Criteri per l'omologazione dei prodotti
sostitutivi dell'amianto
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1997, n. 60, Serie generale.)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
e
IL MINISTRO DELLA SANITA`
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca
norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, che prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della Sanità stabilisce con proprio decreto,
sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'art. 4, i requisiti
per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che
contengono tali materiali e individua i prodotti per i quali sia prevista la
sostituzione dei componenti di amianto;
Preso atto del parere espresso in data 3 marzo 1995dalla commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego
dell'amianto di cui all'art. 4 e ai sensi dell'art. 5, lettera d), della
medesima legge n. 257/1992 che individua i requisiti per l'omologazione dei
materiali sostitutivi dell'amianto con riferimento ai rischi sanitari ed
ambientali degli stessi;
Considerato che per rispondere ad urgenti esigenze di ordine sanitario e
ambientale è opportuno adottare un decreto che fissi i criteri per
l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto, con riferimento ai rischi
sanitari ed ambientali degli stessi, nell'attesa che vengano compiuti gli
ulteriori studi necessari per l'individuazione dei criteri per l'omologazione
dei prodotti che contengono tali materiali sostitutivi, in relazione alle
necessità d'uso e ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi;
Decreta:
Art. 1
Le imprese che alla data della pubblicazione del
presente decreto producono, importano o utilizzano materiali sostitutivi
dell'amianto e che intendono accedere alla procedura di omologazione di cui al
successivo art. 3, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato i dati di cui all'allegato 1P (se produttori o
importatori) o 1U (se utilizzatori).
Art. 2
Il materiale sostitutivo dell'amianto prodotto,
importato o utilizzato, per ottenere l'omologazione deve soddisfare
integralmente i requisiti di cui all'allegato 2.
Art. 3
Ai fini dell'omologazione, le imprese interessate sono tenute ad inviare,
unitamente ai dati di cui all'art.1, una dichiarazione giurata del legale
rappresentante dell'azienda attestante che il materiale sostitutivo (prodotto,
importato o utilizzato) rispetta integralmente i requisiti stabiliti
nell'allegato 2 del presente decreto e la veridicità dei dati comunicati ai
sensi dell'art. 1.
Art. 4
Le imprese che abbiano notificato i dati ed
inviato la comunicazione di cui agli articoli precedenti, possono apporre sui
propri materiali sostitutivi dell'amianto la dicitura: "Il materiale
prodotto/importato/utilizzato è omologato ai sensi della legge 257/1992, art. 6,
comma 2", a condizione che tali materiali siano del tutto rispondenti ai
requisiti di cui al precedente art. 2.
Art. 5
L'omologazione ha una durata di tre anni e può
essere revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato:
-
1) sulla base di nuove indicazioni fornite dalla
commissione interministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 257/1992;
-
sulla base delle proprie valutazioni tecniche in
relazione ai dati forniti dall'impresa, sentita la commissione di cui al
precedente punto;
-
a seguito di controlli effettuati dalle
competenti autorità sanitarie o ambientali da cui risulti la non rispondenza
dei dati comunicati con le effettive caratteristiche dei materiali omologati.
Art. 6
Il Ministero dell'industria cura la pubblicazione
annuale sulla Gazzetta Ufficiale di un elenco contenente i nomi delle imprese e
dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione ai
sensi del presente decreto e gli estremi relativi agli eventuali provvedimenti
di revoca
Art. 7
Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione di cui
all'art. 4 della legge n. 257/1992, può richiedere alle imprese di cui al
precedente art. 1, di inviare ulteriori dati tecnico-scientifici, secondo le
modalità che caso per caso saranno stabilite dalla stessa Amministrazione. Il
Ministero dell'industria a tal fine potrà promuovere accordi volontari tra più
aziende interessate allo stesso problema.
Roma, 12 febbraio 1997
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI
Il Ministro dell'ambiente
RONCHI
Il Ministro della sanità
BINDI
ALLEGATO 1P
MODELLO PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI
ALL'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO -
IMPRESE PRODUTTRICI.
Al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato -
Direzione generale produzione indistriale -
Via Molise, 2 - ROMA.
OGGETTO: Decreto ministeriale omologazione dei
materiali sostitutivi dell'amianto.
Il sottoscritto (nome, cognome)
.................................................
nato a ................................................... il ..................
residente in via............................................. c.a.p.
............
città .............................................. prov. (............)
in qualità di titolare legale rappresentante della ditta .................
con sede in via
.................................................................
c.a.p. ......... città ................................ prov. (............)
tel. n. ................... codice fiscale
......................................
esercente l'attività di ..................................................
codice n. .................................. dichiara quanto segue:
Si allegano:
-
a) le schede di sicurezza del materiale
sostitutivo considerato;
-
b) il certificato dell'istituto di analisi
attestante i risultati delle prove effettuate sul materiale;
-
c) principali impieghi del materiale;
-
d) la dichiarazione giurata del rappresentante
legale dell'azienda come prevista dall'art. 3 del presente decreto
Data ...................
