Decreto del  Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato 12 febbraio 1997

 
 

Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1997, n. 60, Serie generale.)

 

 

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
e
IL MINISTRO DELLA SANITA`

 

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della Sanità stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'art. 4, i requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua i prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto;
Preso atto del parere espresso in data 3 marzo 1995dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 e ai sensi dell'art. 5, lettera d), della medesima legge n. 257/1992 che individua i requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi;
Considerato che per rispondere ad urgenti esigenze di ordine sanitario e ambientale è opportuno adottare un decreto che fissi i criteri per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto, con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi, nell'attesa che vengano compiuti gli ulteriori studi necessari per l'individuazione dei criteri per l'omologazione dei prodotti che contengono tali materiali sostitutivi, in relazione alle necessità d'uso e ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi;

Decreta:

Art. 1

Le imprese che alla data della pubblicazione del presente decreto producono, importano o utilizzano materiali sostitutivi dell'amianto e che intendono accedere alla procedura di omologazione di cui al successivo art. 3, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati di cui all'allegato 1P (se produttori o importatori) o 1U (se utilizzatori).

Art. 2

Il materiale sostitutivo dell'amianto prodotto, importato o utilizzato, per ottenere l'omologazione deve soddisfare integralmente i requisiti di cui all'allegato 2.

Art. 3


Ai fini dell'omologazione, le imprese interessate sono tenute ad inviare, unitamente ai dati di cui all'art.1, una dichiarazione giurata del legale rappresentante dell'azienda attestante che il materiale sostitutivo (prodotto, importato o utilizzato) rispetta integralmente i requisiti stabiliti nell'allegato 2 del presente decreto e la veridicità dei dati comunicati ai sensi dell'art. 1.

Art. 4

Le imprese che abbiano notificato i dati ed inviato la comunicazione di cui agli articoli precedenti, possono apporre sui propri materiali sostitutivi dell'amianto la dicitura: "Il materiale prodotto/importato/utilizzato è omologato ai sensi della legge 257/1992, art. 6, comma 2", a condizione che tali materiali siano del tutto rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5

L'omologazione ha una durata di tre anni e può essere revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

  • 1) sulla base di nuove indicazioni fornite dalla commissione interministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 257/1992;

  • sulla base delle proprie valutazioni tecniche in relazione ai dati forniti dall'impresa, sentita la commissione di cui al precedente punto;

  • a seguito di controlli effettuati dalle competenti autorità sanitarie o ambientali da cui risulti la non rispondenza dei dati comunicati con le effettive caratteristiche dei materiali omologati.

Art. 6

Il Ministero dell'industria cura la pubblicazione annuale sulla Gazzetta Ufficiale di un elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione ai sensi del presente decreto e gli estremi relativi agli eventuali provvedimenti di revoca

Art. 7

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 257/1992, può richiedere alle imprese di cui al precedente art. 1, di inviare ulteriori dati tecnico-scientifici, secondo le modalità che caso per caso saranno stabilite dalla stessa Amministrazione. Il Ministero dell'industria a tal fine potrà promuovere accordi volontari tra più aziende interessate allo stesso problema.


Roma, 12 febbraio 1997
 


Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI
 


Il Ministro dell'ambiente
RONCHI
 


Il Ministro della sanità
BINDI
 


 



ALLEGATO 1P

MODELLO PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO -
IMPRESE PRODUTTRICI.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale produzione indistriale -
Via Molise, 2 - ROMA.

OGGETTO: Decreto ministeriale omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto.

Il sottoscritto (nome, cognome) .................................................
nato a ................................................... il ..................
residente in via............................................. c.a.p. ............
città .............................................. prov. (............)
in qualità di titolare legale rappresentante della ditta .................
con sede in via .................................................................
c.a.p. ......... città ................................ prov. (............)
tel. n. ................... codice fiscale ......................................
esercente l'attività di ..................................................
codice n. .................................. dichiara quanto segue:

 

  • a) materiale prodotto;

  • b) procedimenti applicati;

  • c) tipo e quantitativo del materiale sostitutivo dell'amianto prodotto (espressi in mc/anno ed in q/anno) e rispondenza dello stesso ai requisiti di cui all'allegato 2.

