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Sent. 19/06/87 n.5413 SPESE GIUDIZIALI (IN MATERIA CIVILE)

Compensazione parziale o totale - Poteri del giudice - Discrezionalita' - Obbligo di motivazione - Esclusione - Limiti - Motivazione perplessa - Rilevanza - Censurabilita'.

CODICI

CPC 91/00;

CPC 92/00;

CPC 429/00;

LEGGI

L. n. 824 09/10/1971 art. 3

L. n. 336 24/05/1970

VOCE

SPESE GIUDIZIALI (CIVILE)

SOMMARIO

Controversie sulle pronunce in materia di spese

Regolamento delle spese

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

MONTARELLA LUCIA, MONTARELLA PAOLA, MONTARELLA GIACOMO elett. dom. in Roma presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Tiscornia per procura speciale in calce al ricorso;

Ricorrenti

contro

ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA - ENEL - Comp. di Torino in persona del Direttore pro-tempore elett. dom. in Roma via Girolamo da Carpi 6 presso l'avv. Pietro Guerra rappresentatoa e difeso dagli avv. Sergio Vinciguerra e Umberto Monacciani per procura speciale atti notar D. Picca del 25-7-84 N^ 23969 REP.;

Controricorrente

per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Torino del 22-3-21-4-84 N^ 1309-82 R.G.;

udita nella pubblica udienza del 3-12-86 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Gentile Rapone;

udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Antonio Martinelli che ha concluso: rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21-6-72 Montarella Benito conveniva avanti al Tribunale di Genova l'ENEL al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di fruire dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 24.5.70 n. 336 in favore degli ex combattenti.

L'attore, quale impiegato della categoria Bs alle dipendenze del convenuto aveva domandato l'attribuzione di tutte le provvidenze disposto dalla suddetta legge ed il collocamento a riposo anticipato. Poiche' la domanda era stata accolta solo in parte, esso istante, affetto da gravi infermita', aveva chiesto ed ottenuto il collocamento a riposo per invalidita' con decorrenza dal mese di Febbraio 1971.

Rimasta vana ogni successiva sollecitazione rivolta all'ENEL era ricorso al magistrato affinche' fosse dichiarato che gli spettavano il conferimento della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta e il collocamento a riposo anticipato, con tutti i conseguenti effetti economici.

Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva all'accoglimento della domanda, osservando che l'art. 3 comma primo e secondo della legge 9.10.71 n. 824, contenente le norme di attuazione e integrazione della legge n. 336-1970, ostava all'attribuzione della qualifica superiore (cioe' la categoria A-1 del gruppo A), in quanto al momento della cessazione dal servizio il Montarella era inquadrato nella piu' altra categoria del gruppo B, comprendente gli impiegati di concetto.

Sosteneva inoltre che l'attore, essendo stato collocato a riposo per invalidita', non poteva pretendere il riconoscimento del diritto al collocamento a riposo anticipato in qualita' di combattente. Il Tribunale adito accoglieva integralmente la domanda e condannava il convenuto al pagamento delle somme spettanti all'attore, in misura da liquidarsi in prosieguo di giudizio.

Il quantum veniva poi determinato in lire 3.429.779 del Giudice unico del lavoro, che, pronunciando nelle forme previste dalla legge 11.8.73 n. 553, condannava l'E.N.E.L. al pagamento della suddetta somma, oltre gli interessi legali, il risarcimento del danno da svalutazione monetaria e le spese processuali.

L'E.N.E.L. proponeva appello, invocando l'assoluzione da ogni appello, invocando l'assoluzione da ogni avversa domanda e la restituzione delle somme versate in esecuzione delle due sentenze impugnate.

Per il lavoratore, deceduto nelle more del giudizio, si costituivano gli eredi Montarella Lucia, Paola e Giacomo a mezzo del loro procuratore nel primo giudizio avv. Luigi Tiscornia, (1) e l'improcedibilita' dell'appello e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.

La Corte di Appello di Genova, respingeva l'appello proposto contro entrambe le sentenze del Tribunale e condannava l'E.N.E.L. al pagamento delle spese.

Contro la sentenza proponeva ricorso in cassazione l'E.N.E.L. con due mezzi di annullamento, a cui resistevano con controricorso gli eredi Montarella.

La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 26.2.82 n. 1255, accoglieva il primo motivo e rigettava il secondo e, in relazione al motivo accolto, cassava l'impugnata sentenza e rinviava, alla Corte di Appello di Torino.

