Boycott
: Una introduzione….. dal sito di Mani Tese
PENSARE
GLOBALMENTE, AGIRE LOCALMENTE
La
crisi ambientale del pianeta terra ha raggiunto in questi ultimi anni livelli
quasi irreversibili, destando preoccupazioni diffuse. La scomparsa delle foreste
tropicali, l'assottigliamento dello strato di ozono, l'aumento dell'effetto
serra, l'inquinamento di aria, acqua e suolo, si accompagnano ad altri enormi
problemi di ordine sociale e umano, come la fame che affligge ancora milioni di
persone e il proliferare della costruzione di armi sempre più sofisticate che
sottrae risorse allo sviluppo dei popoli e causa gravi tensioni e conflitti. E'
prima di tutto un problema di risorse e della loro distribuzione: se oggi l'80 %
delle risorse mondiali è consumato dal 20% della popolazione, i paesi
cosiddetti sviluppati, diventa chiaro come il riequilibrio di questi rapporti
sia l'obiettivo ultimo del nostro impegno.
Le risposte stanno sempre in una riduzione generalizzata dei consumi nel
Nord del mondo, strategia che contrasta in modo netto con l'ideologia
capitalistica dominante, che fa del consumismo del Nord e dello sfruttamento del
Sud i cardini su cui fonda la propria sopravvivenza. Siamo davvero convinti che
più automobili, più televisori, più vestiti, eccetera, siano il fine ultimo
della nostra vita? Siamo consapevoli che questo comporta la rapina dei paesi del
Terzo Mondo? Il petrolio, il rame, l'alluminio, il cotone, il caffè, le banane:
innumerevoli sono le merci che pretendiamo per il nostro benessere e togliamo al
Sud del mondo. La consapevolezza è
il primo passo per risolvere questi problemi; poi bisogna cercare di cambiare le
nostre abitudini, che siano più responsabili verso gli uomini e la natura che
ci circonda. Bisogna ridurre i consumi e bisogna riciclare il più possibile,
perché le risorse sono limitate e non possiamo permetterci di sprecarle. Il
boicottaggio dei prodotti dannosi per l'ambiente ed il Terzo Mondo, ed il
riciclaggio delle risorse diventano quindi due forti strumenti per una azione
consapevole di salvaguardia dell'uomo e del mondo naturale: ma saranno
sufficienti a garantirci un futuro?
"SIAMO
NOI UOMINI I
CUSTODI DEL MONDO" "Piaccia
oppure no, siamo irrevocabilmente diretti verso una società a bassa energia.
Dipende da noi arrivarci per nostra scelta, dopo averne compreso la necessità
per la nostra stessa sopravvivenza, (...) o cercare disperatamente di
aggrapparci alla nostra attuale concezione del mondo per dover alla fine essere
dolorosamente sospinti a forza verso il futuro.
Abbandonati il petrolio e l'uranio l'uomo dovrà utilizzare l'ultima
fonte energetica che rimane disponibile: il sole; un'energia democratica
diffusa, utilizzabile solo per l'autosufficienza di piccoli insediamenti.
Conservare nel modo migliore possibile la dotazione limitate di risorse che ci
è stata lasciata e rispettare nel modo migliore il ritmo naturale che governa
il processo del divenire significa esprimere il nostro amore supremo per ogni
forma di vita che seguirà. Essere consapevoli di questa duplice responsabilità
costituisce il primo stadio da un sistema di colonizzazione a un sistema
eco-compatibile. Noi siamo i custodi del mondo".
Jeremy Rifkin
LA
DISOBBEDIENZA CREATIVA COMINCIA DAI NOSTRI CONSUMI
Di
fronte alla situazione di crisi che il mondo sta attraversando, uno degli
strumenti a disposizione di tutti noi per cercare di favorire dei cambiamenti è
l'arma del boicottaggio. Quotidianamente, come consumatori, siamo di fronte ad
una miriade di merci diverse, che possiamo scegliere di acquistare o meno. I
nostri soldi, guadagnati con la fatica del lavoro, possono - inconsapevolmente -
finanziare o sostenere delle industrie che promuovono atteggiamenti da noi
ritenuti negativi. La decisione di acquisto, oggi non può più essere presa
solo in base a termini di convenienza economica, di piacere personale o di
banale abitudine; in un mondo sempre più interdipendente dobbiamo saper
guardare alle conseguenze globali dell'acquisto di un certo prodotto. Ecco perché
il boicottaggio razionale e consapevole di determinati prodotti può contribuire
a cambiare il mondo più di mille discorsi. C'è ancora molto lavoro da fare,
non solo a livello di diffusione di informazioni, ma soprattutto a livello di
noi stessi; un cambiamento responsabile di certe nostre cattive abitudini,
cambiamento che senza dubbio sarà utile al miglioramento del mondo in cui
viviamo, sia dal punto di vista ecologico che sociale.
