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Sent. 20/01/87 n.473

SPESE GIUDIZIALI (IN MATERIA CIVILE)

Potere discrezionale del giudice - Condizioni - Insindacabilita' del giudizio - Limiti.

CODICI

CC 2697/00;

CPC 91/00;

CPC 92/00;

CPC 327/00;

CPC 416/00;

LEGGI

L. n. 903 21/07/1965 art. 22

VOCE

SPESE GIUDIZIALI (CIVILE)

SOMMARIO

Controversie sulle pronunce in materia di spese

Regolamento delle spese

Regolamento delle spese

Regolamento delle spese

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati

"omissis"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

NAZZARO Filomena, elettivamente domiciliata in Roma Via Cesio Basso, 15 presso l'Avv. Sergio Cersomino rappresentata e difesa dall'Avv. Giannino Celentano giusta procura speciale a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS -

Intimato

e sul secondo ricorso n. 3614-83 prposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - in persona del Presidente Pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma - Via della Ferzza, 17 presso gli Avv.ti Giovanni Belloni, Pasquale Vario e Fabrizio Ausenda che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

NAZZARO Filomena, come sopra elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa;

Controricorrente al ricorso incidentale

Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Foggia in data 21-10-1982 Dep. il, giorno 1-2-1983 (R.G. n. 1178-81);

udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 15-1-1986 - la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Ponzetto;

udito il P.M. nella persona del Sost.Proc.Gen.Dott. Renato Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilita' del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Filomena Nazzaro, nata il 6 novembre 1935, titolare di pensione di invalidita' con decorrenza dal maggio 1978, chiedeva con ricorso del 14 ottobre 1978 al Pretore di Foggia, dopo l'infruttuoso esperimento della procedura amministrativa, che venisse riconosciuto il suo diritto alla pensione di reversibilita', quale figlia superstite di Maria Caterina Di Taranto, la quale gia' usufruente di pensione di vecchiaia, era deceduta il 5 agosto 1974, mentre essa Filomena Nazzaro era inabile a proficuo lavoro.

L'adito Pretore, assunta consulenza medico-legale (dalla quale risultava che il quadro patologico riscontrato - osteopatia rarefacente congenita con modesta limitazione funzionale agli arti superiori, esiti di isterectomia annessiectomia, sindrome ansiosa - non era tale da comportare la assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro alla data del decesso della madre), andava in diverso avviso rispetto all'Ausiliario da lui nominato ed accoglieva la domanda con il favore delle spese.

Su appello dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Tribunale di foggia disponeva la rinnovazione della consulenza di ufficio, e poiche' il nuovo consulente concludeva nel senso che la Nazzaro versava nell'impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, avendo riguardo essenzialmente alle condizioni di non uso della mano destra e di uso insufficiente della mano sinistra, avvertiva la necessita' di procedere ad ispezione diretta degli arti della paziente e, constatato il deficit (nessun dito - salvo uno - della mano destra nella flessione poteva raggiungere il palmo e,nella maggioranza, le dita si arrestavano in media a due centimetri dal palmo), con sentenza 21 ottobre 1982 - 1 febbraio 1983, rigettava l'appello, dando anche atto della precisazione per cui non si trattava di osteopatia sistemica o congenita, bensi' di discontroplasia circoscritta alla mano ed al polso di destra, ferme tuttavia le conseguenze funzionali.

Con riferimento alla "particolarita' della fattispecie" il tribunale compensava le spese. Ha proposto ricorso principale l'assicurata, deducendo unico motivo di annullamento (parziale), cui resiste mediante controricorso l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, proponendo con il medesimo atto anche ricorso incidentale, affidato pure questo motivo unico, cui resiste a sua volta mediante controricorso la Nazzaro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devesi preliminarmente predisporre la riunione dei ricorsi n. 2589 Reg. Gen. anno 1983 (principale) e n. 3614 Reg. Gen. anno 1983 (incidentale), in quanto proposti avverso la medesima sentenza 21 ottobre 1912 - 1 febbraio 1983 del Tribunale di Foggia.

