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Legge 16/12/1999 n. 00000479

AVVOCATI E PROCURATORI

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI INDENNITA' SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE

Art. 7. 1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attivitą professionale ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

b) negli affari penali:

1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'art. 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'art. 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'art. 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'art. 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'art. 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'art. 648 del codice penale.