Il boicottaggio è oggi una necessità storica per dare un futuro
all'umanità.
Se
saprai usare intelligentemente l'arma del boicottaggio, oltre che alla
liberazione dei poveri, contribuirai alla creazione di un mondo più giusto. Ma
devi sapere organizzare la resistenza! Non si tratta, infatti, di un'azione
individuale, ma di un'azione collettiva. Non servono Don Chisciotte che vanno
all'attacco dei mulini a vento: occorre un movimento.(...)
Per tornare a te, consumatore del Nord, sento la necessità di dirti
un'ultima cosa: prendere coscienza della realtà, boicottare, è molto, ma non
è ancora sufficiente. Devi anche cominciare a cambiare, a modificare il tuo
stile di vita, a consumare di meno. Devi imparare a diventare più povero, ad
accontentarti di avere di meno... per essere di più.
Padre Alex Zanotelli
Conoscere
e scegliere bene l'impatto sociale ed ambientale dei nostri acquisti e consumi,
ridurne attentamente la nocività ed aumentarne invece l'equità e la
compatibilità ecologica, organizzare e usare circuiti capaci di promuovere e di
diffondere scelte accettabili, contribuire a finanziare - sia con le scelte di
acquisto, sia con l'investimento dei propri risparmi - strutture solidali ed
attente anche agli equilibri naturali, denunciare e boicottare commerci e
prodotti iniqui e nocivi (e sono la vasta maggioranza), approfondire e
diffondere l'informazione e la consapevolezza di fatti e circostanze: ecco un
piccolo programma di sostegno ad una "lotta di liberazione" che la
gente nel Sud del mondo conduce anche per noi.
Alexander Langer
GLI
ASPETTI LEGALI DEL BOICOTTAGGIO
aspetti
penali L'art.
507 del Codice Penale, in relazione al reato di boicottaggio, recita:
"Chiunque, per uno degli scopi indicati negli art. 502, 503, 504 e 505,
mediante propaganda o valendosi della forza ed autorità di partiti, leghe o
associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non
somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare
gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a
tre anni". Il reato può
essere commesso da chiunque, eventualmente da più soggetti contemporaneamente,
e quindi sia da datori di lavoro, sia da esercenti senza lavoratori, sia da
lavoratori, sia da persone non rispondenti a nessuna di queste categorie.
- La condotta diventa penalmente rilevante solamente qualora si usi la
propaganda o ci si avvalga dell'autorità e della forza di partiti, leghe o
associazioni nei confronti di una o più persone. - Per quanto riguarda la propaganda, essa consiste in ogni
attività tendente alla diffusione di idee, programmi, teorie realizzata con
qualsiasi mezzo, pubblico o privato, clandestino o palese. E' però da
escludersi la rilevanza della propaganda utilizzata quale mezzo di concorrenza e
di mercato (pubblicità), in quanto si tratterebbe dell'esercizio di un diritto
tutelato, la libertà di attività economica, e come tale non costituirebbe, ex
art.51 c.p., una condotta antigiuridica. Parimenti si è ritenuto che non
assurga a fattispecie di reato la propaganda negativa, messa in atto ad esempio
dalle associazioni dei consumatori, qualora si risolva nel mettere in guardia i
consumatori stessi ad esempio dagli svantaggi ricollegati all'eccessivo prezzo -
comparato ad altri prodotti similari, o alla loro scadente qualità - o,
addirittura, da conseguenze dannose. In tale caso ci si troverebbe
nell'ipotesi prevista dall'art.52 c.p. secondo il quale "non è punibile
chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di
difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa
ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 84/1969, ha stabilito che l'articolo
in esame deve essere inteso nel senso di punire la condotta descritta solamente
allorché la propaganda investa ipotesi che assumono "dimensioni tali ed
un grado di intensità e di efficacia da risultare veramente notevole".