Firma e timbro della ditta ..........................
ALLEGATO 1U
MODELLO PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI
ALL'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO -
IMPRESE UTILIZZATRICI.
Al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato -
Direzione generale produzione indistriale -
Via Molise, 2 - ROMA.
OGGETTO: Decreto ministeriale omologazione dei
materiali sostitutivi dell'amianto.
Il sottoscritto (nome, cognome, qualifica)
.................................................
nato a ..........................................prov. (............) il
..................
residente in via........................................................ c.a.p.
............
città ......................................................... prov.
(............)
in qualità di titolare legale rappresentante (*) della ditta
........................
con sede in via ............................................................ n.
...........
c.a.p. .......... città ........................................ prov.
(............)
tel. n. ..................... codice fiscale
...............................................
esercente l'attività di
.............................................................
codice n. ........................................................... dichiara
quanto segue:
-
a) materiale utilizzato (provenienza, nome
commerciale) e prodotti ottenuti;
-
b) procedimenti applicati;
-
c) tipo e quantitativo del materiale sostitutivo
dell'amianto utilizzato (espressi in mc/anno ed in q/anno) e percentuali di
impiego di quest'ultimo, ppresenza di altri materiali sostitutivi nello stesso
prodotto.
Si allegano:
-
a) le schede di sicurezza del materiale
sostitutivo considerato;
-
b) i certificati del/dei laboratorio/i di
analisi attestanti i risultati delle determinazioni effettuate sul materiale
(in attesa della definizione di affidabili metodologie specifiche per
l'accertamento dei requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto, si suggerisce l'uso delle tecniche indicate nell'appendice 13 al
decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 e nel decreto
del ministero della sanità 6 settembre 1994 , recante normative e metodologie
tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art.12, comma 2, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego
dell'amianto);
-
c) principali impieghi del materiale;
-
d) la dichiarazione giurata del rappresentante
legale dell'azienda come prevista dall'art. 3 del presente decreto
Data ...................
Firma e timbro della ditta ..........................
(*) Indicare gli estremi di conferimento dei poteri di rappresentanza legale
della ditta.
ALLEGATO 2
REQUISITI RICHIESTI PER I MATERIALI SOSTITUTIVI
DELL'AMIANTO AI FINI DELLA LORO OMOLOGAZIONE
I materiali sostitutivi dell'amianto devono
soddisfare integralmente tutti i requisiti che sono di seguito indicati ai fini
della loro omologazione:
-
1) devono essere esenti da amianto (ove per
esenti si intende che il loro esame con tecniche di microscopia elettronica
analitica non deve evidenziare presenza di fibre di amianto);
-
2) non devono contenere in concentrazione totale
=0,1% sostanze elencate nell'allegato I al D.M. 16 febbraio 1993 e successive
modificazioni che siano classificate "cancerogene di categoria 1 o 2 e siano
etichettate almeno come Tossica T" con la frase di rischio R45 "Può provocare
il cancro" o con la frase di rischio R49 "Può provocare il cancro in seguito
ad inalazione",
ovvero
classificate dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale (CCTN) nella
categoria 1 o nella categoria 2,
ovvero
classificate dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) nel
gruppo 1 o nel gruppo 2a;
-
3) i materiali con abito fibroso
(lunghezza/diametro = 3) devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) diametro geometrico medio = 3 micron e
contenuto di fibre con diametro geometrico mediominore di 3 micron in
percentuale sul totale delle fibre inferiore al 20%;
b) non devono contenere fibre che,
indipendentemente dal loro diametro, abbiano la tendenza a fratturarsi lungo
linee parallele all'asse longitudinale. Qualora contengano fibre che
manifestino la tendenza a fratturarsi lungo l'asse longitudinale, devono
essere considerati innocui da parte della Commissione consultiva tossicologica
nazionale (C.C.T.N.) ovvero, essere classificati dalla stessa Commissione in
categorie diverse dalla 1 e dalla 2 o classificati dalla Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) in categorie diverse dalla 1 e
dalla 2a;
c) nei materiali a base di fibre polimeriche il
monomero presente in forma libera deve soddisfare il requisito di cui al
precedente punto 2; qualora la fibra polimerica sia destinata alla
fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con alimenti, farmaci e
simili il monomero presente in forma libera deve invece soddisfare i limiti
stabiliti dal decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220;
-
4) i materiali sostitutivi dell'amianto non
devono dar luogo a rifiuti classificabili come tossici e nocivi a norma del
decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modifiche.
|