Disapplicato art. 7 del CCNL
2002/05 scuola e art. 5 del CCNQ del 7.8.98, poichè in contrasto con norme
imperative di legge e lesivi di diritti , prerogative e libertà sindacali che
spettano in ugual misura , poteri, facoltà e dignità anche alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative anche se non firmatarie.
comunicato
stampa
Grandissima vittoria
dell'UNAMS-SCUOLA
(Federazione
GILDA/UNAMS- ex art 28 S.l.)
Segretario Provinciale e
Regionale UNAMS-Scuola (Federazione Nazionale Gilda/UNAMS) 7 ottobre 2004.
prof. BARTOLO DANZI
Condannato per comportamento
antisindacale
il DIRIGENTE SCOLASTICO della scuola
media statale “ Vittorio Emanuele III” di Andria (Bari),
unitamente al MIUR nella
persona del Ministro,
ed al CSA di BARI
nella persona del suo dirigente coordinatore
VITTORIA della UNAMS-Scuola
(Federazione Nazionale Gilda/Unams) SEGRETERIA PROVINCIALE E REGIONALE DELLA
PUGLIA NELL'ART. 28 L. 300/70 presso il Tribunale di Trani (hanno patrocinato
la causa gli avvocati ANTONIO DEPALO E RAFFAELLA TRAVI con l 'apporto e la
collaborazione dell'AVV. FRANCESCO PATRUNO.
Condannato per comportamento
antisindacale DIRIGENTE SCOLASTICO di una scuola media della provincia di Bari,
unitamente al MIUR nella persona del Ministro, e Il CSA di BARI nella persona
del suo dirigente coordinatore.
Pronuncia e Massima già sul sito
www.giurisprudenzabarese.it della GIUFFRE'
In sintesi vediamo le massime della
pronuncia in decreto che ha certamente valore di grande innovatività.
Tribunale di Trani
Sez. Lavoro Decreto
ex art. 28 St. Lav.
Dott.ssa Maria Antonietta Chirone
(Civile - Procedura Civile)
Sussiste la legittimazione attiva ad
agire per denunciare l’antisindacalità di una condotta degli organismi
sindacali provinciali per la tutela di interessi collettivi generali di portata
nazionale, sul presupposto che gli stessi possano essere considerati più vicini
alle situazioni che in concreto debbono essere tutelate, senza che tuttavia si
vada ad attuare una estrema parcellizzazione di dette situazioni di tutela.
Sussiste la legittimazione attiva del dirigente sindacale
che agisce altresì in proprio per lamentare un’attività posta in essere nei
suoi confronti da parte del Dirigente Scolastico, non in quanto singolo lavoratore,
bensì per la sua veste di rappresentante sindacale, per l’avvio di un
procedimento disciplinare nei suoi riguardi che, sia per i tempi di
proposizione dello stesso sia per i contenuti che emergono per via documentale,
si appalesa essere una ritorsione per l’intrapresa iniziativa di denuncia ex
art. 28 St. Lav.
Sussiste la legittimazione passiva
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, così come anche
quella del Centro Servizi Amministrativi, dal momento che essi sia pure indirettamente
finiscono con l’essere interessati comunque dalla condotta posta in essere dal
Dirigente scolastico, con le relative conseguenze che ciò comporta. Da ciò
segue che essi pertanto hanno tutto il diritto e il dovere di comparire nel
procedimento ex art. 28 St. Lav. denunciante l’attività antisindacale del
ridetto Dirigente, con conseguente possibilità di difendersi o rappresentare
proprie deduzioni.
(Civile - Lavoro e
Previdenza)
Una sigla sindacale, sia pure non
firmataria del Contratto Collettivo Nazionale, che possieda il requisito della
rappresentatività, non può essere esclusa dallo svolgimento concreto
dell’attività sindacale sul territorio e, quindi, non può essere privata del
diritto di ottenere dalla parte datrice le informazione su atti e provvedimenti
riguardanti la contrattazione; né, del pari, può essere privata dalla
partecipazione alla contrattazione integrativa in sede decentrata.
La richiesta di pagamento di marche
da bollo o diritti sulle copie dei documenti dei quali si richiede il rilascio
a titolo di diritto all’informazione di cui all’art. 43 D. Lgs. n. 165/2001
costituisce un ostacolo all’effettivo esercizio dell’attività sindacale, tanto
più che l’art. 41 St. Lav. prevede l’esenzione dal bollo o, da altre tasse, per
tutti i documenti connessi all’esercizio dei diritti che si intendono tutelare
in sede sindacale.
Non può essere subordinato il
generale obbligo di informazione, da parte datoriale, nei confronti delle forze
sindacali dei dipendenti, al pagamento di balzelli di qualsivoglia natura, di
talché, diversamente, si rischierebbe di ridurre o eliminare detto diritto per
i sindacati, anche temporaneamente in crisi di liquidità, o che comunque hanno
l’urgenza di acquisire la documentazione necessaria per l'esercizio dei propri
diritti.
La normativa contrattuale, laddove
sancisce diritti sindacali, non può derogare in peius rispetto alla normativa
già esistente e riconoscente precisi diritti alle sigle sindacali, anche non
firmatarie di Contratto Collettivo Nazionale.
Costituisce condotta antisindacale,
oltre che il mancato riconoscimento del diritto d’informazione, anche
l’attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
dirigente sindacale, che abbia azionato, nei confronti del datore di lavoro, la
denuncia ex art. 28 St. Lav. Tale antisindacalità della condotta, posta in
essere per finalità evidentemente ritorsive, emerge sia dall’intempestività
delle contestazioni addotte a fondamento dell’attivazione del procedimento
disciplinare sia anche dalla vicinanza temporale del suo avvio con l’azione
intrapresa ex art. 28 St. Lav.
Questa è una grande vittoria del sindacato che dimostra come troppo spesso i
mezzi dissuasivi che sconfinano nella minaccia disciplinare e nell'atto di
ritorsione tendono a vanificare il lavoro del sindacato anche se le relazioni
sindacali dovrebbero essere ispirate a criteri di corretteza buona fede e
trasparenza.