Si finirebbe altrimenti, infatti, con il punire "la propaganda di puro
pensiero e di pura opinione, ogni qualvolta possa comunque ad essa coordinarsi o
semplicemente riferirsi un comportamento singolo che sia causa dell'evento ivi
considerato" ed anche " in condizioni di insignificante rilievo",
e ciò in palese contrasto con la libertà di pensiero tutelata dall'art.21
della Costituzione (Corte Costituzionale, sentenza citata. Nello specifico si
trattava però di boicottaggio posto in atto da un solo soggetto).
- Per quanto riguarda poi il ricorso alla forza ed all'autorità di
partiti, leghe e associazioni, si è ritenuto che raffiguri la fattispecie
"qualsiasi entità risultante dall'associazione di più persone, lecita o
illecita, clandestina o palese, nazionale o locale, purché dotata di "peso",
effettivo o prospettato, "rilevante". Per "autorità"
si intende, comunque, influenza meramente morale. Si è detto che "è
irrilevante il modo come il colpevole si avvale della forza e dell'autorità
predette. Egli può stabilire o concorrere a stabilire sanzioni pecuniarie,
divieti, interdizioni, o altre persecuzioni, ovvero può semplicemente farle
intravvedere, oppure può invocare generiche proibizioni, o anche limitarsi a
parlare in nome del partito, della lega, o della associazione".
- L'articolo in esame tutela l'economia nazionale, e cioè l'interesse
dello Stato a che questa si svolga senza turbative. L'interesse delle singole
persone boicottate è quindi tutelato solo in via indiretta, qualora vi siano,
appunto, condotte rilevanti per l'economia nazionale. Ne consegue che, poiché
tutelato è solo l'interesse nazionale, il boicottato deve rappresentare una
forza produttiva della Nazione e quindi deve svolgere la sua attività economica
- sia che egli sia straniero, sia che si tratti di cittadino - nel territorio
dello Stato o comunque, se all'estero, a favore della produzione italiana. Si
esclude perciò che possa assumere rilevanza il boicottaggio agito nei confronti
di industriale o commerciante, anche se italiano, che operi esclusivamente
all'estero in modo del tutto indipendente dalla produzione italiana.
- Sebbene non sia necessario, perché si configuri il reato, dimostrare
che il comportamento dell'imputato abbia effettivamente prodotto un danno al
boicottato o all'economia nazionale il danno privato è assolutamente
irrilevante per la configurazione del reato, mentre il danno all'economia
nazionale è presunto in via assoluta dalla legge e non necessita di essere
provato), la pressione deve aver determinato una delle astensioni previste
dall'articolo in esame. E' cioè necessario provare che l'astensione sia
effettivamente avvenuta e che una o più persone non abbaiano, ad es.,
acquistato i prodotto altrui, indotte dalla propaganda del soggetto imputato.
(E' necessario tener presente però che, nel caso in cui gli atti idonei a
indurre all'astensione non abbiano raggiunto l'effettiva astensione, la condotta
potrebbe ugualmente essere punibile potendovisi ravvisare un delitto
"tentato"). - Elemento
essenziale, inoltre, perché la condotta sia punibile è che sia posta in atto
per una delle finalità di cui agli art. 502, 503, 504 e 505 del Codice Penale.