Priorita' logica, ai fini della disanima, devesi riconoscere al ricorso incidentale dell'Istituto, che con l'unico complesso motivo (incidente sulla decisione del tribunale per la interezza del dispositivo) denuncia "violazione dell'art. 22 l. 21 luglio 1965 n. 903" e "omessa motivazione sul punto decisivo della controversia"; cosicche', appunto sotto il profilo logico, a questa doglianza si pospone quella della Nazzaro, che si rivolge esclusivamente contro la pronuncia di compensazione delle spese del grado nella sentenza che in principalita' ha rigettato l'appello dell'Istituto.

Orbene, l'appello incidentale, pur osservante (secondo la sua natura autonoma) del termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c. rispetto alla data di deposito della sentenza del Tribunale di Foggia (non notificata) e pertanto ammissibile in rito, deve essere disatteso per il merito del suo contenuto, nel senso che si va a spiegare.

Invero gli argomenti addotti a sostegno della censura non pongono neppur minimamente in discussione, sotto profili di legittimita', l'accertamento del giudice del merito circa la sussistenza del requisito dell'inabilita', ma si polarizzano sul punto del non essere stata spesa neppure una parola "dai giudici del merito" circa il sussistere dell'altro requisito per il riconoscimento del diritto della pensione di reversibilita': quello della vivenza, della Nazzaro, a carico della madre pensionata.

Riconosce, implicitamente l'I.N.P.S. che l'essenza di questo requisito non fu eccepita in modo particolare ed espresso dall'Istituto stesso, ma, al possibile rilievo sul punto, obietta che l'accertamento su tale oggetto avrebbe dovuto formare, in ogni caso, materia di indagine, in quanto trattasi di elemento esaminabile gia' in virtu' della domanda attorea, siccome riguardante la "res in iudicium deducta", talche' il giudice deve tenerne conto indipendentemente dalle deduzioni (specifiche) delle parti, sussistendo il suo potere-dovere di rilevare anche d'ufficio la mancanza dei requisiti di legge condizionanti la efficacia, costituzione e modificazione della pretesa fatta valere.

I rilievi su accennati, non privi di un'astratta validita' per diversa situazione processuale, non possono essere condivisi nella concreta fattispecie con riguardo allo stato processuale della controversia.

Bene ha messo in evidenza il Tribunale, nella narrativa dell'impugnata sentenza, che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale propose appello "deducendo con unico complesso motivo l'erroneita' della valutazione compiuta dal primo giudice del quadro patologico, quale emerso dalle indagini cliniche eseguite da esso istituto e dal consulente tecnico: quadro patologico che, se pote' consentire alla ricorrente il riconoscimento della pensione di invalidita' a carico della gestione speciale degli artigiani, non puo' peraltro indurre a ritenere la Nazzaro inabile a qualsiasi lavoro proficuo, stante la diversita' dei due istituti".

Su questo motivo unico - in cui veniva restringersi il "thema decidendum" per il principio "tantum devolutum, quantum appellatum", attesoche' ad altri punti l'indagine non poteva estendersi, in quanto non compresi neanche implicitamente nell'oggetto della specifica doglianza, ne' a questo necessariamente connessi o dal medesimo dipendenti (cfr. Cass. 6 maggio 1980 n. 2984) - doveva portare ed ha portato la sua disamina il giudice di appello, che dopo nuova consulenza ha rigettato l'appello.

