite, non necessarie, volgari, umilianti o dilegianti, ovvero siano affermazioni in sé diffamatorie. In tali casi il giornalista, sia perché ha creato l'evento "intervista", sia ha perché formulato, d'accordo o meno con il dichiarante, domande allusive, suggestive o provocatorie, che presuppongono determinate risposte assumendo come propria la prospettiva di quest'ultimo, con la loro propalazione diviene o dissimulato coautore dell'eventuali dichiarazioni diffamatorie ovvero strumento consapevole di diffamazione altrui. Deve pertanto ritenersi che non sussiste un "Dovere" del giornalista di riportare fedelmente le dichiarazioni rese da un soggetto pubblico, anche se le stesse integrino gli estremi della contumelia; al contrario ,all'interesse pubblico della conocscenza sono estranee quelle "notizie" distolte dal fine della formazione della pubblica opinione e volte, invece, a soddisfare - attraverso la violazione della sfera morale dei singoli - la curiosità del pubblico anche con il riferire fatti costituenti chiaro pettegolezzo ed offesa in ogni caso inutile, in quanto non pertinente alla notizia.