Il boicottaggio, per essere punibile, deve perciò essere commesso per uno dei
seguenti scopi: a) scopo contrattuale (art.502); b) scopo politico (art.503); c)
scopo di esercitare una coazione sull'Autorità (art.504); d) scopo di
solidarietà o di protesta (art.505). A
prescindere dal fatto che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
dell'intero art.502 c.p., sancendo quindi la liceità delle condotte ivi
descritte compiute a scopo contrattuale, ai nostri fini rilevano soprattutto lo
scopo politico e quello di solidarietà e di protesta. - L'art.503 richiamato
prevede i reati di serrata e sciopero commessi per fine politico. Si
verifica questa ipotesi quando chi commette il delitto "si propone di
attuare, col mezzo di questo, una manifestazione politica che sia scopo a sé
stessa, ovvero di conseguire una modificazione nelle direttive politiche
generali del Governo o nei criteri che guidano il Governo stesso in un
determinato campo di attività, oppure di ottenere modificazioni nella
disciplina giuridica di enti, funzioni, diritti o doveri politici. E' comunque
necessario che il fine politico sia il fine essenziale per il quale si commette
il delitto, non è sufficiente che il fatto possa avere anche qualche
"riflesso" politico. La
Corte Costituzionale con sent. n.290/1074 ha però ridotto la portata della
norma (art.503) richiamata dall'articolo in esame, dichiarandone l'illegittimità
"nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico, che non sia
diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale, ovvero ad impedire o
ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la
sovranità popolare". Si deve perciò attualmente ritenere che sia
ormai punibile in base all'art.503, richiamato dalla norma sul boicottaggio,
solo lo sciopero inteso a sovvertire la Costituzione o volto ad ostacolare
l'esercizio della sovranità popolare". Tale riduzione di portata parrebbe
estensibile anche alla norma sul boicottaggio che, altrimenti interpretata,
finirebbe per porre limiti illegittimi alle libertà costituzionalmente
tutelate. - L'art.505 richiamato, invece, prevede i delitti di sciopero o
serrata a scopo di solidarietà o di protesta. Si ha perciò una condotta
illecita qualora lo sciopero o la serrata vengono posti in atto al solo scopo di
aderire, rispettivamente, alla serrata di altro datore di lavoro o allo sciopero
di altri lavoratori. Il fine di
protesta si verifica invece quando la serrata o lo sciopero divengano
esclusivamente una manifestazione ideologica di principio contro provvedimenti o
fatti che colpiscano rispettivamente il datore di lavoro o i lavoratori. Poiché
però la Corte Costituzionale, con sent. n.123/1962, ha escluso l'illegittimità
dello sciopero compiuto per solidarietà con altri lavoratori, anche in questo
caso parrebbe che la norma sul boicottaggio abbia subito un indiretto
ridimensionamento, la portata del quale, comunque, non è stata ancora accertata
per via giurisprudenziale. - In ogni caso si è autorevolmente sostenuto che,
perché ci si trova di fronte al reato di boicottaggio, la condotta deve
presentare il requisito della illegittimità.
Si è detto infatti in proposito: "Il fatto è illegittimo quando si tratti
di boicottare produttori o commercianti perché usano sistemi riprovevoli, o
perché i loro prodotti sono nocivi o sofisticati, o contrabbandati, o posti
in commercio a prezzi esorbitanti, ecc., ovvero perché la loro attività è
altrimenti contraria agli interessi politici, morali ed economici della Nazione"
(Manzini, VII, p. 132). Secondo detto orientamento, però, l'attività del
boicottaggio deve essere "manifestamente antigiuridica" per
legittimare il boicottaggio, non bastando a ciò il semplice sospetto di un
comportamento illegittimo. Nel caso in cui si configuri il reato di boicottaggio
di cui all'art. 507 Co. Pen., sarà eventualmente possibile che il boicottaggio
ottenga il risarcimento dei danni conseguiti all'illecito e, trattandosi di
danni derivanti dal compimento di un reato, saranno risarcibili non solo quelli
materiali, ma anche quelli morali.
aspetti
civili Il
Codice Civile prevede, agli artt.2598 e ss., alcune disposizioni relative alla
cosiddetta "concorrenza sleale, collegandovi delle conseguenze di ordine
risarcitorio rilevanti anche per le associazioni che si prefiggono di porre in
atto campagne di boicottaggio. Innanzitutto è necessario individuare in che
modo le norme sulla concorrenza sleale possono interferire con l'attività di
cui sopra delle associazioni. - L'art.2598 c.c. prevede che compia atti di
concorrenza sleale chiunque: " (...) diffonde notizie e apprezzamenti sul
prodotto e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito
(...); si vale direttamente e indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai
principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui
azienda". - Nel nostro caso il comportamento delle associazioni boicottanti
potrebbe essere considerato alla stregua del compimento di atti
"denigratori"; fra questi si ritiene debba rientrare anche la
diffusione di notizie vere operata però in modo subdolo o tendenzioso o
comunque scorretto, così da produrre discredito per l'attività del
concorrente. - Parimenti atti di concorrenza sleale sono definiti quelli
"contrari alla correttezza professionale", i quali sono tali o in
relazione al fine perseguito (es. boicottaggio nei confronti dei terzi) o in
relazione al mezzo impiegato (es. storno di dipendenti). Per "correttezza
professionale" si è comunque inteso il "buoncostume mercantile".