Cio' implica che - sebbene il giudice di primo grado, anche in mancanza di contestazioni specifiche (quali in linea di principio sarebbero state eventualmente da porsi, in una puntuale osservanza del disposto di cui al II comma dell'art. 416 c.p.c.), avrebbe potuto o dovuto verificare d'ufficio tutti i requisiti giustificativi della domanda e le eventuali carenze probatorie, da eliminarsi (se possibile) nel rispetto del principio "onus probanti ei incumbit qui dicit" (art. 2697 c.c. - vedasi tuttavia circa la sfera ed i presupposti di applicazione ancora Cass. 12 giugno 1969 n. 2941, che da' rilevanza a quanto sia rimasto incontrastato nel senso che non sarebbe piu' necessario una specifica prova a tale riguardo), quindi, anche per l'altro degli accennati requisiti - ogni questione e possibilita' di rilievo al suddetto riguardo, della vivenza a carico, sono rimaste precluse gia' nel giudizio di appello, ne' possono ora sottoporsi al Giudice di legittimita' sotto la specie del difetto di motivazione.

E' appena il caso di aggiungere che il caso del giudicato interno (se fosse proprio il dare questa denominazione ad una preclusione che va ad incidere su un capo unico) non sembra atteggiarsi diversamente (per quanto interesserebbe la fattispecie), dal giudizio esterno, relativamente al quale piu' in particolare e' stato sancito che "il giudicato si forma sulle questioni risolte, sugli accertamenti compiuti e sulle statuizioni adottate, e, in caso di giudicato implicito, su questioni che rispetto a quella espressamente decisa si trovano in relazione di causa ad effetto o di dipendenza necessaria". (Cass. 22 giugno 1982 n. 3814).

Dovendosi rigettare per le considerazioni sopra svolte il ricorso incidentale (a nulla rilevando, in contrario, che per l'oggetto si tratterebbe di eccezione impropria) dell'I.N.P.S., viene in considerazione il motivo unico dell'appello principale della Nazzaro, che come accennato per la sostanza, denuncia "omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c." con riguardo alla pronunciata compensazione delle spese del giudizio di appello, motivata - dicesi, dalla Nazzaro - "genericamente ed , con solo, riferimento alla "particolarita' della fattispecie", senza ulteriore precisazioni, sicche' non sarebbe dato in alcun modo comprendere in che cosa consista la particolarita'. Il motivo e' fondato.

Ai principi giurisprudenziali, cui si e' richiamato l'appellante Nazzaro, e' il caso di opporre Cass. 14 gennaio 1983 N. 288, per cui "l'art. 91 c.p.c. nel collegare l'onere delle spese alla soccombenza, impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; ma al di fuori di questa ipotesi, il regolamento delle spese processuali e' rimesso al potere discrezionale del giudice, al cui prudente ed insindacabile criterio sono riservati anche l'accertamento e la valutazione dei giusti motivi, in considerazione dei quali le spese medesime possono essere totalmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; tuttavia l'insindacabilita' di tale giudizio trova un limite nel caso in cui i motivi indicati dal giudice per l'applicazione del criterio della compensazione siano erronei o illogici e quindi inidonei a sorreggere una decisione che attui un regolamento delle spese diverso da quello basato sulla mera soccombenza"

Nella specie non ricorrono ne' erroneita', ne' illogicita' nella motivazione riferita "alla particolarita' della fattispecie"; motivazione succinta, ma pregnante, evincendosi dal testo della sentenza del Tribunale (narrativa compresa) come si trattasse appunto di un caso particolare e posto al limite di una valutazione favorevole, sebbene correttamente attribuita.

Configurandosi un contrasto di valutazioni, il Collegio avverti' il bisogno di un'ispezione diretta ed anche questa integro' una particolarita', valutabile discrezionalmente dal giudice di appello.

Alla soccombenza reciproca delle parti di questo giudizio di legittimita' si adegua, per il disposto dell'art. 92, II comma c.p.c., la compensazione totale delle relative spese.

P.Q.M

La Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, riunisce i ricorsi n. 2589 (R.G. anno 1983 e 3614-R.G. stessso anno 1983), rigetta il ricorso principale proposto da Filomena Nazzaro ed altresi ' il ricorso incidentale proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale; compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente giudizio.

Roma, 15 gennaio 1986.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 GENNAIO 1987