Si allegano:

  • a) le schede di sicurezza del materiale sostitutivo considerato;

  • b) il certificato dell'istituto di analisi attestante i risultati delle prove effettuate sul materiale;

  • c) principali impieghi del materiale;

  • d) la dichiarazione giurata del rappresentante legale dell'azienda come prevista dall'art. 3 del presente decreto


Data ...................
Firma e timbro della ditta ..........................
 


 


ALLEGATO 1U

MODELLO PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO -
IMPRESE UTILIZZATRICI.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale produzione indistriale -
Via Molise, 2 - ROMA.

OGGETTO: Decreto ministeriale omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto.

Il sottoscritto (nome, cognome, qualifica) .................................................
nato a ..........................................prov. (............) il ..................
residente in via........................................................ c.a.p. ............
città ......................................................... prov. (............)
in qualità di titolare legale rappresentante (*) della ditta ........................
con sede in via ............................................................ n. ...........
c.a.p. .......... città ........................................ prov. (............)
tel. n. ..................... codice fiscale ...............................................
esercente l'attività di .............................................................
codice n. ........................................................... dichiara quanto segue:

 

  • a) materiale utilizzato (provenienza, nome commerciale) e prodotti ottenuti;

  • b) procedimenti applicati;

  • c) tipo e quantitativo del materiale sostitutivo dell'amianto utilizzato (espressi in mc/anno ed in q/anno) e percentuali di impiego di quest'ultimo, ppresenza di altri materiali sostitutivi nello stesso prodotto.

Si allegano:

  • a) le schede di sicurezza del materiale sostitutivo considerato;

  • b) i certificati del/dei laboratorio/i di analisi attestanti i risultati delle determinazioni effettuate sul materiale (in attesa della definizione di affidabili metodologie specifiche per l'accertamento dei requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto, si suggerisce l'uso delle tecniche indicate nell'appendice 13 al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 e nel decreto del ministero della sanità 6 settembre 1994 , recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art.12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

  • c) principali impieghi del materiale;

  • d) la dichiarazione giurata del rappresentante legale dell'azienda come prevista dall'art. 3 del presente decreto


Data ...................


Firma e timbro della ditta ..........................
 


(*) Indicare gli estremi di conferimento dei poteri di rappresentanza legale della ditta.


 


ALLEGATO 2

REQUISITI RICHIESTI PER I MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO AI FINI DELLA LORO OMOLOGAZIONE

I materiali sostitutivi dell'amianto devono soddisfare integralmente tutti i requisiti che sono di seguito indicati ai fini della loro omologazione:

 

  • 1) devono essere esenti da amianto (ove per esenti si intende che il loro esame con tecniche di microscopia elettronica analitica non deve evidenziare presenza di fibre di amianto);

  • 2) non devono contenere in concentrazione totale =0,1% sostanze elencate nell'allegato I al D.M. 16 febbraio 1993 e successive modificazioni che siano classificate "cancerogene di categoria 1 o 2 e siano etichettate almeno come Tossica T" con la frase di rischio R45 "Può provocare il cancro" o con la frase di rischio R49 "Può provocare il cancro in seguito ad inalazione",
    ovvero
    classificate dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale (CCTN) nella categoria 1 o nella categoria 2,
    ovvero
    classificate dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) nel gruppo 1 o nel gruppo 2a;

  • 3) i materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro = 3) devono possedere le seguenti caratteristiche:

    a) diametro geometrico medio = 3 micron e contenuto di fibre con diametro geometrico mediominore di 3 micron in percentuale sul totale delle fibre inferiore al 20%;

    b) non devono contenere fibre che, indipendentemente dal loro diametro, abbiano la tendenza a fratturarsi lungo linee parallele all'asse longitudinale. Qualora contengano fibre che manifestino la tendenza a fratturarsi lungo l'asse longitudinale, devono essere considerati innocui da parte della Commissione consultiva tossicologica nazionale (C.C.T.N.) ovvero, essere classificati dalla stessa Commissione in categorie diverse dalla 1 e dalla 2 o classificati dalla Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) in categorie diverse dalla 1 e dalla 2a;

    c) nei materiali a base di fibre polimeriche il monomero presente in forma libera deve soddisfare il requisito di cui al precedente punto 2; qualora la fibra polimerica sia destinata alla fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con alimenti, farmaci e simili il monomero presente in forma libera deve invece soddisfare i limiti stabiliti dal decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220;

  • 4) i materiali sostitutivi dell'amianto non devono dar luogo a rifiuti classificabili come tossici e nocivi a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modifiche.