Quest'ultima, giudicando in sede di rinvio, con sentenza in data 21-4-1984, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Genova 6-XI-74 e 28-12-74 dichiarava che non competeva a Montarella Benito il beneficio previsto dall'art. 2 comma 2^ della l. n. 336-70 del passaggio dalla categoria B 1 alla cat. A e, conseguentemente, condannava gli eredi del Montarella alla restituzione delle somme nel frattempo gia' percepite per il titolo dedotto nel giudizio e compensava interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Riteneva la Corte di Appello di Torino che - secondo il principio stabilito da questa Suprema Corte con la sentenza di rinvio in tema di benefici cosiddetti combattentistici, l'art. 3 della l. n. 824-71 (a norma del quale l'attribuzione della qualifica, classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta, secondo la previsione dell'art. 2 secondo comma della l. 24-5-1970 n. 336, e' conseguibile quando la contrattazione collettiva divida il personale in categorie, solo all'interno dei gradi di ciascuna di esse) trova applicazione estensiva pure nei casi in cui i contratti collettivi, anziche' ripartire i dipendenti secondo le tradizionali categorie funzionali (dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni) adottino analoga distinzione in base a categorie contrassegnate con lettere alfabetiche, come nel caso dei dipendenti dell'E.N.E.L., distinti nei gruppi A, B, C, D, mentre resta a detto fine irrilevante, anche nella seconda delle indicate ipotesi, ogni indagine diretta a stabilire se fra l'una e l'altra categoria o gruppo esistano o meno sbarramenti preclusivi del passaggio del lavoratore alla stregua della natura delle mansioni svolte. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli eredi del Montarella con quattro motivi.

Resiste l'E.N.E.L. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi - denunciando la violazione della l. n. 824-71, in relazione alla l. n. 336-70 - assumono i ricorrenti che la Corte di Appello di Torino ha erroneamente ritenuto che la Corte di Appello di Torino ha erroneamente ritenuto applicabile nella specie l'art. 3 della l. n. 824-71, in quanto presso l'E.N.E.L. non esiste alcun regolamento, le categorie dei lavoratori sono solo tre (A - B - C) e non quattro ed, infine, "i lavoratori capaci e meritevoli hanno aperte tutte le possibilita' di carriera, indipendentemente dai titoli di studio (art. 17 CCNL).

Con il terzo motivo - deducendo la violazione dell'art. 91 c.p.c. - assumono i ricorrenti che la Corte di appello di Torino erroneamente ha compensato tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio, senza considerare che l'E.N.E.L. era rimasto soccombente su di un'altra questione rimasta estranea al giudizio di riassunzione. Con il quarto ed ultimo motivo - denunziando la violazione dell'art. 429 c.p.c. - assumono i ricorrenti: che "la Corte non ha sentenziato come doveva perche' non ha tenuto conto delle precise indicazioni fornitele in sede orale"; che tale violazione di legge "ha causato l'errore denunciato nel precedente mezzo".

Il ricorso e' infondato.

Quanto ai primi due motivi - che, per la loro connessione, vanno congiuntamente esaminati - e' appena il caso di rilevare che la Corte di Appello di Torino ha puntualmente deciso la controversia uniformandosi al principio di diritto affermato da questa Suprema Corte con la sentenza di rinvio n. 1255-82.

Tale principio - riportato in narrativa e' stato ribadito dalle S.U. di questa Suprema Corte con la sentenza n. 5297 del 20.X.84. Nemmeno i ricorrenti hanno esposto nuove argomentazioni che possono indurre questa Corte ad un riesame della questione.

Quanto agli altri due motivi del ricorso - che pure vanno congiuntamente esaminati, per la loro connessione - devesi osservare che i giudici di appello hanno deciso tenendo presenti tutte le fasi processuali e la loro decisione in ordine alle relative spese implica una valutazione di soccombenza reciproca dell'art. 92 comma 2^ c.p.c. - incensurabile in questa sede di legittimita'.

Devesi al riguardo precisare che i giusti motivi di compensazione delle spese processuali non solo possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, dato che non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, ma, corrispondono ad una valutazione discrezionale del giudice della massima latitudine, non necessitano di specifica enunciazione, con la conseguenza della incensurabilita' in cassazione del relativo potere, salvo che, (ma nella specie non ricorre questa ipotesi) qualora i motivi stessi siano stati espliciti, la loro indicazione risulti illogica o erronea (v. per tutte, Cass. 29.X.83 n. 6466).

Per le suddette considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. I ricorrenti, in solido, vanno condannati al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M

La Corte, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in L. 26.000, oltre a L. 800.000 per onorari.

Roma, 3-12-86

(1) adde; "che eccepiva pregiudizialmente l'inammissibilita'" DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 GIUGNO 1987