- E' in ogni caso elemento indispensabile, affinché un risarcimento possa
essere richiesto, che il soggetto agente sia un imprenditore impegnato in un
campo effettivamente in concorrenza con quello di chi chiede l'eventuale
risarcimento ex art. 2598. Non sembrerebbe che si possa perciò agire, in base
all'articolo del Codice Civile ora in esame, nei confronti di singoli o enti ed
associazioni impegnate in attività di boicottaggio, qualora non possano
definirsi imprenditori, o che, pur imprenditori, siano attivi in settori
produttivi non concorrenziali. - E'
stata però adombrata l'ipotesi che, qualora si tratti di atti di concorrenza
sleale, e cioè non leciti, si possa agire in via risarcitoria anche nei
confronti di non imprenditori (forse anche di imprenditori impegnati in settori
non concorrenti?), sulla base dell'art. 2043 del Codice Civile
("Risarcimento per fatto illecito", relativo a fatti dolosi o colposi
che cagionano ad altri un danno ingiusto), fattispecie giuridica generale della
quale l'art. 2598 sarebbe solo una specificazione. In tal senso un terzo
estraneo al rapporto di concorrenza, che non sia imprenditore e che non sia
collegato a d imprese concorrenti, il quale abbia posto in essere ai danni di un
imprenditore un atto vietato dall'art. 2598, può rispondere dello stesso ex
art.2043, ravvisandosi il diritto soggettivo leso nel diritto di libertà
economica. - Si ritiene altresì che la differenza fra lecita concorrenza e
concorrenza sleale sia determinato non tanto dallo scopo, che può essere il
medesimo, ma piuttosto dai mezzi utilizzati. La Convenzione Internazionale per
la Tutela della Proprietà Industriale di Parigi (20 marzo 1883 e successive
revisioni) all'art.19 bis definisce infatti atti di concorrenza sleale quegli
atti di concorrenza "contrari agli usi onesti in materia industriale e
commerciale". Si tratterebbe quindi di atti che configurano un fatto
illecito. - Nel nostro caso
l'illiceità del fatto potrebbe venire comunque esclusa in quanto, a fronte
dell'interesse dell'imprenditore di non vedere illecitamente turbata la propria
attività economica, si contrappone l'interesse, parimenti tutelato dalla
Costituzione, della collettività a che, nell'esercizio delle attività
produttive e di quelle ad esse connesse, gli imprenditori non violino il
fondamentale diritto alla vita ed alla salute dei destinatari dei loro prodotti.
Per altro verso le attività informative poste in sito dalle associazioni
impegnate nelle campagne di boicottaggio sono una declinazione dell'altrettanto
fondamentale libertà di pensiero e di opinione. Vi sarebbe quindi una
giustificazione, e non solo di carattere umanitario, in grado di purgare, nel
necessario contemperamento degli interessi - costituzionalmente protetti -
contrapposti, di ogni illiceità di comportamenti altrimenti suscettibili di
essere ritenuti illegittimi. -
L'art. 2600 Cod.Civ. stabilisce altresì che, se gli atti di concorrenza sleale
sono compiuti con dolo o colpa, l'autore è tenuto a risarcire il danno. La
colpa, a fronte di detti atti, è presunta. Spetta quindi all'eventuale autore
dimostrare di non aver agito colpevolmente.
- Per quanto riguarda i danni risarcibili, questi sono esclusivamente quelli
materiali di cui si sia potuto dar prova o che il giudice ha ritenuto
sussistenti in via equitativa.
STUDIO
LEGALE CANESTRINI E CESCATTI - ROVERETO